TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-12-20, n. 202102802

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-12-20, n. 202102802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202102802
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2021

N. 02802/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01057/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1057 del 2021, proposto da:
P C, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. A B e B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

dell’obbligo del Comune di Avellino di provvedere sull’istanza della ricorrente del 13 maggio 2021, spedita e ricevuta via PEC in data 13 maggio 2021, avente ad oggetto l’adozione di provvedimento amministrativo espresso di restituzione e riduzione in pristino della consistenza immobiliare di sua proprietà, identificata in catasto al foglio n. 38, p.lla n. 606, nonché di parte di un giardino di pertinenza, occupata per la realizzazione del muro di contenimento del costone di Corso Umberto I, in parte occupata con decreto sindacale di occupazione n. 36869/1992 ed in parte illecitamente occupata, senza alcun provvedimento ablatorio a monte, occupazione sine titulo anche perché mai seguita da tempestivo decreto d’esproprio;
oltre al risarcimento del danno, o, in alternativa, provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis l. 327/2001 avente ad oggetto i detti suoli;

e per la declaratoria

dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Avellino su detta istanza;

e per l’ordine

al Comune di Avellino di provvedere su detta istanza in un senso, restituzione dei suoli e risarcimento del danno, o nell’altro, acquisizione sanante, entro il termine assegnato dal giudice, per legge non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di commissario ad acta a tal fine, per il caso in cui il Comune di Avellino non provveda nel termine assegnato dal giudice;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La ricorrente, proprietaria della consistenza immobiliare, identificata in catasto al foglio 38, p.lla 606, nonché di parte di un giardino di pertinenza, sita nel Comune di Avellino alla via Corso Umberto I, illecitamente occupata dal Comune di Avellino;
premesso che aveva diffidato il Comune più volte, da ultimo con atto del 13.05.2021, spedito e ricevuto via p. e. c., a provvedere alla restituzione dei suoli di sua proprietà, illecitamente occupati dall’ente, o, in alternativa, all’acquisizione sanante, nei termini di legge;
che, decorso il termine di legge per provvedere sull’istanza, il Comune di Avellino non aveva adottato alcun provvedimento espresso, nell’un senso o nell’altro;
che la P. A. aveva l’obbligo di provvedere sull’istanza d’acquisizione sanante, ex art. 42 bis d. P. R. 380/2001 (rectius: 327/2001) e che il termine per provvedere era quello ex art. 2, comma 2, l. 241/90, di trenta giorni, sicché il silenzio serbato dal Comune di Avellino si configurava come illegittimo;
concludeva, come da epigrafe.

Il Comune di Avellino si costituiva in giudizio, eccependo l’improcedibilità del gravame, per avere l’ente adottato proposta di deliberazione di C. C., per l’acquisizione, ex art. 42 bis T. U. Espr., del suolo di proprietà della ricorrente.

Conformemente a quanto dichiarato dalla difesa del Comune, parte ricorrente depositava in data 11.10.2021 istanza di rinvio della trattazione della causa, ma all’odierna udienza camerale insisteva, viceversa, per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Comune di Avellino, pur avendo adottato proposta di deliberazione consiliare volta all’acquisizione sanante dei suoli, di proprietà della ricorrente, non ha tuttavia portato a termine il procedimento, come dichiarato all’odierna udienza camerale dalla difesa di controparte, senza contestazione da parte dell’ente.

Il Tribunale – visto il principio d’esecuzione posto in essere dall’ente – assegna al Comune di Avellino il termine perentorio di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza, per concludere il procedimento volto all’acquisizione sanante del suolo, di proprietà della ricorrente (ove, naturalmente, non decida di procedere alla sua restituzione all’avente diritto ed alla sua rimessione in pristino);
in caso d’inutile decorso di tale termine, nomina commissario ad acta il Prefetto di Avellino, ovvero funzionario dell’Ufficio delegato dal Prefetto, perché si sostituisca all’Amministrazione inadempiente, a semplice domanda di parte ricorrente, ed il cui compenso, che fissa in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese vive documentate, pone sin d’ora a carico dello stesso Comune di Avellino.

Le spese del presente giudizio, per la regola della soccombenza, sono poste a carico del Comune resistente, e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi