TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-06-29, n. 202200937
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Pubblicato il 29/06/2022
N. 00937/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2022, proposto dalla società cooperativa sociale “Punto Vita” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Spes – società cooperativa sociale, non costituita in giudizio;
l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dall'Azienda sanitaria locale di Foggia relativamente alla diffida e messa in mora presentata dal ricorrente a mezzo PEC in data 31 gennaio 2022, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla già menzionata istanza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e per il risarcimento del danno da ritardo, in quanto trascorso il termine di 30 giorni per l'emanazione di un provvedimento espresso a seguito della diffida del 30 gennaio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. G O, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante società cooperativa sociale, con sede in Lavello (PZ), nella Regione Basilicata, lamentava il silenzio-rifiuto (o inadempimento) serbato dall’intimata Azienda sanitaria, nella Regione Puglia, su una propria diffida a provvedere riguardo la richiesta di pagamento di talune prestazioni rese a favore di pazienti affetti da gravi disabilità sia fisiche che mentali e/o comunque di rinnovo della proroga dell’affidamento extra-regione.
Accadeva infatti che l’A.S.L. di Foggia avesse in passato fruito di tale centro per i pazienti del viciniore Comune di Cerignola (FG), con atto di proroga fino al 31.3.2021, in ragione della situazione emergenziale pandemica, che sussisteva in quel momento. Inoltre, in data 16.3.2021, con altra nota l’A.S.L. concedeva ulteriore proroga del servizio di assistenza in struttura per i pazienti richiedenti, così rilasciando le UVM ed avviandoli presso la struttura della società ricorrente fino al 30.6.2021, riconoscendo alla ricorrente il rimborso totale delle spese dalla stessa sostenute per erogare il servizio e per tutto il periodo gennaio-giugno 2021.
Tuttavia, a seguito di ennesima richiesta di proroga, che la società ricorrente ha formalizzato in data 25.5.2021, il Distretto Sanitario n. 55 di Cerignola dell’ASL FG non ha dato alcun riscontro.
Ciò stante, il ricorrente invocava il rinnovo tacito di cui all’art. 3 del Regolamento Regione Puglia n. 5 del 2019, secondo cui “decorsi inutilmente i termini di 30 giorni lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata” e articolava la censura della violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 97 e 24 Cost., nonché l’eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.
2.- Si costituiva la Regione, evidenziando in fatto che l’A.S.L. di Foggia, dopo aver, con atto prot. n. 108052 del 19.11.2020, autorizzato fino al 31.12.2020 , l’erogazione nella struttura extraregionale di prestazioni semiresidenziali per quindici utenti residenti nel DDS n. 5 di Cerignola, ha poi concesso, con atto prot. n. 28673 del 16.3.2021, proroga di detta autorizzazione fino al 30.6.2021 per far fronte all’emergenza Covid 19 ed andare incontro alle esigenze degli assistiti e delle loro famiglie.
Tuttavia, il Centro ricorrente ha continuato ad erogare il servizio nei confronti degli utenti nel periodo successivo fino al 31.12.2021 di fatto e senza alcuna autorizzazione da parte dell’ASL.
In punto di diritto, l’A.S.L. evidenziava come la legislazione regionale c.d. pre-riforma consentiva ai DSS delle A.S.L. di autorizzare l’invio degli utenti presso strutture private regionali autorizzate dai Comuni, ovvero, in ipotesi di rilevate carenze, in strutture extraregionali abilitate (cfr. art. 8 L.R. 26/2006 e R.R. Puglia nn. 3/2005 e 4/2007).
Ma, con l’approvazione della legge 2 maggio 2017 n. 9, la Regione Puglia ha riformato la normativa e subordinato la stipula dei contratti con gli enti erogatori alla previa acquisizione, da parte delle strutture socio-sanitarie dell’ autorizzazione all’esercizio e dell’ accreditamento istituzionale . Così riallineando la disciplina regionale a quanto previsto dall’art. 8- bis , comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992.
