TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-10-24, n. 202400744
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2024
N. 00744/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2024, proposto da
avv. Antonella Micele, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalecchio di Reno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.T.G. - Prefettura di OL, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
nei confronti
TR PE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 25 giugno 2024 relativo al Comune di Casalecchio di Reno recante la proclamazione, a seguito del turno di ballottaggio, del Sindaco e dei componenti e delle componenti del Consiglio Comunale e del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste e i gruppi 2 di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco” (modello n. 60/COM) nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto; e per la correzione
del risultato elettorale e la proclamazione quale Consigliera del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno dell’Avv. Antonella Micele, nata a [...] il [...], C.F. [...], in sostituzione del Sig. TR PE nato a [...] il [...], C.F. [...];
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalecchio di Reno, di U.T.G. - Prefettura di OL e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.-L’odierna ricorrente ha partecipato alla competizione elettorale dell’8-9 giugno 2024 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in qualità di componente della lista “Centrosinistra per Casalecchio” collegata al candidato Sindaco prof. Dario AG conseguendo 129 voti di preferenza e risultando terza tra i votati della lista ovvero prima tra i candidati non eletti all’esito delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 25 giugno 2024.
All’esito del secondo turno elettorale ha vinto le elezioni il candidato Sindaco TE GG con n. 6173 voti mentre al secondo posto con n. 4385 voti è giunto il candidato Sindaco prof. Dario AG.
Attribuita la percentuale del sessanta per cento dei seggi consiliari al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco Sig. TE GG e ripartiti i seggi, complessivamente nel numero di 15, da attribuirsi a dette liste (paragrafo 13, pag. 65 e paragrafo 14, pagg. 65 - 71 doc. 1 allegato al ricorso), l’Ufficio Elettorale ha proceduto al riparto dei seggi, complessivamente pari a 9, spettanti alle liste di minoranza in applicazione del comma 10 dell’art. 73 d.lgs. 18 agosto 2020 n. 26.
Con il ricorso in esame, depositato l’8 luglio 2024 e ritualmente notificato, proposto ai sensi dell’ art 130 c.p.a. ha chiesto l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale del 25 giugno 2024 relativo al Comune di Casalecchio di Reno recante la proclamazione, a seguito del turno di ballottaggio, del Sindaco e dei componenti e delle componenti del Consiglio Comunale e del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste e i gruppi di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco.
In particolare la ricorrente contesta il riparto dei seggi, complessivamente pari a n.9, da attribuirsi alle liste di minoranza in applicazione del comma 10 dell’art. 73 T.u.e.l.
Ha dedotto unico motivo di gravame così riassumibile: Violazione dell’art. 73 commi 8, 9, 10 e 11 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – l’Ufficio elettorale ha provveduto alla ripartizione dei seggi tra le singole liste anziché, come previsto dalla norma, tra i gruppi di liste collegate si da precluderle la nomina a consigliere comunale in sostituzione del Sig. TR PE nato a [...] il [...], appartenente alla lista AT d’TA”. La giurisprudenza avrebbe infatti chiarito che una volta determinato il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni schieramento, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 73, si procede alla ripartizione dei seggi stessi nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, applicando il medesimo metodo (cd. D'Hondt), al fine di determinare il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. Ad avviso della ricorrente sarebbe “contra legem” l’interpretazione data dall’Ufficio Elettorale secondo cui anche il calcolo del numero dei seggi da attribuirsi ai gruppi di liste in applicazione del comma 8 dell’art. 73 d.lgs. 18