TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-06-30, n. 202102104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-06-30, n. 202102104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102104
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 02104/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00342/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S D M, A R, M G F, A P, L M, G V, A D P, P I, V T, A C, C S, A V, M E C, O P, S M, F C, C C, V L P, L M, G M A, F C, G M, S C, M F N, C L G, R B, M M, G M C, G L C, E C, L M, G L P, A A D C, A F, A B, A Trovato, Alfio Orazio La Rosa, Orazio Carrara, Rosa Milazzo, Maria Concetta Boemi, Salvatore Castorina, Fabio Alessio Borzi', Antonio Raiti, Salvatore Palumbo, Antonio Famoso, Maria Stella Cristaldi, Sebastiano Granata, Cirino Alfredo Biondi, Valentino Marchesini, Lorenza Verde, Daniela Maria Giuliano, Mario Benedetto Giardini, Paolo Licandri, Francesca Scalia, Concetta Mangano, Maria Carmela Palmeri, Nicola Castello, Anna Sottile, Orsola Bonanno, Vincenza Cascio, Nunziata Giuffrida, Antonella Emmi, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del Decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale della regione siciliana n.7850 del 21-11-2019, pubblicato sulla GURS – serie speciale concorsi ed esami del 28-11-2019, con il quale è stato approvato il “Bando di Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.277 unità complessive di personale (di cui 134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B) di cui all’art.32 della L.R. n.5/2014, ai sensi del comma 2 dell’art.20 del D.lgs. 25/05/2017, n.75”;

- dell’allegato bando di concorso al predetto decreto nella parte in cui (art.8 – assunzione in servizio) viene previsto che i candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale;

– di ogni altro atto presupposto e connesso, tra i quali gli atti relativi all’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020 della Regione Siciliana, mai pubblicati in Gazzetta Ufficiale, laddove ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti, con essi si sia inteso attribuire ai precari da stabilizzare con il comma 2 dell’art. 20 del D.Lgs. n.75-2017 il trattamento economico iniziale della categoria di appartenenza quale riconosciuta dal contratto di lavoro flessibile, con disconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica;

quanto ai motivi aggiunti:

- del D.D.G. n.4907 del 22 ottobre 2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, nell’approvare la graduatoria di merito del concorso bandito con precedente D.D.G. 7850 del 21-11-2019 per l’assunzione di istruttori direttivi di categoria C, riservato ai precari regionali in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, D.Lgs. n.75 del 2017, ha previsto che alla assunzione dei vincitori si provvederà con la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in categoria C – livello 1, sulla base di quanto previsto dal bando di concorso;

- del D.D.G. n.5321 del 23-11-2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, nell’approvare la graduatoria di merito del concorso bandito con precedente D.D.G. n. 7850 del 21-11-2019 per l’assunzione di funzionari direttivi di categoria D, riservato ai precari regionali in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, D.Lgs. n.75 del 2017, ha previsto che alla assunzione dei vincitori si provvederà con la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in categoria D – livello 1, sulla base di quanto previsto dal bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Viste le note con cui la parte ricorrente e la difesa erariale hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. B S nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Gli odierni ricorrenti sono dipendenti della Regione Siciliana, in servizio presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, assunti con decorrenza dal 3.01.2000 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 quater del D.L. 6/1998, convertito in Legge n. 61/1998, reiterati nel tempo in virtù di successive leggi regionali.

Gli stessi hanno impugnato, con il presente ricorso, il DDG n. 7850 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Funzione Pubblica del 21.11.2019 e il bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 277 unità di personale a sensi dell’art. 20, co. 2, del D. lgs. 75/2017 da esso approvato, limitatamente alla parte in cui stabilisce, all’art. 8, che “ I candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale ”.

All’uopo hanno dedotto la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999 (alla cui stregua “ i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”), in quanto l’art. 8 del bando – contravvenendo al diritto europeo – comporterebbe l’assunzione in servizio dei vincitori nella posizione economica iniziale, senza alcun riconoscimento dell’anzianità pregressa.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto depositato in data 10.06.2020, integrato con successiva memoria depositata il 20.11.2020 con la quale ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’intestato Tribunale sulla pretesa azionata nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ha dedotto l’infondatezza nel merito dello stesso, chiedendone il rigetto.

Con D.D.G. n. 4907 del 22-10-2020 e D.D.G. n. 5321 del 23-11-2020 è stata da ultimo approvata la graduatoria di merito (rispettivamente per istruttori di categoria C e funzionari direttivi di categoria D), nella quale i ricorrenti si sono collocati in posizione utile per l’assunzione. Il decreto di approvazione della graduatoria è stato così impugnato dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti, con i quali se ne deduce l’illegittimità in via derivata sulla base degli stessi motivi di cui al ricorso introduttivo.

All’udienza pubblica dell’11 maggio 2021, la causa, previo deposito di memorie e di documenti, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.

