TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2019-09-11, n. 201900502

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2019-09-11, n. 201900502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900502
Data del deposito : 11 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2019

N. 01050/2018 REG.RIC.

N. 00502/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01050/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2018, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-Reg. Rev e Rig., adottato in data -OMISSIS-dal Questore della Provincia di -OMISSIS- e notificato all’odierno ricorrente in data 30 aprile 2018 avente ad oggetto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata in data 02/05/2017;

- di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ancorché incogniti al ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che nel ricorso depositato il 30 luglio 2018 è stata presentata domanda di fissazione di udienza il 26 luglio 2019 e a seguito di ciò fissata per la trattazione dell’istanza cautelare l’odierna camera di consiglio;

Vista la memoria depositata in data 5 settembre 2019 dall’Avvocatura dello Stato e i documenti ad essa allegati;

Ritenuto, a un primo sommario esame proprio della sede cautelare, che le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della illegittimità dell’impugnato diniego non appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare

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