TAR Pescara, sez. I, sentenza 2009-11-20, n. 200901013
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Testo completo
N. 01013/2009 REG.SEN.
N. 00445/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 445 del 2001, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dagli avv.ti D T e P T, con domicilio eletto presso il primo, in Pescara, c.so V.Emanuele,147;
contro
Il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa 30 ottobre 2000;
della nota 3 aprile 2001;
e per l’accertamento
del diritto ad essere promosso al grado di Brigadiere Capo con decorrenza 1 settembre 1995 ai sensi dell’articolo 47 del D. L.vo 198 del 1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05 novembre 2009 il presidente U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, in posizione di congedo, si è vista negare la promozione a Brigadiere Capo con decorrenza 1 settembre 1995 ai sensi dell’articolo 47 del D Lvo 198 del 1995, con la motivazione di trovarsi appunto in congedo.
In via di diritto deduce la violazione dell’art. 47 del D Lvo 198 del 1995, violazione e falsa applicazione della Tabella “C/2” allegata ad D Lvo 198/95, violazione degli articoli 36 e 38 del D Lvo 198/95, falsità dei presupposti e travisamento dei fatti.
Alla luce delle disposizioni