TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-09-22, n. 202300247
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/09/2023
N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della nota (decreto) del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- (fasc. n. -OMISSIS-) del 19.12.2022 e notificata il 20.12.2022 recante accoglimento parziale dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Caterina Luperto, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Reparto -OMISSIS- con sede a Reggio Emilia, in data 27 settembre 2022, ha proposto istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art.42 bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ”, presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- o, comunque, presso qualsiasi ufficio di Pubblica Sicurezza della provincia di -OMISSIS-, documentando nell’istanza di essere padre di un minore degli anni 3 e adducendo, altresì, la circostanza che la propria coniuge, Prof.ssa -OMISSIS-, svolge la propria attività lavorativa come insegnante presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-.
In data 20 dicembre 2022, con nota ministeriale prot. -OMISSIS- (fasc.-OMISSIS-) del 19 dicembre 2022, il Ministero dell’Interno notificava al ricorrente l’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, solo fino al mese di agosto 2023, e non per la durata di tre anni come richiesto.
Il suddetto provvedimento disponeva, quindi, l’accoglimento parziale dell’istanza in ragione del fatto che “ il coniuge dell'interessato ha un contratto di lavoro, a tempo determinato, in qualità di docente supplente annuale, con decorrenza 1°