TAR Salerno, sez. II, sentenza 2015-09-11, n. 201501912
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N. 01912/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02084/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2014, proposto da:
L F, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto in Salerno, via degli Olmi, 20 c/o De Giovanni;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto cron. n. 3971/2013, rep. 692/2013 reso dalla Corte d'Appello di Salerno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2015 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente lamenta l’inottemperanza, da parte dell’intimato Ministro, al decreto della Corte d’Appello di Salerno, meglio distinto in epigrafe, recante condanna al pagamento dell’equo indennizzo per eccessiva durata del processo;
RITENUTO che, alla stregua della documentazione versata agli atti di causa ed alla stessa dichiarazione di parte trasfusa nel processo verbale di udienza, l’Amministrazione ha, in pendenza di lite, provveduto alla satisfattiva erogazione delle somme rivendicate, con consequenziale cessazione della materia del contendere;
RITENUTO che le spese di lite debbano liquidarsi giusta l’ordinario canone della soccombenza virtuale, considerando peraltro la particolare semplicità della controversia e la serialità del contenzioso, nei sensi di cui al dispositivo che segue;