TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-04-26, n. 202400148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-04-26, n. 202400148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400148
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 00148/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00063/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

del decreto (-OMISSIS-) emesso dal Ministero dell'Interno in persona del Questore di Udine, notificato il successivo 19 febbraio, che ha disposto l'archiviazione della domanda di rinnovo / aggiornamento del permesso di soggiorno per minor età e ha ordinato l'immediato abbandono del Territorio Nazionale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento notificato il 19 febbraio 2024, con cui la Questura di Udine ha disposto l’archiviazione della sua domanda di rinnovo e aggiornamento del permesso di soggiorno per minore età, per essere egli divenuto, in data 7 gennaio 2024, maggiorenne.

1.1. Il ricorrente rappresenta di avere diritto ad ottenere un permesso di soggiorno valido ed efficace fino al compimento – pur se già intervenuto – della maggiore età, evidenziando che l’interesse a disporre del documento risiede nella circostanza che solo la titolarità di un permesso per minore età consente al soggetto maggiorenne di richiederne la conversione in altra tipologia di permesso, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 286/1998 (cfr. art. 14- bis , d.P.R. 394/1999). La titolarità di un permesso per motivi di lavoro risulta poi indispensabile al ricorrente al fine di accedere all’istituto della messa alla prova (che prevede lo svolgimento di attività formative e professionali) nell’ambito del procedimento penale minorile attualmente in corso.

2. L’amministrazione, con memoria del 16 marzo 2024, ha obiettato che anche la mera “ ricevuta della richiesta di rilascio ” del permesso per minore età consentirebbe al ricorrente di richiedere la conversione, mentre non sarebbe possibile per ragioni tecniche procedere al rilascio di un permesso per minore età ad un soggetto già divenuto maggiorenne.

3. All’udienza in camera di consiglio del 20 marzo 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha richiesto nuovi chiarimenti alla difesa del ricorrente circa l’interesse ad ottenere il documento, anche alla luce delle controdeduzioni formulate dall’amministrazione. Il ricorrente ha ribadito che non è allo stato possibile presentare domanda di conversione tramite il c.d. “kit postale” in assenza di un permesso di soggiorno, giacché l’addetto all’Ufficio postale esegue un controllo meramente “cartolare” della documentazione presentata.

3.1. Il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti dell’intenzione di definire il merito del giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Il permesso di soggiorno per minore età spetta allo straniero non accompagnato per il solo fatto di essere minorenne e quindi, in quanto tale, non soggetto ad espulsione o respingimento (cfr. art. 19, commi 1- bis e 2 del d.lgs. 286/1998). Secondo l’art. 10, comma 1, lett. a) della l. 47/2017, il titolo di soggiorno per minore età “è rilasciato, su richiesta dello stesso minore … ed è valido fino al compimento della maggiore età” .

4.2. Il ricorrente era titolare di un titolo di soggiorno per minore età rilasciato il 13 dicembre 2022, con data di scadenza fissata nel 27 settembre 2023 (cfr. doc. 02 del ricorrente), oltre tre mesi prima del compimento dei 18 anni, in data 7 gennaio 2024 (essendo egli nato il 7 gennaio 2006). Proprio tale disallineamento tra la data di scadenza del permesso e la data di acquisto della maggiore età – invero non comprensibile, considerata la chiara indicazione legislativa secondo cui il permesso “ è valido fino al compimento della maggiore età ” – ha costretto il ricorrente a presentare istanza di rinnovo del permesso per minore età, dando origine alle vicende di cui si discute.

4.3. Il rinnovo del permesso costituiva, in ogni caso, esito legalmente vincolato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) della l. 47/2017, del procedimento attivato dal soggetto ancora minorenne con l’istanza presentata il 27 novembre 2023.

4.4. La circostanza che il medesimo, successivamente alla richiesta di rinnovo, sia divenuto maggiorenne non può precludere il rilascio del permesso richiesto (pur non più valido ratione temporis come titolo di soggiorno) ove – come nel caso di specie – sussista un interesse meritevole di tutela alla materiale disponibilità del documento, legato alla necessità di presentarlo ai fini della conversione tramite “kit postale” (cfr. le dichiarazioni formulate in udienza dalla difesa del ricorrente e non specificamente contestate dalla parte pubblica).

5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato.

5.1. Si ordina, per l’effetto, alla Questura di Udine di rilasciare “ora per allora” il permesso di soggiorno per minore età richiesto con l’istanza di rinnovo del 27 novembre 2023 (cfr. in termini Tar Marche, 15 marzo 2023, n. 176), nel termine di 30 giorni.

5.2. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

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