TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-01-14, n. 201500509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-01-14, n. 201500509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500509
Data del deposito : 14 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02802/2013 REG.RIC.

N. 00509/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02802/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2013, proposto da:
OL IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Barone ed Arcangelo Barone, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale in Roma, via Flaminia 189;



contro

Comune di Ardea, in persona del Sindaco pro tempore, n.c.;



per l'annullamento

del provvedimento di annullamento dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico del 15 gennaio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con l’impugnato provvedimento del 15 gennaio 2013, il Comune di Ardea ha annullato l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico n. 3 dell’8 gennaio 2013 a favore del signor OL IO in quanto “l’area oggetto della richiesta di occupazione del suolo pubblico, da verifiche presso l’Ufficio Patrimonio, risulta ancora appartenere al demanio statale e, pertanto, esula dall’ambito applicativo della T.o.s.a.p.” e “ritenuto, di conseguenza, di dover annullare l’autorizzazione in oggetto per carenza di potere amministrativo su detta area”.

Il ricorrente, che evidenzia come l’autorizzazione sia stata già rilasciata in precedenza da circa nove anni, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:

Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti per procedere all’annullamento, con istruttoria e motivazione carente e comunque perplessa.

Il Comune di Pomezia prima e quello di Ardea dopo, sebbene non sia stato mai stipulato un formale atto di cessione, sin dalla data della convenzione del 31 marzo 1966 con la Società per azioni Marina Tor San Lorenzo, hanno esercitato rispetto a tale area tutti i diritti che competono al titolare del diritto di proprietà, per cui il Comune di Ardea sarebbe divenuto proprietario per usucapione ultraventennale.

La sentenza della Corte di Appello di Roma del 19 giugno 2007, richiamata dall’Ufficio Urbanistica, non negherebbe che la proprietà dell’area sia del Comune, limitandosi a confermare che non potrebbe essere trascritta nei registri immobiliari un’ordinanza sindacale di acquisizione di un bene immobile.

Il ricorrente, avendo appreso di una consulenza tecnica in data 29 gennaio 2014

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