TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-01-16, n. 201200445
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N. 00445/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07724/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7724 del 2002, proposto da:
Centro Lattiero Caseario Latte Verona Scrl, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv. M A, E E, M G e A T, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Grazioli, 5;
contro
- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ora delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della rettifica di imputazione del prelievo relativo al regime delle c.d. “quote latte” per i periodi dal 1995/96 al 2000/01 (comunicazione AGEA n. 1423 del 22 maggio 2002);
- di tutti gli atti connessi,
e per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il Cons. D D e uditi gli avvocati Aldegheri, Ermondi e Goffredo per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. “quote latte”, ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti con cui AGEA ha comunicato le rettifiche dei prelievi supplementari relativi al regime delle c.d. “quote latte” per i periodi dal 1995/96 al 2000/01, nonché gli atti consequenziali e connessi;
- che AGEA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
- che, con ordinanza n. 4131/2002, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;
- che, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.lgs n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito, ha trattenuto la causa in decisione;
- che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;
- che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176;19 giugno 2009, n. 4134;TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, tra le tante di recente, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;
- che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in legge n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso – che nella specie non risulta - in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;
- che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;
- che, peraltro, nel caso di specie, AGEA, con la nota impugnata, si è limitata, per le annate di che trattasi (dal 1995 al 2001), a confermare o addirittura a ridurre l’importo dei prelievi supplementari a suo tempo imputati ai produttori;
- che, in un solo caso, la rettifica è stata operata in aumento (con riferimento al produttore Fiorentini Carlo e Danilo per l’annata 1996/97) nel senso che, a suo tempo, non era stato richiesto alcun prelievo mentre, con la comunicazione impugnata, è stato richiesto il pagamento di euro 768,58;
- che, in ragione di quanto sopra, a nulla vale invocare il fatto che il primo acquirente è obbligato a tenere la contabilità per tre anni dalla fine del periodo di riferimento in quanto, come detto, oltre al fatto che le rettifiche hanno confermato o addirittura ridotto le imputazioni contenute nelle comunicazioni ricevute a suo tempo dalla ricorrente, nell’unico caso di rettifica in aumento, il primo acquirente è solo tenuto a richiedere, peraltro per la prima volta, il pagamento al predetto produttore posto che, in bilancio come nelle “casse” della cooperativa ricorrente, non figurava, a suo tempo, alcuna somma ( recte : prelievo supplementare) da versare con riferimento al produttore Fiorentini Carlo e Danilo;
- che, invero, a riprova del fatto che a nulla vale il dedotto obbligo di detenere la contabilità per tre anni dalla fine del periodo di riferimento, va ribadito che il primo acquirente, in caso di sforamento del QRI, trattiene somme del produttore da versare poi ad AGEA ovvero somme (del produttore) che vengono accantonate in attesa di essere versate in favore di un soggetto terzo (AGEA) ed, in caso di mancata trattenuta e quindi di mancato versamento (in disparte le personali responsabilità del primo acquirente nel caso di omissione volontaria di tali adempimenti), lo stesso primo acquirente è tenuto a richiedere le relative somme al produttore conferente per poi versarle all’Agenzia resistente;
- che deve di conseguenza ritenersi che la tenuta triennale della contabilità non esclude la possibilità di una rettifica delle imputazioni in quanto la responsabilità del pagamento del prelievo è comunque a carico del produttore, mentre il primo acquirente, come detto, svolge funzioni similari a quelle del sostituto d’imposta tanto che, in caso di rettifica in aumento, è tenuto a richiedere all’obbligato la relativa somma, a suo tempo non trattenuta ovvero a indicare, in caso di ulteriore mancato pagamento da parte del produttore, il codice letterale “M” in modo da segnalare ad AGEA l’omessa corresponsione della somma dovuta a titolo di prelievo (cfr punto 6, ultimo alinea, della nota impugnata);
- che, altresì, non risulta che AGEA abbia inviato la comunicazione di che trattasi invocando la responsabilità del primo acquirente prevista dal citato art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (nel testo modificato dalla legge di conversione), non emergendo dagli atti di causa una condotta omissiva della ricorrente in ordine all’obbligo di comunicazione ad AGEA del mancato pagamento della quota di prelievo da parte del produttore;
- che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.