TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-05, n. 202300504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-05, n. 202300504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300504
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 00504/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00823/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 823 del 2012, proposto da -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di erede, ed -OMISSIS-, in qualità di erede, rappresentati e difesi dall’avv. A M, presso il cui studio domicilia in Terracina (LT), via G. Antonelli 2;

contro

Comune di Terracina, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. M I dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Terracina, piazza Municipio s.n.c.;

per l’annullamento

dell’ordinanza urbanistica -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui è stata ingiunta ai ricorrenti, ai sensi degli artt. 33, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 16, comma 4, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, la demolizione delle opere ivi analiticamente descritte, realizzate senza titolo sull’immobile di loro proprietà di -OMISSIS- ed è stata parimenti applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 19 maggio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS- sono proprietari, in virtù dell’atto di compravendita rogato dal notaio -OMISSIS- -OMISSIS-, dell’immobile sito in Terracina, -OMISSIS- e consistente in un’abitazione civile con annessa corte di pertinenza esclusiva.

Con rapporto della Polizia locale di Terracina -OMISSIS-, è stata accertata l’avvenuta realizzazione in loco delle molteplici opere abusive ivi analiticamente descritte ed insistenti sia sull’abitazione (in particolare, si tratta della fusione di vani, della realizzazione di nuovi spazi interni, di ampliamenti e soppalchi) sia sull’area cortilizia (manufatti ad uso ripostiglio, servizio igienico, pavimentazione, una tettoia, arredi da esterno in muratura), peraltro in area vincolata con d.m. 1° agosto 1968, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – già art. 1, n. 4), l. 29 giugno 1939 n. 1497 e art. 139, comma 1, lett. d), d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 – che qualifica come di notevole interesse pubblico le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In conseguenza di ciò, con nota -OMISSIS-è stato comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio e, stante l’assenza di contributi partecipativi da parte degli interessati, con ordinanza urbanistica -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, è stata loro ordinata, ai sensi degli artt. 33, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 16, comma 4, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, la demolizione delle opere ivi analiticamente descritte, realizzate senza titolo ed è stata parimenti applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro -OMISSIS-.

Con ricorso notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-, -OMISSIS-hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe. In data -OMISSIS-, -OMISSIS- è deceduta e, pertanto, -OMISSIS- in proprio e nella qualità di erede di ed -OMISSIS-, nella qualità di erede, con atto depositato il -OMISSIS- hanno proseguito il giudizio.

Con ordinanza collegiale istruttoria -OMISSIS- sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, che vi ha ottemperato il -OMISSIS-, depositando la nota -OMISSIS-, costituendosi in giudizio e chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 19 maggio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato.

2.1 Con il primo ordine di censure, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 33, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 16, comma 4, l. reg. n. 15 del 2008, oltre ad eccesso di potere per contraddittorietà, avendo il Comune di Terracina loro rilasciato il permesso di costruire -OMISSIS- per la realizzazione di una pergola di mq 26,71. Inoltre, nel merito delle singole opere abusive contestate, parte ricorrente: a) per una prima parte ne ha sottolineata la risalenza alla mano del precedente proprietario, declinando così ogni responsabilità; b) per una seconda parte si è dichiarata disposta alla rimozione; c) per una terza parte ne ha rilevata la natura di volume tecnico e la facile amovibilità o la natura di arredo.

Il motivo non è favorevolmente scrutinabile poiché, in primo luogo, il permesso di costruire del -OMISSIS- è del tutto privo di attinenza rispetto ai fatti di causa, vertendo gli abusi accertati dall’Amministrazione su tipologie di manufatti del tutto diversi, posto che l’unica opera concettualmente assimilabile è una tettoia tipo pergolato di m. 4,70x3,20, dunque differente da quella assentita. Ne consegue che alcuna contraddittorietà può sussistere tra il gravato ordine di demolizione e il suddetto titolo edilizio.

Inoltre, in merito alla rilevanza della responsabilità del precedente proprietario si osserva che la posizione dei ricorrenti è quella di chi, avendo successivamente acquistato il bene, non abbia provveduto alla rimozione dell’illecito, con susseguente legittimità dell’ingiunzione a demolire rivolta nei loro confronti (Cons. Stato, sez. VII, 3 gennaio 2023 n. 109;
sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3391).

