TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-11-26, n. 201300880
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N. 00880/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L N, rappresentato e difeso dall'avv. C F, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Macerata, in data 03.12.2011, con cui si rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata in data 11.10.2011 dal ricorrente e atti connessi, inclusi quelli oggetto di ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’udienza pubblica del giorno 21.11.2013, il difensore di parte ricorrente dichiara essere intervenuta la cessazione della materia del contendere per intervenuto rilascio permesso di soggiorno. Non insiste nella rifusione delle spese di giudizio.
Tale dichiarazione trova peraltro conferma nella documentazione depositata dal ricorrente in data 15.11.2013.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese possono essere compensare data la particolarità della vicenda.