TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-21, n. 202301039
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando prescritta solo una delle due intimazioni, quella relativa all'annata 2007/2008, poiché il termine decennale era decorso. Tuttavia, ha respinto le censure riguardanti l'altra intimazione, ritenendo che la cartella di pagamento presupposta fosse stata notificata meno di dieci anni prima, e quindi non soggetta a prescrizione. Il giudice ha argomentato che le intimazioni di pagamento non possono essere contestate per vizi dell'atto presupposto se quest'ultimo è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Inoltre, ha escluso la rilevanza di eventuali violazioni del diritto comunitario, ritenendole inammissibili in questa sede. Le spese di giudizio sono state compensate.
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2023
N. 01039/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2021, proposto da
Il Castagno di Pastore Marco A. e Cerutti Luciano S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P B e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- dell'intimazione di pagamento 073 2021 90001711 04/000 dell'importo di € 347.356,65 con riferimento all'annata lattiero casearia 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008 e dell'intimazione di pagamento n. 037 (rectius: 073) 2021 90001708 01/000 dell'importo di € 148.930,22 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008, entrambe notificate in data successiva al 14.10.2021;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento;
e in ogni caso, per l'accertamento
dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all'azienda agricola ricorrente con riferimento alle annate 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e della Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, produttrice di latte vaccino, è destinataria delle seguenti intimazioni di pagamento:
1) n. 073 2021 90001711 04/000 dell'importo di € 347.356,65 con riferimento all'annata lattiero casearia 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008;
2) n. 073 2021 90001708 01/000 dell'importo di € 148.930,22 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008, entrambe notificate in data successiva al 14.10.2021;
2. Avverso le richiamate intimazioni è insorta l’interessata, articolando le proprie difese sui motivi di ricorso così testualmente rubricati:
I. Prescrizione del credito;
II. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare (dedotto in via di mero subordine rispetto al motivo I);
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale;
IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241;
V. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;
VI. Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3-bis, 6, 6-ter del d.lgs. 7.3.2005 n. 82;all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3-bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità dell’intimazione per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.
L’esponente ha proposto istanza cautelare, anche monocratica, nonché richiesta di espletamento di verificazione e consulenza tecnica d’ufficio, concludendo per l’accoglimento del ricorso come in epigrafe formulato, con conseguente annullamento degli atti impugnati e accertamento dell’estinzione del credito vantato per le annate lattiero casearie 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008.
3. Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
4. Con ordinanza dell’adito Tribunale n. 100 pubblicata il 14.01.2022 la domanda cautelare è stata:
- accolta in relazione all'intimazione di pagamento n. 073 2021 90001708 01/000 per l'annata lattiero casearia 2007/2008, sospendendone gli effetti, sulla base della maturata prescrizione decennale;
- respinta in relazione all'intimazione di pagamento 073 2021 90001711 04/000 per le annate lattiero casearie 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008, in quanto il termine prescrizionale decennale dalla notifica della presupposta cartella di pagamento non risultava decorso.
5. Con ordinanza n. 1162 pubblicata il 11.3.2022, il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha parzialmente riformato la decisione interinale assunta dall’adito Tribunale, estendendo la sospensione cautelare alle pretese relative ai crediti anteriori al 2015 di cui alla pronuncia di rigetto, ritenendo possibile - sulla base dell’azione di accertamento negativo proposta - accertarne la prescrizione, anche ove maturata prima della notifica della presupposta cartella di pagamento e anche in assenza di impugnazione di quest’ultima.
6. All’udienza del 7 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di verificazione e consulenza tecnica d’ufficio proposta da parte ricorrente, essendo sufficienti, ai fini della decisione, le informazioni e i documenti versati in atti.
L’Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’agente di riscossione rispetto alle censure sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell’ente impositore che effettuò l’iscrizione a ruolo.
L’eccezione è infondata.
Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri della cartella di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati. Non è quindi possibile l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. La valutazione dell’imputabilità di eventuali vizi ad Agea invece che all’agente della riscossione potrà al più rilevare ai fini della decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio in caso di accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, entrando nel merito dei motivi di gravame, valgono le seguenti considerazioni.
2. In relazione alla prescrizione dei crediti vantati, denunciata in via principale con il primo motivo e oggetto di domanda di accertamento negativo in relazione agli importi dovuti, il Collegio ritiene, anche alla luce del più approfondito esame proprio della presente sede di merito, debba premettersi quanto segue. Gli atti gravati, in quanto intimazioni di pagamento costituenti meri inviti prodromici all’esecuzione forzata non integranti nuovi ed autonomi atti impositivi, possono essere oggetto di sindacato in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, in caso di definitività del presupposto prelievo ( ex multis Cass. civ., V, 10.04.2013, n. 8704).
Tanto premesso, ciascuna intimazione indica espressamente l’originario atto presupposto su cui si fonda;più precisamente:
- l’intimazione n. 073 2021 90001711 04/000 dell'importo di € 347.356,65 con riferimento all'annata lattiero casearia 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2007/2008 indica nel relativo prospetto (pag. 3) la cartella n. 30020150000008416000 notificata il 16.03.2015;
- l’intimazione n. 073 2021 90001708 01/000 dell'importo di € 148.930,22 con riferimento all'annata lattiero casearia 2007/2008, indica nel relativo prospetto (pag. 3) la cartella n. 07320080015445280000 notificata il 18.11.2008.
Parte ricorrente non risulta aver specificamente contestato la notificazione dei richiamati atti né averli impugnati: la prescrizione, pertanto, dovrà essere computata a decorrere da tale incombente, considerando quale termine “finale” la successiva comunicazione dei provvedimenti gravati in questa sede, che la stessa esponente, con non contestata prospettazione, colloca temporalmente “ in data successiva al 14.10.2021 ”.
Riconosciuta, invero, per giurisprudenza ormai consolidata, la natura ordinaria decennale della prescrizione dei crediti in argomento ( ex multis : Cons. Stato, III, 7.11.2022, n. 9706;Cons. Stato, III, 12.04.2022, n. 2730;Cons. Stato, II, 28.12.2021, n. 8659;TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1456;TAR Lombardia, Brescia, II, 10.10.2023, n. 733), è pacifico che il relativo termine prescrizionale possa dirsi spirato soltanto in relazione all’intimazione n. 073 2021 90001708 01/000, la quale assume a presupposto la cartella di pagamento notificata il 18.11.2008 (si veda l’avviso di ricezione costituente l’allegato n. 3 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato in data 3.1.2022).
Non altrettanto può essere affermato in relazione all’intimazione n. 073 2021 90001711 04/000, poiché il presupposto atto, come sopra riportato, risulta notificato nell’anno 2015, quindi meno di dieci anni prima della successiva intimazione (a tal fine, in relazione a tale ultimo incombente, considerando tanto la richiamata e non contestata prospettazione dell’esponente “ in data successiva al 14.10.2021 ” quanto la data di notifica del ricorso introduttivo al presente giudizio, comunque avvenuta il 7.12.2021).
Non induce a diversa conclusione, in relazione alla maturazione dei termini di cui sopra, la sospensione della prescrizione prevista dal legislatore per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (art. 8 quinquies, commi 10, 10 bis e 10 ter, della legge n. 33/2009 e successive modifiche) e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
La mancata impugnazione dell’atto presupposto (cioè delle presupposte cartelle esattoriali), in ogni caso, impedisce di contestarne in questa sede i profili di invalidità e gli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili.
A supporto delle rassegnate conclusioni, infatti, milita il tradizionale inquadramento della posizione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente nelle controversie quale quella di cui è causa, come individuata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato: “tutte le questioni implicanti una contestazione dell’an o del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche attengono a posizioni di interesse legittimo ed originano da provvedimenti autoritativi, come tali soggetti al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini (Cass., Sez. Un., ordinanze nn. 31370 e 31371 del 2018;Cons. Stato, sez. V, n. 2552 del 2019). (…) Non risulta pertanto ammissibile nella presente sede una domanda volta a porre nuovamente in discussione i presupposti di una intimazione implicitamente accettata dagli interessati e, comunque, mai impugnata” (Cons. Stato, III, 7.2.2023 n. 1318).
Nel caso in esame, la definitività del prelievo (conseguente alla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento assunte a presupposto degli atti impugnati) preclude alla ricorrente anche la facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell’inoppugnabilità dell’atto (TAR Veneto, IV, 16.10.2023, n. 1455;Cons. Stato, III, 17.5.2022, n. 3910).
Né può valere la disapplicazione, in quanto l’incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia (27.6.2019 –causa C-348/2018;13.1.2022 –causa C 377/2019) non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì norme nazionali indicanti i criteri da seguire per l’esercizio del potere (provvedimenti sulla compensazione nazionale e sull’imputazione del prelievo).
La domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, ove evincibile dall’azione impugnatoria, non può che risolversi alla luce dei medesimi parametri, onde non vanificare le statuizioni in ultimo richiamate sulla base di una prospettazione della domanda giudiziale comunque rivolta, sul piano sostanziale, all’annullamento della pretesa di pagamento contenuta negli atti impugnati in epigrafe.
Soccorre ulteriormente a supporto della soluzione sopra individuata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, laddove esclude in ogni caso che possa sindacarsi la prescrizione di somme ove maturata prima della notifica di un atto presupposto (analogamente al caso di specie, cartella esattoriale) laddove quest’ultimo sia rimasto inoppugnato: “ E' incontroverso che al contribuente venne notificata (…) una cartella di pagamento e che la stessa non venne impugnata dal contribuente stesso nei termini di legge, così acquisendo definitività. (…) Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato” (Cass. Civ., VI, ord.