TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-01-21, n. 202200125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-01-21, n. 202200125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200125
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00125/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01846/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2020, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ legale in Milano, Via Freguglia, 1, presso la sede dell’Avvocatura;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso a seguito di procedimento disciplinare dal Ministero della Giustizia, Dipartimento della Polizia Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Lombardia in data 19 giugno 2020, e notificato all'interessato a mani il 29 giugno 2020, con cui è stata irrogata nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità di stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, per l'infrazione di cui agli artt. 3, lett. q) (“ comportamento sconveniente con i detenuti ”) e 4, lett. c) (“ il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità delle funzioni ”) del d.lgs. n. 449/1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 la relazione della dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il Sig. -OMISSIS- è un agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la-OMISSIS-.

Con provvedimento n. 745 del 27 marzo 2019 il Direttore reggente della-OMISSIS-, Dr.ssa -OMISSIS-, comunicava al Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria che il Sig.-OMISSIS-aveva: « tenuto in servizio un comportamento scorretto e non consono ai doveri della divisa, in alcune occasioni si recava nella camera di pernottamento n. 16 per consumare un caffè, e in altre occasioni si sedeva e leggeva il giornale. Valutato il comportamento dello stesso come gravemente negligente, si reputa la sussistenza di una infrazione disciplinare […] ». L’attivazione del procedimento era dovuta al rapporto disciplinare elevato dal Comandante in missione -OMISSIS-in data 25 marzo 2019, basato sulla relazione dell’Assistente Capo Coordinatore-OMISSIS-, ove si affermava che i fatti contestati erano stati riconosciuti anche dallo stesso dipendente.

Il Provveditorato regionale nominava quale Funzionario Istruttore il Commissario Capo -OMISSIS-la quale, con atto notificato il 24 aprile 2019, contestava gli addebiti nei seguenti termini: « comportamento sconveniente coi detenuti » ex art. 3 lettera ‘q’ D. Lgs. 449/1992;
« frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità delle funzioni » ai sensi dell’art. 4 lettera ‘c’ del medesimo decreto.

Il ricorrente presentava memorie difensive, contestando la veridicità dei fatti e affermando che gli stessi mai erano stati ammessi dal -OMISSIS-, le cui dichiarazioni rilasciate in sede di audizione da parte del Comandante -OMISSIS- erano state fraintese. Quanto alla presenza nella camera n. 16, l’agente affermava che la stessa era necessaria per indagare sullo scambio di farmaci tra i detenuti.

Il Funzionario Istruttore, nella propria relazione finale trasmessa al Provveditorato il 29 maggio 2021, concludeva che: « pur riconoscendo nella maggior parte delle accuse mosse nei confronti dell’Agente-OMISSIS-la buona fede dello stesso, valutata l’importanza di alcuni fatti della violazione disciplinare, conclude per la prosecuzione dinnanzi al competente Consiglio di Disciplina, con la possibilità di valutare una più lieve sanzione, in quanto: - sarebbe stato doveroso da parte dell’Agente-OMISSIS--OMISSIS- informare il Comandante sulle attività d’indagine che a suo dire stava svolgendo al fine di evitare fraintendimenti e ricevere le dovute disposizioni;
- come relazionato dal Comandante, lo stesso avrebbe ammesso il consumo di caffè e la lettura del giornale nella stanza detentiva n. 16 alla presenza dei detenuti qui allocati, limitatamente a due singoli episodi
». Veniva contestualmente segnalata una precedente sanzione pecuniaria.

Il 18 settembre 2019, in sede di audizione orale presso il Consiglio di Disciplina, il ricorrente depositava una memoria difensiva nella quale affermava, tra l’altro, che il Sig.-OMISSIS- non era a conoscenza dei fatti contestati, e che la relazione di servizio era stata dallo stesso redatta in quanto “imposta” dal Comandante -OMISSIS--OMISSIS-, allegando conforme dichiarazione sottoscritta dal medesimo Sig.-OMISSIS-. Con ulteriore dichiarazione scritta, anch’essa allegata, l’Assistente Capo-OMISSIS- aveva altresì precisato che il Sig.-OMISSIS-non aveva riconosciuto, in sede di colloquio con la Comandante -OMISSIS-, la veridicità dei fatti contestati, ma aveva unicamente risposto “sì” a domande relative ad altri aspetti.



2. Vista la suddetta documentazione, il Consiglio di disciplina proponeva la sospensione del procedimento, onde dar corso a un approfondimento istruttorio su quanto dichiarato dal ricorrente anche ai fini della valutazione circa la rilevanza penale dei fatti ivi emersi.

Gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario -OMISSIS-, che il 13 novembre 2019 comunicava di non aver ravvisato ipotesi di reato.

Il Funzionario -OMISSIS- -OMISSIS-, nell’espletare ulteriore attività istruttoria, acquisiva la relazione in data 3 giugno 2020 della Comandante -OMISSIS--OMISSIS-, la quale confermava in toto sia l’avvenuta relazione dell’Assistente-OMISSIS- (al quale la stessa -OMISSIS- avrebbe unicamente chiesto di formalizzare per iscritto le dichiarazioni rese verbalmente, peraltro alla presenza dell’Agente -OMISSIS-, all’epoca autista della -OMISSIS-). Il Funzionario -OMISSIS- acquisiva inoltre gli atti d’ufficio dai quali risultava che effettivamente il Sig.-OMISSIS-aveva fatto rapporto al Comandante in carica prima dell’arrivo della Comandante -OMISSIS-, comunicandogli che aveva rinvenuto sostanze farmaceutiche/stupefacenti nella stanza n. 16. Ciò a conferma della versione dei fatti esposta dall’agente -OMISSIS-, secondo cui la presenza del ricorrente nella camera detentiva era da imputare ad attività di indagine sull’indicata circostanza. Venivano altresì acquisite le dichiarazioni rese in data 30 gennaio 2020 dall’Assistente Capo-OMISSIS-, dalle quali emergeva che la condotta sanzionata in capo al-OMISSIS-era stata riferita da un detenuto in via confidenziale al-OMISSIS- stesso, il quale l’aveva poi riferita oralmente alla Comandante, che aveva chiesto di verbalizzarla.

Nella relazione finale depositata il Funzionario Istruttore -OMISSIS-, rilevata la contraddittorietà sulla fonte ultima delle notizie, concludeva che: « A prescindere da come siano andati i fatti ciò che rileva è che il-OMISSIS- dichiara che l’Agente-OMISSIS-si sarebbe assunto le sue responsabilità confermando la versione fornita dal detenuto, anche al fine di evitare un procedimento disciplinare a suo carico. […] – l’Agente-OMISSIS-doveva informare in modo chiaro e preciso il Comandante circa le presunte attività d’indagine che stava svolgendo e non supporre che il Comandante potesse ricavare tale informazione da un singolo episodio […];
- al fine dell’accertamento dei fatti si ritiene irrilevante la fonte da cui è pervenuta l’informazione in quanto ciò che conta è la probabile certezza dei fatti. Sia il Comandante, con sue relazioni, che lo stesso Ass.te Capo Coord.-OMISSIS-, con dichiarazioni risultanti da verbale del 30.1.2020, confermano che l’Agente-OMISSIS-avrebbe ammesso alla presenza di entrambi i fatti che hanno originato il procedimento a suo carico;
- in riferimento alla relazione del-OMISSIS- del 18.6.2019 con cui lo stesso riferisce che nell’incontro del 22.3.2019 il-OMISSIS-non confessa nulla ma avrebbe detto ‘sì’ solo per delle attività svolte nel 2018 e per delle sigarette, potrebbe essere vero, ma ciò che conta è che successivamente il-OMISSIS- nelle dichiarazioni risultanti da verbale del 30.1.2020 afferma che il-OMISSIS-ha ammesso quanto contestatogli. Di conseguenza risulta altamente probabile che il-OMISSIS-all’inizio abbia negato e successivamente confessato, ciò trova conferma nella relazione del Comandante del 25.3.2019 dove si evince che in data 22.3.2019 il-OMISSIS-negava, ma convocato nuovamente in data 23.3.2019 ammetteva le sue responsabilità;
- è chiaro che nessuna imposizione è stata fatta dal Comm. Coord. -OMISSIS- nei confronti dell’Assist. Capo Coord.-OMISSIS- se non di pretendere da lui, per dovere d’ufficio, una relazione su notizie di cui ne era a conoscenza. Ciò a prescindere dalle modalità di acquisizione di tali notizie, se personalmente o tramite detenuto confidente
».

Il Consiglio di Disciplina proponeva la pena pecuniaria nella misura di 5/30 della riduzione di una mensilità di stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo.

A conclusione del procedimento il Provveditore Regionale decideva in conformità alla proposta del Consiglio, e irrogava al-OMISSIS-detta sanzione pecuniaria con proprio decreto in data 19 giugno 2020.

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