TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-02-06, n. 201400217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-02-06, n. 201400217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201400217
Data del deposito : 6 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00564/2013 REG.RIC.

N. 00217/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2013, proposto da:
Tacchificio El-Mo S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv. F P S e G L, con domicilio eletto presso l’avv. F P nel suo studio in Genova, salita Santa Caterina, 1/5;

contro

Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

del decreto della Corte d'appello di Genova RG n. 436/2011 VG, emesso in data 9/6/2011, pubblicato in data 4/8/2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per la parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., i signori V B e R N C, in qualità di liquidatori della Tacchificio El-Mo S.r.l., agiscono per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sul decreto indicato in epigrafe, emesso il 9 giugno 2011 e pubblicato il 4 agosto 2011, con il quale la Corte d’appello di Genova, sezione Prima- bis , ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in favore della controparte, a titolo di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001, della somma di € 7.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda (26 aprile 2011).

Con tale provvedimento, il Ministero della giustizia è stato anche condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nell’importo complessivo di € 900,00, oltre accessori di legge.

I ricorrenti chiedono che venga accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e fissato un termine entro il quale il Ministero della giustizia dovrà provvedere al pagamento delle somme su indicate, maggiorate di interessi e rivalutazione.

Chiedono pure che l’amministrazione sia condannata al pagamento di una somma di denaro per l’eventuale violazione ulteriore del giudicato e che, nel caso di infruttuoso decorso del termine come sopra fissato, venga nominato un commissario ad acta che provveda all’esecuzione.

Non si è costituito in giudizio, seppure regolarmente intimato, il Ministero della giustizia.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 9 gennaio 2014 e, su richiesta del difensore intervenuto per i ricorrenti, è stato ritenuto in decisione.

La pretesa di parte ricorrente è fondata e merita di trovare accoglimento, nei limiti di seguito specificati.

Occorre preliminarmente osservare che, trattandosi del danno da ritardo verificatosi in un giudizio avanti al giudice ordinario, l’istanza è stata correttamente proposta nei confronti del Ministero della giustizia in quanto, come affermato in molteplici occasioni dalla Sezione, trattasi dell’amministrazione provvista di legitimatio ad causam in questo tipo di giudizio (cfr., fra le ultime, T.A.R. Liguria, sez. II, 18 ottobre 2013, n. 1244).

Ciò premesso, constatati l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’Amministrazione intimata, l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 4 gennaio 2013) e la prova dell’intervenuto passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario (fornita mediante certificato rilasciato dalla cancelleria della Corte d’appello di Genova in data 20 gennaio 2012), deve ordinarsi al Ministero della giustizia di pagare le somme indicate nel predetto decreto della Corte d’appello di Genova entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

In dettaglio, il Ministero della giustizia dovrà pagare a parte ricorrente, nel termine su indicato, la somma di € 7.000,00, liquidata dalla Corte d’appello di Genova a titolo di equo indennizzo, maggiorata di interessi dal 26 aprile 2011.

Inoltre, il Ministero della giustizia dovrà pagare a parte ricorrente la somma di € 900,00, oltre accessori di legge, per le spese liquidate dalla Corte d’appello, maggiorata di interessi con decorrenza dal 4 agosto 2011, data di pubblicazione del decreto della Corte d’appello.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di pagamento della rivalutazione monetaria, poiché trattasi di debiti di valuta per il quale vige il divieto di cumulo con gli interessi legali, nel senso che, una volta riconosciuti gli interessi per il ritardo, il danno da svalutazione costituisce una mera eventualità ed è riconoscibile solo se il creditore dimostri di avere subito un danno maggiore dell’importo corrispondente agli interessi legali, prova che gli odierni ricorrenti non ha fornito in questo giudizio.

Neppure può trovare accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per l’eventuale ulteriore ritardo nell’adempimento del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., poiché sarebbe manifestamente iniquo, come affermato in molteplici occasioni dalla Sezione, sanzionare l’amministrazione per un inadempimento che dipende in definitiva, com’è notorio, dalla insufficienza degli stanziamenti, ad essa non imputabili (cfr., fra le ultime, T.A.R. Liguria, sez. II, 18 luglio 2013, n. 1141).

E’ fondata e meritevole di accoglimento, infine, l’istanza di nomina di un commissario ad acta nel caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese del presente giudizio sono liquidate forfetariamente nella misura indicata in dispositivo e sono distratte in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

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