TAR Firenze, sez. III, ordinanza collegiale 2012-10-26, n. 201201735

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, ordinanza collegiale 2012-10-26, n. 201201735
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201735
Data del deposito : 26 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02124/1996 REG.RIC.

N. 01735/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02124/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2124 del 1996, proposto da F A (al quale sono subentrati, quali eredi, i signori G P, A F e C F), rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 17;


contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e F D S, con domicilio eletto presso l’ufficio del Sindaco in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria;

per l'annullamento

del diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 16624/96 del 28 marzo 1996, nonché di ogni altro atto connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori L. Lascialfari e A. Minucci;


Il Collegio, richiamata l’esposizione dei fatti espressa nell’ordinanza istruttoria di questo TAR n. 1545 del 25.10.2011, preliminarmente osserva che le disposte operazioni istruttorie sono state svolte dall’organo verificatore senza avvisare le parti costituite;
né risulta la presenza delle stesse o dei loro consulenti all’attività di verificazione.

Invero la relazione prodotta dal tecnico incaricato non dà contezza alcuna del previo avviso alle parti circa il luogo, il giorno e l’ora delle operazioni, avviso sulla cui necessità si era soffermata la predetta pronuncia istruttoria.

Appare quindi condivisibile la richiesta del Comune resistente di disporre il rinnovo dell’attività istruttoria, in quanto le parti non sono state poste in condizione di interloquire con il tecnico deputato alla verificazione.

In conclusione, poiché l’attività di verificazione si è svolta e conclusa senza il rispetto della regola del contraddittorio, il Collegio ritiene di disporre il rinnovo dell’attività stessa, da svolgere sulla base dei criteri procedurali già indicati nella citata ordinanza n. 1545 del 25.10.2011, di puntualizzare ulteriormente i quesiti e di precisare pertanto quanto segue.

Si dà atto che l’incarico istruttorio attribuito ad esito della precedente pronuncia n. 1545/2011 ha esaurito i suoi effetti e non può ritenersi validamente assolto.

Di conseguenza, si ritiene di disporre una nuova verificazione tecnica, ai sensi dell’art.66 del d.lgs. n.104/2010, al fine di accertare e chiarire, nel contraddittorio delle parti e/o loro consulenti, se l’edificio in questione ricadeva, nel gennaio 1966 (e nei mesi successivi del 1966), all’interno dei 200 metri dal cimitero di San Martino a Brozzi, secondo il piano regolatore all’epoca vigente o altri atti amministrativi, oppure in base alla situazione di fatto risalente all’epoca.

Nell’espletamento delle indagini e degli accertamenti da compiere l’organo verificatore (nella persona del Dirigente tecnico responsabile del Genio Civile di Firenze o suo delegato, diverso dal tecnico già incaricato della precedente verificazione) dovrà visionare ed estrarre copia degli elaborati grafici ricognitivi della situazione all’epoca esistente, relativi allo strumento urbanistico vigente o applicabile ex legge n. 1902/1952 nell’anno 1966 (in particolare, si dovrà fare distinto riferimento al gennaio 1966 ed ai restanti mesi del 1966), o valutare e acquisire altri elaborati grafici in cui sia visibile la distanza in tale anno intercorrente tra l’edificio di proprietà del signor F ed il cimitero, nonchè le previsioni di piano regolatore generale o delle norme di attuazione del piano regolatore eventualmente applicabili nel 1966 (ad esempio l’art. 24 delle norme stesse, citato dal Comune nella relazione datata 11/5/2011, depositata in giudizio il 13/5/2011), e potrà raccogliere informazioni ed avvalersi di qualsiasi documentazione conservata presso pubblici uffici.

Alle operazioni di verificazione potranno assistere le parti costituite e/o loro consulenti;
pertanto il tecnico incaricato della verificazione dovrà inderogabilmente notificare loro, almeno cinque giorni prima liberi e interi, l’avviso indicante il luogo, il giorno e l’ora delle operazioni stesse.

L’organo incaricato della verificazione, completate le operazioni, dovrà provvedere al deposito, presso la Segreteria di questo TAR, di una relazione specificante le risultanze della verificazione, nonché all’eventuale deposito degli atti acquisiti presso l’Amministrazione o eventualmente prodotti dalle parti, utili ai fini del decidere, e di quant’altro ritenga necessario o opportuno allegare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente ordinanza, o, in caso di delega da parte del dirigente responsabile ad altro funzionario del Genio civile, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla delega stessa, che dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente pronuncia.

Si dà atto che l’incarico istruttorio attribuito ad esito della precedente pronuncia n. 1545/2011 ha esaurito i suoi effetti e non può ritenersi validamente assolto.

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