DIRITTO

Come anticipato nella parte in fatto, con il bando oggetto del presente ricorso, l’amministrazione regionale ha indetto una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive, in categoria D, in categoria C ed in categoria B, rivolta al personale non dirigenziale titolare di un contratto a tempo determinato con la Regione Siciliana prorogato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, dell'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 27/2016 e dell'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 8/2018 in possesso dei requisiti espressamente previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come di seguito indicati:

a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione Regionale Siciliana;

b) avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'Amministrazione Regionale Siciliana.

L’art. 20 del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede, a questo riguardo, che “ 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso ”.

Il bando di concorso approvato dalla Regione, nel fare applicazione dell’art. 20, co. 2, cit., individua come destinatari una ampia categoria di lavoratori precari – tra cui i dipendenti con contratto a tempo determinato della Protezione Civile – i cui contratti sono stati oggetto di proroga nel tempo alla luce delle norme regionali espressamente richiamate dal bando.

La volontà manifestata dall’amministrazione con l’indizione della presente procedura è stata, dunque, quella di arginare il fenomeno del precariato “storico” del personale del comparto non dirigenziale della Regione mediante l’attivazione della procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Gli odierni ricorrenti, provenienti dal bacino dei precari storici della Protezione Civile, hanno partecipato alla procedura concorsuale in esame per le categorie C e D. Gli stessi, nell’impugnare l’art. 8 del bando di concorso, fanno valere – in vista della loro futura assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato – l’interesse al riconoscimento dell’anzianità pregressa e alla conservazione del trattamento economico in godimento correlato alla posizione economica in atto posseduta (C6, C7, D2).

Tanto premesso, circa i profili di giurisdizione, questo Tribunale ha già chiarito che, mentre con riferimento alla procedura di stabilizzazione indetta ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lg. n. 75/2017 (il quale prevede che le Amministrazioni, al fine di superare il precariato, possono, nel triennio 2018-2020 — in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni — assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti, tra cui quello dell'avvenuto reclutamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso altre amministrazioni pubbliche), deve ritenersi che l'Amministrazione non «bandisce» un concorso, ma si limita a dare «avviso» della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, il secondo comma ha, invece, ad oggetto una vera e propria selezione, aperta anche all'esterno, per un numero di posti inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, la quale è rivolta al personale che non ha già superato prove concorsuali, cosicché, in applicazione dei medesimi principi, deve ritenersi che le relative controversie rientrano nei poteri cognitivi del giudice amministrativo (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. III, 15/10/2019, n. 2364).

Non possono, quindi, esservi dubbi sul fatto che la presente controversia, siccome riguarda una procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, prodromica alla stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’amministrazione banditrice, rientri nell’ambito della giurisdizione amministrativa, giusta il disposto dell’art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165/2001 a mente del quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Viceversa, la giurisdizione ordinaria è destinata a radicarsi, ai sensi del comma 1 dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, a stabilizzazione compiuta, una volta sottoscritto cioè il contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine della procedura selettiva in esame.

Circa l’ulteriore profilo di inammissibilità sollevato dalla difesa erariale avuto riguardo all’interesse all’azione, occorre rilevare che tale interesse – sebbene insussistente al momento della proposizione del ricorso – è sopraggiunto in corso di causa con l’approvazione della graduatoria di merito decretante il definitivo superamento della procedura concorsuale in esame da parte degli odierni ricorrenti.

Infatti, l’art. 8, comma 1 del bando, nella parte in cui prevede che “ I candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale ” spiega attualmente concreta idoneità lesiva della sfera giuridica dei ricorrenti, dovendosi dello stesso fare adesso concreta applicazione in vista della imminente immissione in ruolo dei vincitori di concorso.

Tanto basta a riconoscere in capo ai ricorrenti un interesse – non più ipotetico e astratto, come era al tempo della notificazione del ricorso – alla decisione sulla questione giuridica prospettata nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti e a distinguere, sotto il profilo dei presupposti processuali, la presente fattispecie da quella decisa dal Tribunale con la sentenza n. 851/20, nella quale invece si è negata la sussistenza, in termini di attualità e concretezza, dell’interesse all’azione di annullamento di una clausola del bando non immediatamente lesiva, visto che in quel caso risultava ancora in corso di svolgimento la procedura concorsuale allorché la causa fu trattenuta in decisione.

Nel merito della questione controversa, si rileva che, come correttamente rilevato da parte dell’amministrazione nelle proprie difese, la procedura della stabilizzazione non può intendersi come conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con il mantenimento delle condizioni in essere;
si tratta, infatti, pur sempre di ipotesi di stabilizzazione del rapporto precario, che dà luogo, a seguito di superamento della selezione concorsuale, ad una nuova assunzione, rispetto alla quale l’esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce un mero presupposto (cfr., sul punto, Cons. giust. amm. Sicilia, 27/03/2017, n. 144).

Diversamente opinando, risulterebbe violato il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato previsto nell’ambito del pubblico impiego, oltre a realizzarsi una vera e propria discriminazione in danno dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, ove si consentisse la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato alle medesime condizioni di favore oggi godute dai ricorrenti, benché gli stessi non abbiano in precedenza superato un concorso pubblico.

