TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-31, n. 202316146
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 16146/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05029/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5029 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 8121682003, rappresentata e difesa dall’avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Corso, n. 509;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 24 febbraio 2020 recante «Rigetto istanza di annullamento/riduzione del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – annualità 2019», con il quale l’Autorità ha riconosciuto l’obbligo di corresponsione del contributo di funzionamento per l’annualità 2019;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5 ottobre 2020 :
del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Prot. 0060067 registro partenza del 29 luglio 2020 recante «Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’anno 2020»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15 settembre 2021 :
del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto tramite PEC in data 15 giugno 2021, recante «Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’anno 2021»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 novembre 2021 :
del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto tramite PEC in data 28 settembre 2021, recante «Sollecito di pagamento del contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’annualità 2021»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11 luglio 2022 :
del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto tramite PEC in data 15 giugno 2022, recante «Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’anno 2022»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti il 28 giugno 2023 :
Annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto tramite PEC in data 15 giugno 2023, recante «Contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’anno 2023»;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3 ottobre 2023 :
del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto tramite PEC in data 19 settembre 2023, recante «Sollecito di pagamento del contributo all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’annualità 2023»;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugnava l’atto con il quale l’Autorità garante della concorrenza del mercato (Agcm) intimava il pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di cui dall’art. 10, comma 7- ter , l. 10 ottobre 1990, n. 287 per l’anno 2019.
1.1. Con successivi atti di motivi aggiunti venivano impugnati i varî solleciti dell’Autorità, nonché le richieste di pagamento del contributo per le annualità successive, sino al 2023.
2. Si costituiva in resistenza l’Agcm.
3. In vista dell’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, l’Autorità faceva pervenire memoria con cui eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
4. Pertanto, appare necessario scrutinare quest’ultima eccezione preliminare.
5. L’eccezione è fondata.
6. Difatti, questo Tribunale (v. Tar Lazio, sez. I, ord., 20 dicembre 2022, n. 17107), dopo gli ultimi pronunciamenti della corte regolatrice della giurisdizione (v. Cass., sez. un., ord., 4 giugno 2020, n. 10577), ha già avuto modo di chiarire come il contributo per il funzionamento dell’Agcm rientri nelle pretese fiscali: queste ultime, si caratterizzano per una definitiva decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, destinata al sovvenzionamento di una spesa pubblica, senza però determinare la modifica di un rapporto sinallagmatico (v. Corte Cost., 20 luglio 2018, n. 167).
7. Pertanto, essendo pacificamente qualificabile il contributo domandato dall’Autorità quale onere fiscale, la cognizione sulla controversia spetta al giudice tributario (v. Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2023, n. 1061, su analoga controversia, relativa al contributo dovuto per l’anno 2018).
8. Alla luce di quanto esposto, dunque, il Collegio deve dichiarare, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., il proprio difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice tributario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini previsti dalla disposizione citata.
9. Le spese, attesa la natura in rito del pronunciamento, vanno compensate.