TAR Palermo, sez. II, sentenza 2014-06-11, n. 201401479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2014-06-11, n. 201401479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201401479
Data del deposito : 11 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00249/2010 REG.RIC.

N. 01479/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00249/2010 REG.RIC.

N. 00792/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti numero di registro generale 249 del 2010 e 792 del 2010, proposti da:
M A C, rappresentata e difesa dall'avv. L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L M sito in Palermo, via Terrasanta 24;

contro

-il Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A M I, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale sita in Palermo, Piazza Marina 39;
-il Dirigente Settore Urbanistica-Edilizia del Comune di Palermo, non costituito;

nei confronti di

Andrea Fabrizio Milazzo e Rossana Damiani, rappresentati e difesi dagli avv. Benedetto Caramanna e Daniela Piccione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Piccione sito in Palermo, Piazzale Ungheria N.73;




per l'annullamento

--quanto al ricorso n. 249 del 2010:

- del provvedimento di revoca della sospensione dei lavori n. 5 del 9.12.09;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente;..

--quanto al ricorso n. 792 del 2010:

- del provvedimento " attestato di autorizzazione assentita " n. 12 del 26.1.10 prot. n. 63542,

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e dei controinteressati Andrea Fabrizio Milazzo e Rossana Damiani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2014 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con un primo ricorso, identificato con num. di Reg. Gen. 249 del 2010, notificato il 03/02/2010 e depositato il 16/02/2010, la ricorrente premette di essere proprietaria di una villetta all’interno del condominio in Palermo, denominato “Complesso le Rocce” , composto da circa trentasei villette, ed ubicato in località Addaura, via Lungomare Cristoforo Colombo n.2126 e via Marcantonio Colonna.

Detta proprietà confina con quella dei controinteressati intimati, Signori Milazzo Andrea Fabrizio e Damiani Rosanna, rispetto alla quale è posta a monte.

Rappresenta la ricorrente che i controinteressati hanno presentato istanza al Comune di Palermo. Prot.90747 del 06/02/2009, si sensi e per gli effetti dell’art.5 l.r.37/1985 onde eseguire opere di manutenzione ordinaria, il restauro strutturale, la riqualificazione architettonica e l’adeguamento degli impianti dell’immobile in loro proprietà. Lavori effettivamente intrapresi nel luglio del 2009 e che hanno comportato, ad avviso della ricorrente, la trasformazione dell’unità edilizia modificandone sostanzialmente l’aspetto architettonico. Segnatamente la ricorrente lamenta la modifica sostanziale degli infissi sulla parete lato monte (verso la proprietà Caserta) e la realizzazione ex novo di una porta finestra extradosso sul fronte S-W, oltre l’eliminazione di due piccole finestre (originariamente della dimensione di cm. 60) sostituite da un unico infisso di maggiori dimensioni. Inoltre sarebbero state realizzate ulteriori modifiche nel prospetto N-E agli8 infissi originari e sul prospetto principale (posto a valle) una nuova scala per l’accesso alla copertura con sovrastruttura piramidale in profilati metallici, oltre una diversa sistemazione degli spazi esterni.

Contesta la ricorrente che le predette opere, in atti meglio descritte, risulterebbero illegittime in quanto in violazione degli strumenti urbanistici nonché lesive dei diritti della stessa ricorrente. A tal fine in data 16/09/2009 è stato richiesto l’intervento della Polizia Urbana -N.O.P.A.- e dell’edilizia Privata del Comune di Palermo che, in seguito, emanava il provvedimento di sospensione dei lavori n.55 del 23/10/2009 (prot.767897 Pratica 76/09 U.O. n. 4).

In questa sede agisce contro il successivo provvedimento con cui l’Amministrazione comunale ha revocato detto ordine di sospensione, giusto provvedimento n.5 del 09/12/2009, del quale chiede l’annullamento previa sospensione degli effetti.

Nel ricorso sono articolati tra motivi di doglianze riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere, sotto diversi profili.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati intimati, spiegando scritti a difesa eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente e l’inammissibilità del mezzo, insistendo comunque per il suo rigetto in quanto infondato.

Resiste altresì il Comune di Palermo.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza 203 del 09/03/2010, considerato che non risultava impugnato il successivo provvedimento di Autorizzazione assentita;
mentre la successiva domanda di sospensiva è stata dalla parte rinunciata, come da presa d’atto di cui all’ordinanza collegiale n. 499 dell’11/06/2010.