Quanto, poi, alla dedotta facile amovibilità di alcune delle opere contestate, si sottolinea che per consolidata giurisprudenza, dalla quale il collegio non intende discostarsi, la necessità del permesso di costruire deriva non dalle caratteristiche costruttive di una data opera, bensì dalla natura permanente o temporanea delle esigenze che è diretta a soddisfare (Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2017 n. 5762;
TAR Puglia, Lecce, sez. III, 6 marzo 2019 n. 399). Pertanto, avuto riguardo al fatto che i manufatti indicati dall’Amministrazione sovvengono in via continuativa ai bisogni dei ricorrenti, appare corretto l’ordine di riduzione in pristino emanato per rimuoverli. In merito alle opere di pavimentazione degli spazi esterni dell’abitazione, rientranti nelle opere di edilizia libera, e agli arredi posti in prossimità dell’ingresso dell’abitazione, consistenti in lavabi e piano cottura con base in muratura e vano doccia scoperto, si rileva che per essi manca comunque il titolo paesaggistico, richiesto dal vincolo esistente sull’area ex art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42 del 2004, con susseguente legittimità, sotto questo profilo, dell’ordine di demolizione.

2.2 Con il secondo mezzo di impugnazione, la parte ricorrente ha rilevato la violazione degli artt. 16 e 36, l. reg. n. 15 cit. e del regolamento approvato con delibera di Giunta municipale -OMISSIS-, oltre ad eccesso di potere, stante il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il motivo è palesemente infondato e privo di qualunque attinenza con i fatti di causa, dal momento che tutti gli atti del procedimento repressivo edilizio sono ampiamente successivi all’entrata in vigore della l. reg. n. 15 cit. ed alla delibera della Giunta comunale di Terracina del -OMISSIS-, risalendo il rapporto di polizia elevato per gli abusi al -OMISSIS-, la comunicazione di avvio al -OMISSIS- e l’ordinanza conclusiva al -OMISSIS-, sì che non si pone alcun problema di applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e regionale.

2.3 Mediante il terzo motivo di gravame è stata denunciata violazione dell’art. 9, l. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui il rapporto tra illecito amministrativo e penale è regolato dal principio di specialità, sì che nella vicenda che ci occupa la disposizione penale dovrebbe prevalere, con esclusione del cumulo tra sanzioni differenti.

Anche le doglianze in discorso non possono essere favorevolmente delibate.

L’art. 9, l. n. 689 del 1981, prevede che: “ Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali ”.

Il principio di specialità in discorso, tuttavia, non appare applicabile alle sanzioni previste in materia edilizia e paesaggistica, dato che la repressione di questa tipologia di illeciti può esser disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale piuttosto che di vere e proprie sanzioni personali, che colpiscono situazioni di illegalità a carattere permanente, che cessano solo con l’applicazione della misura ripristinatoria o di quella pecuniaria alternativa, ossia di misure oggettive (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2020 n. 8171). Invero, il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino o pecuniaria sostitutiva è non già l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’abuso, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista negli atti di pianificazione territoriale e paesistica applicabili, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2020 n. 8171;
sez. VI, 11 dicembre 2018 n. 6983).

Peraltro, anche a voler ritenere applicabile il principio de quo alla materia edilizia e paesaggistica, si osserva che, ai sensi dell’art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001, disposizione speciale e successiva rispetto all’art. 9, l. n. 689 cit., l’applicazione delle sanzioni penali avviene “ ferme le sanzioni amministrative ”, con l’effetto che il principio di specialità di cui all’art. 9, l. n. 689 cit., non trova applicazione (TAR Lazio, Latina, sez. I, 26 febbraio 2019 n. 149).

2.4 Il quarto ordine di censure è incentrato sulla violazione degli artt. 8 e 24, l. n. 689 del 1981, spettando all’Autorità giudiziaria penale valutare in un’unica sede anche gli illeciti amministrativi contestati.

Non può accedersi a quanto lamentato da parte ricorrente nel mezzo di impugnazione in parola in quanto, stante l’art. 44, d.P.R. n. 380 cit., l’applicazione delle sanzioni penali avviene ferme le sanzioni amministrative, la cui cognizione è devoluta agli organi di giurisdizione amministrativa.

2.5 In definitiva, il ricorso è privo di fondamento poiché parte ricorrente ha realizzato in area vincolata una eterogenea serie di interventi edilizi non assistiti da alcun titolo edilizio e paesaggistico, sì che il provvedimento repressivo adottato dall’Amministrazione ha carattere vincolato.

3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.

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