TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202300271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-10-23, n. 202300271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202300271
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 00271/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00049/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2023, proposto dalla dott.ssa C L M, rappresentata e difesa dagli avvocati S F e F L, con domicilio digitale come da PEC estratta dal Registro di Giustizia;

contro

Università degli Studi del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

della dott.ssa V M, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto rettorale n. 55960 del 22 dicembre 2022, con cui l'Università ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, indetto per l'attivazione di un assegno di ricerca dal titolo “ Dinamiche del popolamento pre-protostorico del Molise attraverso lo studio della cultura materiale ceramica” , nella parte in cui l'odierna ricorrente vi risulta collocata in seconda posizione;

- del bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attivazione dell’anzidetto assegno di ricerca, nella parte in cui dovesse interpretarsi come lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

-dei verbali con cui sono stati predisposti la valutazione dei titoli in possesso delle candidate e i criteri di attribuzione del punteggio;

- del prospetto riepilogativo del punteggio per titoli attribuito alla ricorrente;

-del prospetto di attribuzione del punteggio per ciascun titolo, pubblicazione o attività di ricerca presentati dalla ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi della parte ricorrente;

nonché per la condanna

dell’Università, ai sensi dell’art. 30 cod.proc.amm., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio per titoli di parte ricorrente, e ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa azionata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi del Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A) Il ricorso proposto dalla dott.ssa Chiara L è finalizzato ad ottenere l’annullamento degli atti che hanno definito l’esito del concorso indetto dall’Università degli studi del Molise con Decreto Rettoriale n. 1038 del 16 settembre 2022 per l’attivazione di un assegno di ricerca denominato “ Dinamiche del popolamento pre-protostorico del Molise attraverso lo studio della cultura materiale ceramica”.

Il concorso si componeva di una prima fase finalizzata alla valutazione dei titoli e di un successivo colloquio orale.

In sede di bando l’Amministrazione individuava le voci sulle quali la commissione, nella sua prima seduta, avrebbe dovuto stabilire i criteri di assegnazione dei diversi punteggi, che successivamente sarebbero stati attribuiti e pubblicati, infine, all’esito della prova orale.

Gli elementi all’uopo valorizzati dal bando erano nel dettaglio: “

1. il voto di laurea;

2.i diplomi di specializzazione e gli attestati di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all’estero;

3. altri titoli e/o lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero;

4. il titolo di dottore di ricerca;

5. le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;

6. il colloquio”
.

La ricorrente,pur munita del titolo di dottorato di ricerca, veniva a tutta prima esclusa dalla partecipazione al concorso, sul presupposto di non essere “in possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti dal bando, ovvero: la Scuola di specializzazione in discipline archeologiche pre-protostoriche ”.

La dott.ssa L notificava quindi un immediato ricorso avverso il provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti, gravame alla cui notifica subito seguiva il decreto rettorale n. 1443/2022 di annullamento in autotutela dell’esclusione, con la contestuale convocazione dell’interessata per l’espletamento della prova orale, fissata per il successivo 21 dicembre 2022. Cosicché il cennato ricorso non veniva ulteriormente coltivato.

Il successivo 22 dicembre veniva approvata la graduatoria finale del concorso, da cui risultava vincitrice la dott.ssa V M, con il complessivo punteggio di 73, mentre alla ricorrente veniva assegnato il punteggio di 69. Segnatamente, mentre in sede di valutazione dei titoli le due concorrenti ottenevano, rispettivamente, punti 23 la dott.ssa M (poi decurtati a 21 per le ragioni che di seguito verranno precisate) e punti 29 la ricorrente, al colloquio orale la prima si vedeva riconosciuto il massimo punteggio ammesso, pari a 50 punti, mentre la ricorrente otteneva solo il punteggio minimo di 40

L’interessata, non ritenendo adeguati i punteggi che le erano stati attribuiti per le pubblicazioni, i titoli di studio e le pregresse esperienze formative e lavorative di cui era munita, formalizzava allora un’istanza di accesso agli atti.