Con separato ricorso R.G. 792 del 2010 la ricorrente ha impugnato il provvedimento “Attestato di autorizzazione assentita” n.12 del 26/01/2010 (prot. 63542 – Pratica 01-76109 U.O. n.4) rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Palermo, Servizio Concessioni ed Autorizzazioni Edilizie, in favore dei contro interessati.

Anche in detto mezzo sono articolati tre motivi di censura, riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere, sostanzialmente sovrapponibili alle doglianze già proposte con il primo ricorso R.G. 249/2010.

La domanda cautelare è stata rinunciata dalla ricorrente con nota prot. 6538 del 10/06/2010, della quale il Collegio ha preso atto con ordinanza collegiale n.497/2010.

Anche in detto mezzo si sono costituiti i contro interessati, articolando le medesime difese ed eccezioni di cui al precedente ricorso R.G. 249/2010. parimenti si è costituito il Comune di Palermo.

In prossimità della presente pubblica udienza, la ricorrente ha depositato memorie in entrambi i ricorsi (03/04/2014).

Quindi alla presente pubblica udienza i ricorsi sono stati tratti in decisione dal Collegio.

Va preliminarmente disposta la riunione di entrambi i mezzi, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, per la decisione contestuale con un'unica sentenza di ambedue i ricorsi.

Ciò posto, in rito va respinta l’eccezione di inammissibilità di entrambi i giudizi, sollevata dai controinteressati sull’assunto del difetto di legittimazione della ricorrente.

Va osservato, ed a prescindere dal merito dei giudizi, che in tema di impugnazione di atti relativamente ad interventi edilizi effettuati da parte del vicino, la c.d. 'vicinitas' , cioè una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, appare sufficiente a radicare la legittimazione del confinante (ancora di recente cfr. Consiglio di Stato Consiglio di Stato, sez. IV, 18 aprile 2014 n. 1995).

Ed è indubbia la sussistenza in specie di detti elementi, atteso che non è in discussione il fatto che la ricorrente sia proprietaria di una villetta prospiciente, dal lato monte, sull’unità edilizia dei controinteressati, appartenente al medesimo complesso residenziale.

Nel merito entrambi i ricorsi non appaiono meritori di accoglimento e vanno per l’effetto respinti per le considerazioni di cui d’appresso.

La questione involge, come premesso, le opere realizzate dai controinteressati nell’ambito degli interventi di ristrutturazione eseguiti nella loro unità edilizia, prossima a quella della ricorrente.

Quest’ultima assume che l’attività edilizia posta in essere dai controinteressati sia in contrasto con la disciplina normativa e con le previsioni urbanistiche dei luoghi: dal ché l’illegittimità tanto del provvedimento di revoca della già disposta ordinanza di sospensione dei lavori (oggetto del primo ricorso qui riunito R.G:249/2010), quanto del provvedimento di attestazione di autorizzazione assentita impugnato con il secondo ricorso R.G. 792/2010.

Dai documenti versati risulta che i lavori di che trattasi sono stati conclusi in data 15/04/2010 (come da comunicazione degli interessati prot.884032 del 06/05/2010).

Con la prima censura articolata nel ricorso R.G.249/2010 la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione di diverse disposizioni di legge che hanno comportato la lesione dei diritti della stessa Caserta, primo tra tutti quello afferente il rispetto della servitus altius non tollendi contemplata nell’atto pubblico di acquisto degli stessi controinteressati. Inoltre l’amministrazione non avrebbe tenuto nella debita considerazione la disciplina urbanistica del lotto in questione.

Le censura non convince.

Per quanto attiene al primo profilo, relativo alla lesione del diritto di servitù, deve convenirsi con i controinteressati che la questione esuli dalla cognizione di questo decidente [osservandosi per altro incidentalmente come detta questione abbia già trovato debito ed esaustivo riscontro in sede civile con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1604/13 dell’11/04/2013, versata in atti nel secondo ricorso qui riunito, mercé la quale -ed in parziale accoglimento dell’azione possessoria (per lesione di servitù) intrapresa- il G.O. ha confermato l’ordinanza cautelare della precedente fase monitoria nella quale i controinteressati erano stati condannati unicamente alla rimozione del telaio a forma piramidale posto a coronamento della scala in ferro ].

