TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-28, n. 202304578

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-28, n. 202304578
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304578
Data del deposito : 28 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2023

N. 04578/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2023, proposto da
Avvocato S M, il quale si difende in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

dell’ordinanza n. 14119/2022 del Tribunale di Nola, Sezione lavoro e previdenza, pubblicata il 05/05/2022, rilasciata in forma esecutiva in data 10/05/2022, notificata il 12/05/2022 e passata in giudicato e dell’ordinanza n. 23153/2022 del Tribunale di Nola, Sezione lavoro e previdenza, pubblicata il 05/08/2022, rilasciata in forma esecutiva in data 08/08/2022, notificata il 31/08/2022 e passata in giudicato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2023 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con le ordinanze indicate in epigrafe emesse ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c. il Tribunale di Nola ha condannato il Comune di San Giuseppe Vesuviano, tra l’altro, al pagamento delle spese processuali in favore dell’odierna ricorrente (difensore dichiaratosi antistatario in quei giudizi);
poiché, le predette ordinanze (non gravate nei termini di legge) sono passate in giudicato, con il presente ricorso la ricorrente agisce per ottenerne l’ottemperanza.

Non si è costituito il Comune intimato.

Con l’ordinanza n. 3255 del 26 maggio 2023 la Sezione ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a.

Con successiva memoria la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla camera di consiglio del 26 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

L’azione di ottemperanza può essere proposta anche per conseguire l’attuazione “ delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione
” (cfr. art. 112 c.p.a.).

Come già statuito da questo Tribunale (cfr. n. 435/2019) << per quanto la riforma attuata dal D.L. n. 35/2005 ha sicuramente attribuito una maggiore stabilità alla pronuncia ex art. 700 c.p.c. – così come alle altre tipologie di pronunce cautelari – del G.O., in ogni caso il Collegio ritiene che tale provvedimento non possa essere ricompreso tra le “sentenze passate in giudicato e ..gli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza”, contemplati dal citato art. 112 c.p.a.;
a tale conclusione il Tribunale perviene in forza del chiaro disposto dell’art. 669-octies, co. 8, c.p.c., che prevede che “l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un altro processo”, nonché di quanto previsto dall’art. 669-decies c.p.c., che espressamente stabilisce che tali provvedimenti sono sempre revocabili e modificabili dal giudice che li ha concessi, nel caso di mutamento della situazione di fatto, e anche qualora il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto;
tali norme, unitamente al disposto dell’art. 669-duodecies c.p.c., che prevede espressamente che l’esecuzione della misura cautelare debba avvenire sotto il controllo del giudice che ha concesso la cautela, il quale disporrà anche le modalità dell’esecuzione, depongono chiaramente per l’inettitudine di tale misura al giudicato e per l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza proposto per la sua esecuzione davanti al giudice amministrativo. Al riguardo codesto T.A.R. non ignora l’esistenza di un minoritario orientamento giurisprudenziale che ammette l’esperibilità dell’ottemperanza in relazione all’esecuzione di un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., una volta decorso il termine per proporre reclamo nei suoi confronti, quanto meno limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. V n. 1534/2017, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater 6 marzo 2017 n. 3158, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 25 ottobre 2016, n. 10584);
nondimeno, il Collegio ritiene di aderire alla maggioritaria giurisprudenza che nega che tali ordinanze possano costituire titolo valido per il giudizio di ottemperanza, in quanto prive di attitudine ad acquisire l’effetto di cosa giudicata (cfr. Tar Campania Salerno Sez. I, n. 745/2018, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 25 maggio 2016, n. 1383;
Consiglio di Stato Sez. IV, 22novembre 2016, n. 4894;
T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 22 luglio 2015, n. 449;
Tar Campania Napoli, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3256;
T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 11 giugno 2014, n. 707;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 11 giugno 2014, n. 707)
>>.

Da tutto quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile per assenza di un provvedimento eseguibile ex art. 112 c.p.c.

Non essendosi costituito il Comune intimato nulla va disposto in ordine alle spese di lite.

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