I R.R. nn.4/2019 e 5/2019 hanno stabilito nuovi requisiti, di cui devono essere dotati i Centri diurni, come quello ricorrente, e previsto la definizione dei fabbisogni sia per l’autorizzazione all’esercizio sia per l’accreditamento. All’esito del processo di riorganizzazione è stato quindi disposto l’aumento del numero e della capacità erogativa delle strutture regionali abilitate all’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali
Ciò premesso, deve evidenziarsi che il Distretto socio-sanitario n. 55 di Cerignola ha disposto, previo assenso della competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), di prorogare la frequenza degli utenti inviati dal 2018 nel Centro diurno extraregionale di “Punto Vita” di Lavello (PZ) esclusivamente fino al 31.12.2020 , in ragione dell’intervenuta attuazione (a quella data) della riforma regionale.
3.- Alla fissata camera di consiglio, dopo breve discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.- Il ricorso è inammissibile.
Come si evince dal contraddittorio tra le parti, l’utilizzazione del centro ricorrente, peraltro extra-regionale, è avvenuto vigendo ben altra disciplina. La nuova disciplina ha avuto il suo compimento attuativo alla data del 31.12.2020. E a questa data è stata disposta la cessazione dell’attività da parte del centro ricorrente.
Sono seguite invero atti di proroga eccezionali motivati in ragione della situazione pandemica ancora in atto e della particolarità dei pazienti trattati. In verità, però le note di proroga disposte dall’A.S.L. di Foggia sono in tal senso chiare e ineludibili e disposte “ in deroga ” ed evidenziandosi che “ non si potrà procedere ad ulteriori proroghe”.
Tanto è stato espressamente confermato e ribadito con la precedente nota prot. n. 98396 del 14 ottobre 2020 (agli atti del processo) con la quale il DDS n. 55 di Cerignola (FG) aveva già comunicato al legale rappresentante del Centro “Punto Vita” di Lavello (PZ) che: “[…] alla luce delle indicazioni della Direzione Strategica, in considerazione […] delle ultime DGR […], che di fatto potenziano l’offerta rivolta a cittadini anziani e disabili, su tutto il territorio della Regione Puglia, non si ritiene opportuno accogliere ed indirizzare pazienti di questo Distretto presso un Centro Diurno fuori Regione, non contrattualizzato […] ”.
Le determinazioni assunte dal DSS n. 55 di Cerignola, nei richiamati provvedimenti, non sono state impugnate dall’odierna ricorrente, né inoltre vale a superarle l’autorizzazione ad utilizzare la struttura extraregionale in questione ancora fino al 30 giugno 2021, in quanto (come riconosce lo stessa società ricorrente) disposta “ in via eccezionale e temporanea” dal solo direttore dell’Area coordinamento del servizio socio-sanitario – ossia da parte di soggetto diverso dal responsabile del Distretto competente ex lege ad autorizzare accessi e proroghe dei trattamenti riabilitativi – esclusivamente per far fronte all’emergenza Covid-19 e “ andare incontro ” alle esigenze degli assistiti e delle loro famiglie.
Pertanto, a nulla val considerare che la società ricorrente, dopo il termine ultimo del 30 giugno 2021, abbia continuato a fatturare in capo all’A.S.L. di Foggia, perché a ciò giammai autorizzata.
Risulta quindi per tabulas inesistente alcun silenzio dell’amministrazione procedente, anzi v’è stato adeguato dialogo amministrativo, né v’è alcuna norma che fondi il diritto alla proroga, né può valere a “rimettere in gioco”, al fine della declaratoria del silenzio, alcuna diffida strumentalmente posta per riaprire alcun termine decisionale.
Né è maturato alcun silenzio-assenso, in quanto l’art. 3 del Regolamento Regione Puglia n. 5 del 2019 prevede certo che la struttura, che ha in carico il paziente, almeno n. 30 giorni lavorativi prima della scadenza del trattamento, notifichi la richiesta di proroga alla UVM del DSS e all’Area socio-sanitaria dell’A.S.L., nella quale insiste la struttura erogante, e che “ Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata ”, ma una siffatta disciplina riguarda, a tutta evidenza, le strutture accreditate e contrattualizzate con l’A.S.L. nella Regione Puglia.
La struttura ricorrente opera invece fuori regione, ossia è nel comune di Lavello (PZ) in Basilicata, e non è affatto contrattualizzata con la Regione Puglia.
In ultima analisi, non sussiste alcun silenzio o inerzia dell’amministrazione a provvedere.
5.- In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il ricorso si appalesa inammissibile.
6.- Le spese possono compensarsi per la peculiarità delle questioni poste.