Gli ulteriori aspetti della medesima censura appaiono non condivisibili atteso che: A) risulta documentato che per le opere in questione è stata presentare regolare richiesta di autorizzazione;
B) che sul progetto sono intervenuti o siano stati acquisiti per silentium i pareri delle autorità competenti ( id est : N.O. del Dipartimento delle Foreste prot. N. 17260 del 09/11/2000;
certificato di non pregiudizio statico per la scala prefabbricata;
silenzio assenso della Soprintendenza maturato, ex art.46 l.r. 17/2004, sulla richiesta di N.O. prot. N. 2794/P del 19/06/2009);
C) che i vincoli gravanti sul lotto, con particolare riferimento al vincolo di inedificabilità ex art. 15 L.R.78/76, riguardano nuove costruzioni e non già gli interventi posti in essere dai controinteressati;
D) la disciplina inerente al PIANO PAI di cui al Decreto ARTA del 04/07/2000 deve ritenersi non più operante per effetto del nuovo Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana sopravvenuto nel 2004 e che con coevo D.A. sono state dettate le “Norme di Salvaguardia” e di aggiornamento al Piano Straordinario adottato con D.A. n. 298/41 del 4/7/2000: in particolare all’art.4, comma 2, è chiaramente previsto ne le Norme di tutela di cui allo stesso Aggiornamento sostituiscono le Norme di Salvaguardia del precedente D.A. n.298/41 del 4/7/2000. Per quanto qui rileva, trova conferma nel dato regolamentare quanto sostenuto dai controinteressati: l’art. 7 del D.A. cit. prevede che nella aree a rischio frana R4 sono esclusivamente consentiti tra gli altri (…) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione) così come definiti dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c) e d) della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 .

Non conducenti appaiono quindi i richiami operati dalla ricorrente sia alle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. risalenti al 2002, e superate dal Regolamento edilizio del 2004, sia alla precedente disciplina del vincolo idrogeologico.

Né appare necessario nel caso di specie, al fine di apportare le modifiche alle aperture delle finestre, il N.O. del Genio civile atteso che non risulta che siano state modificate o alterate i piastri portanti del fabbricato.

Anche la seconda e terza censura, qui contestualmente scrutinate stante la loro omogeneità, non meritano accoglimento.

Invero il provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione dei lavori è ampiamente motivato in ordine all’avvenuta presentazione da parte dei controinteressati di quei NN.OO. (del Ispettorato Dipartimentale delle Foreste e certificato di non pregiudizio statico della scala prefabbricata) sulla cui mancanza unicamente il Comune aveva motivato il (revocato) provvedimento di sospensione.

Nessuna contraddizione è inoltre ravvisabile tra motivazione e dispositivo atteso che l’istallazione di nuova tipologia di infissi e la modifica delle aperture esistenti non appaiono pregiudizievoli per la staticità del fabbricato ove non incidenti sui pilastri portanti dell’intelaiatura in c.a. di cui è composto l’immobile: resta infatti meramente labiale l’affermazione della ricorrente che l’immobile in parola consti di pareti portanti e non già di struttura di pilastri in c.a. con muri di tompagnamento, non “strutturali”, sui quali sono state realizzate le aperture delle finestre.

Quanto precede refluisce inevitabilmente anche sul secondo ricorso qui riunito con cui la ricorrente ha, come sopra più volte ricordato, il provvedimento di attestazione di autorizzazione assentita in favore dei controinteressati per le opere edilizie da questi eseguite, considerato che in detto mezzo sono articolati tre motivi di doglianza sostanzialmente ripropositivi dei medesimi profili di illegittimità già sopra scrutinati e le cui conclusioni, cui si rinvia, valgono anche in questa sede.

Ad abundantiam, il Collegio rileva altresì che anche le questioni relative alla violazione delle norme sulle distanza siano state già portate al vaglio del giudice ordinario, che ha disatteso le contestazioni della ricorrente.

Inoltre anche sul piano penale i ricorrenti sono stati del tutto assolti dai reati ascritti perché il fatto non sussiste, giusta sentenza della Terza Sezione Penale di Palermo n. 3205/13 del 19/08/2013: dalla stessa sentenza si apprende altresì che a seguito della conclusione dei lavori il Comune di Palermo ha rilasciato certificato di abitabilità in data 09/11/2011.

In conclusione, previa loro riunione, entrambi i ricorsi vanno respinti in quanto infondati, con conseguente determinazione in ordine alle spese di giudizio secondo le regole della soccombenza come da seguente dispositivo.

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