TAR Palermo, sez. II, sentenza 2009-07-16, n. 200901312
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Testo completo
N. 01312/2009 REG.SEN.
N. 04110/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4110 del 2004, proposto dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Calabro', domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera n. 6;
contro
Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e Assessorato al Bilancio della regione Sicilia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81; sono domiciliati per legge;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) del decreto 19 novembre 2003, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia, delle politiche sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 12 marzo 2004, con il quale il predetto Assessorato ha impegnato la somma di € 54.308.299,00 nel capitolo 183304 del Bilancio della Regione Sicilia – rubrica assessorato Enti Locali per l’esercizio finanziario 2003, da attribuire alle Province Regionali a norma dell’art. 76, c. 1, della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, nella parte in cui si dispone che all’erogazione dell’importo a saldo spettante sarà provveduto non appena accertato il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli, sarà determinato il conguaglio di pertinenza sulla base della somma effettivamente riscossa da ciascuna Provincia per l’anno 2003;
2) del Decreto dell’Assessore al Bilancio e alle Finanze n. 26/2004 del 19 marzo2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 17 del 16 aprile 2004, con il quale l’Assessore al Bilancio ha detratto dalla somma indicata nel capitolo 183304 l’importo di € 41.744.460,58 in aggiunta a quella già prevista di € 60.000.000,00, per complessivi € 101.744.460,58
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli Assessorati regionali Bilancio e Finanze, e Famiglia, politiche sociali ed enti locali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 14 giugno 2004, e depositato il successivo 6 luglio, la Provincia di Caltanissetta ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento e deducendone l’illegittimità.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, gli assessorati Bilancio e Finanze, e Famiglia, politiche sociali ed enti locali, della Regione Sicilia, senza peraltro svolgere difese in rito o nel merito.
Con ordinanza n. 1691/2004, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 maggio 2009.
Preliminarmente osserva il collegio che la parte ricorrente risulta domiciliata,