TAR Pescara, sez. I, sentenza 2009-11-20, n. 200901013
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N. 01013/2009 REG.SEN.
N. 00445/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 445 del 2001, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dagli avv.ti D T e P T, con domicilio eletto presso il primo, in Pescara, c.so V.Emanuele,147;
contro
Il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa 30 ottobre 2000;
della nota 3 aprile 2001;
e per l’accertamento
del diritto ad essere promosso al grado di Brigadiere Capo con decorrenza 1 settembre 1995 ai sensi dell’articolo 47 del D. L.vo 198 del 1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05 novembre 2009 il presidente U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, in posizione di congedo, si è vista negare la promozione a Brigadiere Capo con decorrenza 1 settembre 1995 ai sensi dell’articolo 47 del D Lvo 198 del 1995, con la motivazione di trovarsi appunto in congedo.
In via di diritto deduce la violazione dell’art. 47 del D Lvo 198 del 1995, violazione e falsa applicazione della Tabella “C/2” allegata ad D Lvo 198/95, violazione degli articoli 36 e 38 del D Lvo 198/95, falsità dei presupposti e travisamento dei fatti.
Alla luce delle disposizioni indicate il ricorrente, assunto in servizio il 22 aprile 1971, alla data del 1 settembre 1995 aveva maturato più di 24 anni di servizio ed è stato inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti e nominato brigadiere. Venne incluso nell’aliquota di avanzamento a scelta del 31 12 1995 e pur giudicato idoneo non venne promosso in quanto non compreso nel primo terzo. Venne poi proposto per l’avanzamento al grado superiore nello scaglione successivo.
L’esclusione dall’avanzamento risulterebbe ad avviso dell’interessato illegittima in quanto i casi di esclusione dallo stato di avanzamento sono tassativi ed elencati all’art. 35 e il ricorrente non si trovava in nessuna di dette ipotesi.
Lo stesso art. 54 del D Lvo 198 del 1995 afferma che le disposizioni del decreto legislativo si applicano al personale in servizio al 1 settembre 1995, come il ricorrente. Ne consegue la fondatezza del ricorso.
Con successiva memoria depositata il 22 ottobre 2009 il ricorrente ribadisce le proprie tesi.
Resiste in giudizio il Ministero, il quale ha depositato una relazione fuori termine in data 4 novembre 2009.
Infine nel corso della pubblica udienza del 5 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Ministero della Difesa 30 ottobre 2000 e l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere promosso al grado di Brigadiere Capo con decorrenza 1 settembre 1995 ai sensi dell’articolo 47 del D Lvo 198 del 1995.
La questione, di stretto diritto, è se il ricorrente avesse o meno diritto alla promozione a brigadiere capo ai sensi dell’art 47 del D Lvo 198 del 1995, pur trovandosi in quiescenza.
Orbene detto articolo 47 prevede la nomina a brigadiere capo a decorrere dal 1 settembre 1995. A quella data il ricorrente era ancora in servizio essendo stato collocato a riposo dal 27 luglio 1997.
Ritiene questo Collegio che il beneficio previsto dalla norma ponga come unico requisito temporale la presenza in servizio al 1 settembre 1995, in quanto l’articolo 54 del D Lvo 198 del 1995 dispone l’applicabilità del decreto medesimo al personale in servizio a detta data.
Si aggiunga che il ricorrente era stato valutato per l’avanzamento al grado superiore e che la decorrenza della nomina a Brigadiere Capo doveva essere il 31 dicembre 1996 a mente dell’art. 38 del ripetuto D Lvo 198, (contrariamente a quanto si assume in ricorso), data in cui era ancora in servizio.
Questo Collegio – pur consapevole di una giurisprudenza di segno opposto - rileva che se le promozioni al grado superiore normalmente operano in costanza di rapporto di servizio, tuttavia la retroattività di dette promozioni applicabili anche a chi si trova già in quiescenza non risulta affatto sconosciuta al sistema, e ha lo scopo di agevolare economicamente chi, ove fosse rimasto in servizio, avrebbe avuto diritto alla promozione, con un risvolto anche meritale e morale. In sostanza, tale anomalia è dovuta o ad un ritardo nell’applicazione della legge ovvero alla sua consapevole ed esplicita retroattività.
Va aggiunto come nel caso non sussistono né sono state evidenziate dall’amministrazione altre cause impeditive della nomina.
Per le ragioni sopra indicate il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa 30 ottobre 2000, della nota 3 aprile 2001 e con l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere promosso al grado di Brigadiere Capo con decorrenza 31 dicembre 1996 ai sensi dell’articolo 47 del D Lvo 198 del 1995.
Le spese di giudizio, secondo la regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.