TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-04-30, n. 202408579
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2024
N. 08579/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2024, proposto da Ceti - Cassa Edile Telematica Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inail – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, L F, M P, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via IV Novembre n. 144 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps - Istituto nazionale previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Ester Sciplino, Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
C.N.C.E. - Commissione nazionale paritetica per le casse edili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Chirulli, domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Emilia n. 88, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell'illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze di cui alle diffide aventi ad oggetto il rilascio delle autorizzazioni, la stipula dei protocolli di intesa e di abilitazione per il rilascio del DURC alle imprese che si iscriveranno alla cassa;
e per l’accertamento e la dichiarazione del conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di sua competenza, di provvedere sulle predette istanze entro un termine non superiore a trenta giorni;
e per la condanna delle stesse al risarcimento del danno ex artt. 117, 30 c.p.a. ex artt. 2, 2 bis l. 241/90, comprensiva, altresì, della voce inerente al danno da mero ritardo fino ad ora, oltre tutti i danni fino al momento del rilascio dell'autorizzazione che si quantifica in euro 300.000,00 (trecentomila/00);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell’Istituto nazionale previdenza sociale e di C.N.C.E. - Commissione nazionale paritetica per le casse edili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, ex art. 116 c.p.a., notificato il 30 dicembre 2023 e depositato il 10 gennaio 2024 la Cassa edile telematica italiana (d’ora in poi CETI) ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (d’ora in poi C.N.C.E.), dall’Inail e dall’Inps, in relazione alle relative istanze inviate dalla ricorrente, per quanto di rispettiva competenza, al fine di essere abilitata al rilascio del DURC ai propri iscritti.
Premette la ricorrente, tra le altre circostanze, che:
- la "Cassa Edile Telematica Italiana" veniva costituita in data 25.07.2022 successivamente alla stipula del "Contratto collettivo Nazionale di Lavoro" tra la Fismic Confsal (Federazione Italiana Sindacato Metalmeccanici Industrie Collegate) e Confassociazioni Building (rappresentante di associazione di oltre 750 imprese dei comparti del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dell'Agricoltura, dell'Artigianato e dell'Industria e professionisti);
- alla luce della previsione di cui al d.l. 25 settembre 2002 n. 210, conv. l. 266/2002, ove prevede che le Casse edili rilascino, oltre all’INPS e all’INAIL, il documento unico di regolarità contributiva, previa stipula di apposite convenzioni, presentava istanza nei confronti delle intimate amministrazioni “per procedersi alle relative autorizzazioni e protocolli di intesa e abilitazione per il rilascio DURC alle imprese iscritte e che andranno ad iscriversi”;
- a seguito di diffida ad adempiere e preavviso di danno la CNCE il 6 febbraio 2023 riscontrava la diffida, rappresentando che non rientrava nel ruolo della stessa “ la promozione di qualsivoglia iscrizione al sistema derivando, invece, il riconoscimento ad operare quale Ente Bilaterale dai requisiti fissati dalla normativa vigente ”;
- seguiva una seconda diffida che la CNCE riscontrava con nota del 5 luglio 2023, richiamando la normativa e le circolari relative con particolare riguardo, tra gli altri, al requisito della maggiore rappresentatività comparata che deve essere posseduto da ciascuna organizzazione al fine di potere essere riconosciuto come “ente bilaterale”, ai sensi dell’art. 2, lett. l) d.lgs. 276/2003.
La ricorrente rappresenta inoltre di avere tutti i requisiti per essere abilitata alla sottoscrizione di apposita convenzione con la quale rendere operativo il rilascio del DURC e che, pertanto, il silenzio dell’amministrazione violerebbe gli obblighi discendenti dall’art. 41 Carta diritti fondamentali dell’UE, dall’art. 97 Cost. e dall’art. 2 della legge 241/90.
Con il secondo motivo la ricorrente formula richiesta di risarcimento del danno da ritardo.
Il 16 gennaio 2024 si è costituita la C.N.C.E.
Il 25 gennaio 2024 si è costituito l’INPS che allega le prove dell’inoltro delle quattro risposte date all’istanza CETI del 19 settembre 2022.
Il 26