TAR Brescia, sez. I, decreto cautelare 2015-08-25, n. 201501608

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, decreto cautelare 2015-08-25, n. 201501608
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201501608
Data del deposito : 25 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01794/2015 REG.RIC.

N. 01608/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01794/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)


Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2015, proposto da:
O G O, rappresentata e difesa dall'avv. M G, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, Via Vittorio Emanuele II, n. 109;

contro

Questura di Brescia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Questore di Brescia , Cat A-12 /IMM/

II

Sez. /BD/15BS013154, emesso in data 06/07/2015, notificato il 27/07/2015 all'interessata, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Visto il decreto presidenziale n. 12/2015, relativo alla delega della funzione presidenziale cautelare nel periodo estivo;

Ravvisata la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale;

Considerato:

- che la lavoratrice straniera, odierna ricorrente, dal 20 maggio 2014 è impiegata presso uno studio medico (con rapporto di lavoro a tempo parziale ed impiego di dieci ore settimanali) e ha, contestualmente, frequentato il corso di formazione per la qualifica di operatore socio assistenziale (della durata complessiva di 800 ore) conclusosi il 19 giugno 2015;

- che, in ragione del diploma così conseguito, il datore di lavoro ha rilasciato una dichiarazione di disponibilità ad ampliare l’orario di lavoro della dipendente per estenderlo sino a 25 ore settimanali;

- che è ormai costante la giurisprudenza che tende a valutare le prospettive reddituali future del richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno;

Dato atto della sussistenza del pericolo grave ed irreparabile - tale da non consentire la dilazione della trattazione dell’istanza cautelare sino alla prima camera di consiglio utile (24 settembre 2015) -, il quale potrebbe derivare alla ricorrente dall’esecuzione del provvedimento impugnato, che prevede l’obbligo di lasciare il territorio nazionale entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica del provvedimento;

Ravvisate, pertanto, le condizioni per disporre la sospensione degli effetti dello stesso sino alla prima camera di consiglio utile per l’esame collegiale della controversia;


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