TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-08, n. 202003663

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-08, n. 202003663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003663
Data del deposito : 8 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2020

N. 13224/2019 REG.RIC.

N. 03663/2020 REG.PROV.CAU.

N. 13224/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13224 del 2019, proposto da


Ondulati del Savio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M D C, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D C in Roma, piazza Cavour, 17;


contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ds Smith Holding Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
Associazione Italiana Scatolifici – Acis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Carlo Edoardo Cazzato, Antonio Catricala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera emanata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato approvata nell’adunanza del 17 luglio 2019 e notificata alla ricorrente il 6 agosto 2019 a conclusione del procedimento I805 avviato, inter alia , nei confronti della esponente per presunte condotte anticoncorrenziali nel settore del cartone, per le quali a quest’ultima è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 1.866.071,00 (doc. n. 1 allegato al ricorso);

- di ogni altro atto presupposto, antecedente o successivo, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, che comunque leda gli interessi della ricorrente, quali il provvedimento del 22 marzo 2017 di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della L. n. 287/1990 (doc. n. 2 allegato al ricorso) e la delibera del 5 dicembre 2017 di estensione del predetto procedimento I805 alla ricorrente, notificata in data 14 dicembre 2017 (doc. n. 3 allegato al ricorso).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e della Associazione Italiana Scatolifici – Acis;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in data 22 aprile 2020;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;


Il Collegio,

Considerato che, alla luce anche della eccezionale e imprevedibile situazione prolungata di emergenza nazionale dovuta alla persistenza dell’epidemia di “Covid 19” e alla circostanza della già intervenuta fissazione dell’udienza pubblica a breve distanza di tempo, l’istanza cautelare della ricorrente può trovare accoglimento al solo fine di mantenere, sotto il profilo del pregiudizio dedotto, la “ res adhuc integra ” fino alla non lontana data di trattazione suddetta, bilanciando così gli interessi delle parti ricorrente e resistente – non rilevando in questa fase un interesse diretto dell’interveniente - rispettivamente, a non pregiudicare in questa fase storica i propri equilibri economici e a dare effettività alla sanzione;

Considerato che, per quanto riguarda l’esecuzione/riscossione del pagamento della sanzione, la stessa AGCM ha riconosciuto la straordinarietà dell’attuale periodo di emergenza nazionale, approvando e poi integrando la “ Comunicazione sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ”, prevedendo ora che sono sospese le rate non pagate che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020;

Considerato, quindi, che l’istanza cautelare è accolta nel senso di sospendere nei confronti della ricorrente ogni attività di riscossione delle rate della sanzione ad oggi non ancora pagate da Ondulati del Savio S.r.l., fino alla data di pubblicazione della relativa sentenza di questa Sezione che si pronuncerà nel merito alla data dell’8 luglio 2020;

Ritenuto che le spese della presente fase monitoria debbono essere compensate in ragione della eccezionalità della situazione;

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