La documentazione richiesta veniva fornita dall’Amministrazione con l’ostensione dei verbali nn. 1 e 2 della Commissione giudicatrice, riguardanti sia i criteri di valutazione dei titoli che lo svolgimento del colloquio, oltre che il Decreto Rettoriale n. 1526 del 22 dicembre 2022 con cui l’Amministrazione aveva infine approvato gli atti del concorso.

B) La dott.ssa L, ritenendo illegittimi i criteri di attribuzione dei punteggi e la loro applicazione effettuata dalla commissione, ha indi instaurato l’odierno giudizio proponendo ricorso innanzi a questo Tribunale avverso gli atti che avevano definito l’esito del concorso.

Le censure mosse dalla dottoressa L sono state tutte raccolti in un unico ed articolato motivo così epigrafato: “I. Violazione e/o falsa applicazione del D.R. n. 580/2018 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 241/1990 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 della Lex Specialis -Erronea valutazione titoli di studio posseduti da parte ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Difetto dei presupposti di Fatto e di diritto”.

C) L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza all’impugnativa mediante il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato adducendo la correttezza delle modalità di svolgimento del concorso e difendendo la logicità e congruità dei criteri applicati dalla Commissione.

La controinteressata non si è invece costituita in giudizio, pur avendo ricevuto regolarmente la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale.

D) All’esito dell’udienza cautelare, con ordinanza n. 25 del 22/03/2023 l’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti del procedimento è stata accolta con la motivazione che segue : “Considerato, quanto al fumus boni juris, che le censure ricorsuali appuntatesi sugli atti impugnati si presentano connotate, per lo meno a una prima sommaria delibazione propria della presente fase, da una consistenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare, avuto riguardo, in particolare, quantomeno alle censure concernenti: i) la valutazione attribuita dalla Commissione al dottorato di ricerca della ricorrente, anche in correlazione a quella, equivalente, conferita al diploma di specializzazione allegato dalla controinteressata (cfr. par. I.II, pag. da 13 a 16 del ricorso);
ii) le incongruità lamentate in merito all’attribuzione del punteggio alle pubblicazioni scientifiche della ricorrente, anche in considerazione del metro valutativo utilizzato per quelle della controinteressata (cfr. par. I.I, pagg. 10, 11 e 12 del ricorso);
iii) la mancata valutazione, tra le pubblicazioni dichiarate dalla ricorrente, della tesi di dottorato (cfr. par. I.II, pagg. 15 e 16 del ricorso);
Rilevato, quanto al periculum in mora, che nella comparazione dei contrapposti interessi appare meritevole di prevalenza quello al mantenimento della res adhuc integra nelle more della trattazione del merito di causa, per il quale viene fissata l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023”
;

D.1) Avverso la suddetta ordinanza è insorta l’Università proponendo appello innanzi al Consiglio di Stato, gravame respinto con l’ordinanza n.2684/2023 sulla scorta della seguente motivazione: “ Rinviato alla sede di merito, già fissata davanti al TAR per l’11 ottobre 2023, l’esame dei profili contenziosi concernenti la mancata valutazione dei titoli attestanti le competenze e capacità dell'odierna appellata;
Ritenuta, ai fini della presente fase cautelare, la prevalenza dell’interesse al mantenimento della res adhuc integra nelle more della trattazione del merito della causa nella predetta udienza pubblica”.

E) A seguito della reiezione dell’appello cautelare la commissione è stata riconvocata e, come risultato dal verbale n. 10098 del 2 marzo 2023, ha provveduto in autotutela, in linea peraltro con una delle censure mosse dalla ricorrente, alla rideterminazione del punteggio della vincitrice dott.ssa V M, attribuendole il punteggio di 71 invece di 73, senza in tal modo sovvertire la graduatoria.

F) In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha prodotto un’ulteriore memoria difensiva per ribadire le proprie ragioni.

All’udienza pubblica dell’11.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sugli scritti, a seguito di specifica istanza della ricorrente.

G) Il ricorso è fondato.

H) Per poter valutare adeguatamente le censure con esso proposte il Collegio ritiene utile richiamare la scansione dell’attribuzione dei punteggi rinvenibile dal già citato art. 4) del bando, in cui, tra l’altro, era prevista la valutazione dei seguenti elementi: “2. diplomi di specializzazione e gli attestati di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all’estero;

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