TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-09-22, n. 202300247
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Testo completo
Pubblicato il 22/09/2023
N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria
ex lege
in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della nota (decreto) del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- (fasc. n. -OMISSIS-) del 19.12.2022 e notificata il 20.12.2022 recante accoglimento parziale dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Caterina Luperto, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Reparto -OMISSIS- con sede a Reggio Emilia, in data 27 settembre 2022, ha proposto istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art.42 bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ”, presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- o, comunque, presso qualsiasi ufficio di Pubblica Sicurezza della provincia di -OMISSIS-, documentando nell’istanza di essere padre di un minore degli anni 3 e adducendo, altresì, la circostanza che la propria coniuge, Prof.ssa -OMISSIS-, svolge la propria attività lavorativa come insegnante presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.
In data 20 dicembre 2022, con nota ministeriale prot. -OMISSIS- (fasc.-OMISSIS-) del 19 dicembre 2022, il Ministero dell’Interno notificava al ricorrente l’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, solo fino al mese di agosto 2023, e non per la durata di tre anni come richiesto.
Il suddetto provvedimento disponeva, quindi, l’accoglimento parziale dell’istanza in ragione del fatto che “ il coniuge dell'interessato ha un contratto di lavoro, a tempo determinato, in qualità di docente supplente annuale, con decorrenza 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2023, presso un istituto comprensivo ubicato a -OMISSIS-, ove risulta residente il nucleo familiare dell'interessato ”.
Con ricorso notificato come in rito, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Ministero dell’Interno prot.n. -OMISSIS- fasc. n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2022, recante accoglimento parziale dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.
L’interessato lamentava il fatto che il trasferimento temporaneo fosse stato concesso solo fino al 31 agosto 2023, anziché per il periodo di tre anni come previsto dal citato art. 42 bis .
Con ordinanza cautelare n. 46 del 2023 questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare “ ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, difettando allo stato il necessario periculum in mora, tenuto conto che fino al 31.8.2023 il ricorrente godrà del beneficio richiesto, mentre all’approssimarsi di tale data egli potrà riproporre domanda cautelare, dimostrando l’avvenuto consolidamento del rapporto di lavoro della moglie, oltre la scadenza attuale del 31.8.2023 ”.
Con decreto n. -OMISSIS- del 6 luglio 2023, l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- confermava in ruolo, dal 1° settembre 2023, la Prof.ssa -OMISSIS-, coniuge dell’odierno ricorrente.
Pertanto, in data 6 luglio 2023, il ricorrente proponeva al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza istanza di proroga dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, motivata in ragione della conferma in ruolo della coniuge.
In data 13 agosto 2023, in considerazione del mutamento delle circostanze per via del consolidamento del rapporto di lavoro della propria coniuge e della contestuale nuova istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis , il ricorrente riproponeva domanda di misura cautelare a norma dell’art. 58 comma 1 cod. proc. amm.
Con decreto prot. n. -OMISSIS-del 24 agosto 2023, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza disponeva l’assegnazione temporanea del ricorrente presso il Commissariato Distaccato di P.S. di -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per il periodo previsto dalla normativa invocata.
Con istanza del 28 agosto 2023, il ricorrente richiedeva a questo Tribunale la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale derivato dal provvedimento di assegnazione temporanea prot. n. -OMISSIS-del 24 agosto 2023.
Con nota depositata in data 13 settembre 2023, l’Amministrazione resistente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023, il Collegio, visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla parte ricorrente, cui ha pienamente aderito l’amministrazione resistente, ritiene che sia possibile l’immediata assunzione di una decisione di merito con “sentenza in forma semplificata”;né, del resto, vi osta la mancata comparizione dei difensori delle parti, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio.
Osserva il Collegio che la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale.
La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo, infatti, è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione;tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 5514).
Tanto premesso alla luce di quanto rappresentato e documentato, va osservato che con il decreto prot. n. -OMISSIS-del 24 agosto 2023, esaminato nel suo contenuto sostanziale e dispositivo, l’Amministrazione si è determinata nuovamente per i profili in contestazione del precedente provvedimento di assegnazione temporanea, cosicché l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente deve ritenersi abbia trovato integrale soddisfazione.
A fronte di ciò sussistono i presupposti per una pronuncia di merito sul ricorso nella forma della declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.