TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-03-28, n. 201403480
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Testo completo
N. 03480/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08084/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8084 del 2001, proposto da:
G F, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Chiriaco', presso il cui studio in Roma, via degli Scipioni n. 52, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
P A, rappresentato e difeso dall'avv. W G, presso il cui studio in Roma, via Tarquinio Prisco n. 12, è elettivamente domiciliato;
per l'annullamento del decreto dirigenziale del Ministero della difesa in data 12 marzo 2001 trasmesso con lettera DGPM/II/4/4/230/AVAN del 20 marzo 2001, in tema di decorrenza anzianita' assoluta nel grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di P A;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato nominato ufficiale in data 1° settembre 1983.
Veniva successivamente promosso al grado di Maggiore con anzianità 1° settembre 1999.
Con decreto del 28 giugno 2000 transitava poi dal Ruolo Normale al Ruolo Speciale, chiedendo in tale occasione la applicazione dell’art. 56, comma 2, del decreto legislativo n. 490 del 1997, a norma del quale “Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta ed assumono, qualora più favorevole, un'anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo