TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-12-13, n. 201902994

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2019-12-13, n. 201902994
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902994
Data del deposito : 13 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2019

N. 02994/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03851/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di NI (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2000, proposto da
DO SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Da Campo e Francesco Leto, con domicilio eletto presso lo studio Davide Giugno in NI, Via Guzzardi 6;



contro

Azienda U.S.L. n. 5 di Messina - Gestione Liquidatoria presso l’Assessorato Regionale della Sanità, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria in NI, Via Vecchia Ognina 149;



ter la condanna

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina e della Gestione Liquidatoria al pagamento integrale delle somme dovute a titolo di indennità supplementare di fine servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestione Liquidatoria presso l’Assessorato Regionale della Sanità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina e della Gestione Liquidatoria istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina al pagamento integrale delle somme dovute a titolo di indennità supplementare di fine servizio.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente, inizialmente assunta presso la U.S.L. n. 45 di Barcellona Pozzo di Gotto in data 23 novembre 1964, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina con la qualifica di collaboratore amministrativo sino alla data dell’1 luglio 1997; b) quale orfana di guerra, alla stessa sono stati riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 336/1970 con delibera n. 183 in data 17 luglio 1970; c) l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina ha corrisposto alla ricorrente l’indennità supplementare di fine servizio, come consentito dall’art. 17 della legge n. 152/1968, liquidando complessivamente la somma di £.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi