TAR Brescia, sez. I, sentenza 2020-10-19, n. 202000712
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/10/2020
N. 00712/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2019 REG.RIC.
N. 00934/2019 REG.RIC.
N. 00048/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2019, proposto da R B, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
P M S, non costituito in giudizio ;
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2019, proposto da R B, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio elettorale della Provincia di Cremona, non costituito in giudizio;
nei confronti
P M S, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2020, proposto da S S, rappresentata e difesa dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
P M S, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tribunale di Cremona, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n. 791 del 2019 :
della deliberazione n. 130 di data 11.10.2019 del Vicepresidente della Provincia di Cremona di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Cremona fissate per il 23 novembre 2019;
nonché di tutti gli atti e provvedimenti finalizzati alla indizione delle citate elezioni e di tutti gli atti presupposti, conseguenti, successivi o comunque assunti ivi compresa la deliberazione presidenziale di nomina del Vicepresidente di data 30.9.2019 n.123;
delle ulteriori deliberazioni del Presidente assunte dal Soroni specificatamente n. 106, 110, 112, 120, 126, 127, 128, 129, 132, rispettivamente di data 29.8.2019, 6.9.2019, 13.9.2019, 25.9.2019, 30.9.2019, 2.10.2019 (126 e 127), 9.10.2019 (128 e 129), 11.10.2019;
delle delibere del consiglio provinciale 26.9.2019, 12.9.2019 e 10.10.2019 e della condotta tutta assunta dal Soroni nella veste di candidato e successivamente di Presidente della Provincia di Cremona, in violazione di norme;
del provvedimento avente natura di sostanziale diniego di autotutela comunicato al ricorrente in data 31.10.2019 a firma del Vicesegretario Generale in risposta all’atto di diffida di data 8.10.2019, nonché di tutti gli atti pregressi conseguenti o comunque connessi, con riserva di motivi aggiunti;
Quanto al ricorso n. 934 del 2019 :
del verbale dell’ufficio elettorale del 23.11.2019 con cui S P M veniva proclamato Presidente della Provincia di Cremona e degli atti precedenti e connessi ed in particolare della dichiarazione di presentazione della candidatura per la carica di Presidente della Provincia di Cremona;
della dichiarazione di accettazione della candidatura per la carica di Presidente della Provincia di Cremona del 30.10.2019 comprensiva della dichiarazione circa l’assenza di situazioni di incandidabilità e ineleggibilità;
della deliberazione del consiglio provinciale n. 29 del 6.12.2019 di convalida del Presidente della Provincia;
dei verbali delle operazioni elettorali nonché di tutti gli atti e provvedimenti finalizzati alla indizione e svolgimento delle citate elezioni nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti, successivi medio tempore assunti;
della condotta tutta assunta dal Soroni nella veste di candidato e successivamente di Presidente della Provincia di Cremona, in violazione di norme;
di tutti gli atti pregressi, tra cui la deliberazione n. 130 del 11.10.2019 del Vicepresidente della Provincia di Cremona di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Cremona fissate per il 23 novembre 2019 già oggetto di impugnazione nel precedente ricorso N.R.G. 791/2019, e conseguenti o comunque connessi, ivi compresi per quanto connessi o pregiudiziali quelli relativi alle elezioni del 25 agosto 2019, con riserva di motivi aggiunti;
Quanto al ricorso n. 48 del 2020 :
in parte qua dei provvedimenti tutti relativi alla partecipazione, all’ammissione, alla proclamazione di S P M alla carica di Presidente della Provincia di Cremona, cosi come tutti prodotti e sottoposti all’esame del giudice ordinario nel procedimento avanti al Tribunale di Cremona con ogni conseguente provvedimento ed in particolare: “ proposta di candidatura del dott. S P M; e atti di proclamazione degli eletti; dichiarazione di accettazione della candidatura e l'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità del dottor S P M; verbali delle operazioni elettorali; decreto di nomina n. 150 del 24.11.2017 Presidente Provincia di Cremona tutti relativamente alla sua elezione e proclamazione con la conseguente conservazione degli atti elettorali per tutto ciò che non riguarda il candidato ineleggibile e la sostituzione ex art 22 e declaratoria di elezione del sig. R B alla carica di Presidente della Provincia di Cremona con ogni provvedimento di legge derivante dalla ineleggibilità anche relativamente a provvedimenti conseguenti e comunque connessi ”.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cremona e di S P M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 la dott.ssa E G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I tre ricorsi indicati in epigrafe attengono alle elezioni del Presidente della Provincia di Cremona tenutesi nell’anno 2019.
I FATTI DI CAUSA
Le elezioni si svolgevano il 25 agosto 2019 e vedevano la partecipazione di due soli candidati: R B e P M S. Quest’ultimo risultava vincitore e lo stesso giorno veniva proclamato Presidente dall’Ufficio elettorale costituito per la consultazione.
Dopo la proclamazione il Segretario generale della Provincia rilevava peraltro che l’eletto, pur avendo dichiarato all’atto di accettazione della candidatura (1 agosto 2019) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e, altresì, in alcuna situazione ostativa di cui all'articolo 60 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, già alla data di presentazione della candidatura (5 agosto 2019) e di svolgimento delle elezioni versava -invece- in una possibile situazione non solo di incompatibilità, ma anche di ineleggibilità, in quanto componente del Cda nonché vicepresidente dell’ATO di Cremona, azienda a totale partecipazione pubblica e a maggioranza partecipata dalla Provincia di Cremona, laddove l'articolo 60 d.lgs. 267/2000 citato prevede che: “ non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia “gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal Comune o dalla Provincia ”.
Il Segretario generale il 9 settembre 2019 chiedeva quindi spiegazioni all’interessato e, a fronte del mancato riscontro, si rivolgeva direttamente all’ATO; avuta conferma delle cariche rivestite dal neo-eletto Presidente in seno a detto ente, il successivo 18 settembre procedeva alla formale contestazione, diretta a lui e a tutti i consiglieri, delle rilevate situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
Dette condizioni non venivano mai esaminate dal Consiglio provinciale come previsto dall’articolo 41 del d.lgs. 267/2000 (Adempimenti della prima seduta), secondo cui “ Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 ”, perché all’ordine del giorno di tale organo – pur convocato- non veniva mai iscritta la citata verifica; il Soroni peraltro prestava giuramento avanti all’organo assembleare il 12 settembre 2019.
Quindi il neo-eletto:
- il 18 settembre 2019 rassegnava le sue dimissioni dalla carica di Vicepresidente dell’ATO;
- il 30 settembre 2019 nominava Vicepresidente della Provincia il signor A Rosolino;
- il 3 ottobre 2019 si dimetteva dalla carica di Presidente della Provincia.
Il Vicesegretario generale della Provincia, sulla scorta di due pareri legali acquisiti dall’ente, in un primo momento invitava il Presidente ad astenersi dall’esercizio della funzione, indicando come legale rappresentante dell’ente il consigliere anziano, quindi, a fronte del suo rifiuto, il 10 ottobre 2019 rappresentava al Prefetto e ai consiglieri provinciali che, in assenza di verifica ad opera del Consiglio provinciale a termini dell’articolo 41 TUEL, le dimissioni del Soroni dovevano qualificarsi come rinuncia e che tale circostanza comportava la conseguente proclamazione, da parte dell’Ufficio elettorale, del signor R B, quale candidato subentrante al dimissionario.
Tale soluzione veniva peraltro ben presto superata.
L’odierno ricorrente, nella medesima data, diffidava la Provincia e l’Ufficio elettorale ad annullare in autotutela in parte qua i