TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-06-17, n. 201502048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2015-06-17, n. 201502048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201502048
Data del deposito : 17 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01154/2009 REG.RIC.

N. 02048/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01154/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2009, proposto da:
Calaluna S.n.c. di Accogli Alfredo e Pantaleo Annarita, rappresentata e difesa dall'avv. A D A, con domicilio eletto presso Ester Balestra in Lecce, Piazzale Milano,2 167/B;

contro

Direzione Provinciale del Lavoro Lecce, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
Inps Sede di Casarano, Inail Sede di Casarano;

per l'annullamento

del provvedimento n. 56/REG/.EM/C. del 19.05.2009 emesso dal Collegio per la disamina delle istanze di emersione di cui all'art. 1, commi 1192 e ss. della legge 27 dicembre 2006 n. 296 relativamente alla parte riguardante il lavoratore K K, notificato il 1.06.2009;
di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Direzione Provinciale del Lavoro Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori A D A, Antonio Tarentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce ha rigettato la domanda di regolarizzazione di lavoro sommerso presentata dalla società ricorrente in relazione al lavoratore K K.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) eccesso di potere per irragionevolezza dell’azione amministrativa, errore, sviamento;
2) violazione del principio di proporzionalità;
3) violazione dell’art. 1 commi 1292 ss. l. n. 296/06.

Nella camera di consiglio del 9.9.2009 è stata accolta la domanda di tutela cautelare.

All’udienza del 20.5.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato, per contrasto con le previsioni di cui all’art. 1 commi 1292 ss. l. n. 296/06. In particolare, espone la ricorrente che, a seguito di accertamento ispettivo eseguito dalla G.d.F. in data 17.7.2007 – nel corso del quale i militari verbalizzanti hanno identificato n. 2 lavoratori dipendenti intenti a svolgere mansioni di addetti al servizio bar senza essere stati formalmente assunti – essa aveva presentato apposita istanza di regolarizzazione, allegando tutta la documentazione prescritta dalle cennate previsioni normative.

Per tali ragioni, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di regolarizzazione sulla base del rilievo secondo il quale il lavoratore K K risultava cessato dal servizio il 24.8.2007, vale a dire prima della stipula dell’accordo sindacale, avvenuta il successivo 20.9.2007.

Le censure sono fondate.

2.1. Ai sensi dell’art. 1 co. 1192 l. n. 296/06 (L. Fin. 2007), “Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita istanza …”.

I successivi commi dettano poi le modalità procedurali di presentazione dell’istanza, e le conseguenze, sul piano amministrativo e penale, derivanti dalla sua presentazione.

In particolare, dispone il comma 1200 del suddetto art. 1 che: “La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa”.

Emerge pertanto da tale ultima previsione normativa che il legislatore ha subordinato i benefici derivanti dall’istanza di regolarizzazione al mantenimento in servizio del lavoratore per un certo lasso temporale (24 mesi), prevedendo altresì due deroghe a tale principio, operanti in caso di dimissioni volontarie del lavoratore ovvero di suo licenziamento per giusta causa.

2.2. Ciò chiarito, e venendo ora al caso in esame, emerge dalla documentazione in atti che:

- in data 17.7.2007 militari della G.d.F, nel corso di un accertamento ispettivo compiuto presso la sede legale della società ricorrente, hanno identificato n. 2 lavoratori dipendenti intenti a svolgere mansioni di addetti al servizio bar senza essere stati formalmente assunti;

- a seguito di tale accertamento, la ricorrente ha proposto istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 1 commi 1292 ss. l. n. 296/06, allegando la seguente documentazione: a) contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il sig. K K in data 13.7.2007;
b) nota del 24.8.2007, con la quale il suddetto lavoratore ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali;
c) accordo sindacale sottoscritto in data 20.9.2007, contenente, tra l’altro, l’atto di conciliazione individuale intervenuto tra l’azienda e il suddetto lavoratore.

Tale essendo il contenuto dell’istanza e dei relativi allegati, si legge nell’atto impugnato che l’Amministrazione ha rigettato la stessa sulla base del fatto che: “… il lavoratore K K risulta essere cessato dal servizio il 24.8.2007 e che, pertanto, alla data di stipula dell’accordo sindacale siglato il 20.9.2007, non era più in forza a codesta Società;
considerato inoltre che al suddetto accordo sindacale non ha fatto seguito la stipula di contratto di lavoro subordinato, così come espressamente richiesto dalla normativa de qua”.

Orbene, alla luce di tale impianto motivazionale, è evidente l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione. Invero, quest’ultima ha ritenuto circostanza ostativa alla proposta regolarizzazione la mancata stipula di contratto di lavoro individuale, nonostante il legislatore (art. 1 comma 1200 l. n. 296 cit.) abbia previsto le volontarie dimissioni del lavoratore quale fattore non ostativo alla concessione dei benefici conseguenti alla regolarizzazione del lavoro “nero”.

2.3. Per tali ragioni, in accoglimento dei relativi motivi di gravame, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

3. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla peculiarità delle questioni affrontate, per la compensazione delle spese di lite.

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