L’inquadramento del personale da stabilizzare non può che avvenire, pertanto, nei livelli iniziali, atteso che la normativa non prevede la possibilità del riconoscimento della posizione giuridica maturata in posizione di lavoro a termine, e che l’acquisizione di professionalità maturata nel rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale beneficiario della stabilizzazione può consentire in alcuni casi di derogare al principio costituzionale del concorso pubblico, ma non costituisce valido presupposto per la corresponsione di un trattamento superiore a quello previsto per il livello iniziale.

Nel caso di specie, poi, considerate le specifiche finalità della procedura di stabilizzazione alla quale hanno preso parte gli odierni ricorrenti e la natura parzialmente riservata del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, il Collegio ritiene non potersi ravvisare la prospettata violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999.

La clausola 4 del citato accordo quadro stabilisce che: “ 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.

3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.

4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive ”.

Un orientamento ormai uniforme del giudice euro-unitario ritiene che la detta clausola dev’essere “ interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e 4 della clausola di cui sopra;
il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere
” (Corte Giustizia UE 18/10/2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11).

La Corte di Giustizia però ha anche ritenuto che spetta al legislatore nazionale determinare, nell'ambito del margine di discrezionalità di cui esso dispone per l'organizzazione delle proprie amministrazioni pubbliche, con quali modalità i periodi di servizio svolti in ragione di contratti di lavoro a tempo determinato debbano essere presi in considerazione (Corte Giustizia UE, Sez. VIII, 7/3/2013, n. 393) e che deve ritenersi compatibile col diritto dell’Unione una normativa nazionale che valorizzi solo parzialmente i detti periodi di anzianità (Corte Giustizia UE 20/9/2018, in C-466/17), ma la disparità di trattamento tra i lavoratori precari e quelli di ruolo deve essere “ giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. I suddetti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro ” (citata sent. C-466/17 del 2018 si veda anche Corte Giustizia UE 5/6/2018 in C-677/16).

La stessa Corte ha inoltre precisato che, se in linea di massima “ la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell’anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato ”, tuttavia “ giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo ”, specialmente in un ordinamento giuridico nazionale che, come quello italiano, al fine di garantire l’imparzialità e l’efficacia dell’amministrazione, attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (ancora, Corte Giustizia UE 20/9/2018, in C-466/17).

Alla luce di tali rilievi, questo Collegio ritiene che la previsione di cui all’art. 8 del bando di stabilizzazione, alla cui stregua “I candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale”, non contrasti con le superiori direttive ermeneutiche offerte dal giudice euro-unitario.

Ed invero, la procedura di stabilizzazione in esame persegue, come si è visto, una legittima finalità di politica sociale dello Stato italiano, consistente nell’esigenza di superare il fenomeno del “precariato” storico del personale del comparto non dirigenziale della Regione secondo le previsioni dettate dall’art. 20, D. lgs. 75/2017.

L’esigenza di politica sociale di “assorbimento” del personale lavorativo precario di lunga data, se sul piano del diritto interno può a determinate condizioni giustificare una attenuazione del principio del pubblico concorso mediante la previsione di concorsi riservati a una parte del personale interno in deroga all’art. 97 Cost. (v. Corte cost., sentt. n. 135/2014;
n. 52/2011;
n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010;
n. 293 del 2009), sul piano del diritto euro-unitario può parimenti giustificare – secondo l’interpretazione dell’art. 4 del più volte citato Accordo quadro accolta dalla Corte di Giustizia – una diversità di trattamento, nel computo dell’anzianità di servizio, tra i dipendenti precari stabilizzati in deroga al principio della concorsualità e i dipendenti di ruolo assunti a seguito di un pubblico concorso.

In tale contesto, appare del tutto ragionevole e conforme alle norme del diritto europeo e alla giurisprudenza della Corte UE la previsione, introdotta dall’art. 8 dell’impugnato bando di stabilizzazione, dell’assunzione con inquadramento nella posizione economica iniziale del personale precario all’esito di un concorso riservato ai lavoratori precari e rispetto al quale l’anzianità pregressa rileva già quale titolo di partecipazione.

La soluzione opposta – della piena equiparazione, cioè, sotto il profilo dell’anzianità di servizio e agli effetti retributivi, tra le due categorie di dipendenti pubblici – non solo nel caso di specie non può dirsi imposta, per le ragioni appena esaminate, dal diritto euro-unitario, ma ove seguita avrebbe comportato altresì una inevitabile riduzione della platea dei soggetti da stabilizzare, stanti le maggiori spese che ne sarebbero derivate a carico del bilancio regionale, in contrasto con la stessa finalità di politica sociale che anima la procedura in esame (volta alla stabilizzazione del maggior numero possibile di unità di personale precario), oltre che una ingiustificabile discriminazione alla rovescia in danno dei dipendenti pubblici assunti dall’esterno mediante un concorso.

Pertanto, tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti devono essere rigettati, in quanto infondati.

Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della complessità della questione e dei contrasti emersi in seno alla giurisprudenza amministrativa.

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