TAR Bologna, sez. I, sentenza 2010-03-08, n. 201001993

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2010-03-08, n. 201001993
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201001993
Data del deposito : 8 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01093/1998 REG.RIC.

N. 01993/2010 REG.SEN.

N. 01093/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1093 del 1998, proposto da:
R A, F R, rappresentati e difesi dagli avv. M C, F M, con domicilio eletto presso F M in Bologna, via Mazzini N. 82/7;

contro

Provincia di Piacenza, in persona del Presidente della giunta provinciale, rappresentato e difeso dagli avv. A G, L S, con domicilio eletto presso A G in Bologna, via Loderingo degli Andalò n. 1;

Comune di Piacenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Stefano Faldella in Bologna, via D'Azeglio 31;

nei confronti di

B M L, B P, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Provinciale n. 472 del 27.6.1996 e n. 29689 prot. gen., con la quale è stata dichiarata ex art. 1/78 la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera di cui trattasi, e di ogni atto presupposto connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente Giunta Provinciale di Piacenza e di Comune di Piacenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i legali delle parti costituite, in vista dell’udienza pubblica hanno depositato atto di rinuncia sottoscritto;
nel quale manifestano la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.

In assenza di elementi contrari, al Collegio non rimane che prenderne atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.

Le spese possono essere compensate, avendo tra l’altro le parti manifestato nell’atto di rinuncia consenso anche su questo punto

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