TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-01-31, n. 202300307
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 00307/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Deversorium S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
della delibera n. 34/2021 resa nella seduta del 26.5.2021 n. 8/2021 del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Messina, con la quale si dichiara “ definitivamente cessata ogni trattativa con la ditta Deversorium per l'acquisto e la trasformazione dell'immobile di sua proprietà sito in Via Veneto nel Comune di Messina ”:
quanto ai motivi aggiunti
per la declaratoria di illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo dell’E.R.S.U. di Messina di provvedere in ordine all’istanza avanzata dalla società ricorrente con atto extragiudiziario del 25.10.2021 trasmesso via pec in pari data, assunto al prot. dell’ERSU di Messina al n. 27521 del 26-10-2021, contenente l’atto di invito, relativo ad una nuova proposta di acquisto dell’immobile “ ai medesimi termini e condizioni di cui all’ultimo contratto di opzione stipulato ” con contestuale istanza di annullamento e/o revoca in autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 della delibera n. 34/2021 impugnata con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Deversorium srl espone di essere proprietaria dall’anno 2006 di un immobile, già appartenente alle Ferrovie dello Stato, sito in Messina, in Via Vittorio Veneto angolo Via Rovigo.
Detto immobile è stato offerto in vendita dalla Deversorium srl all’E.R.S.U. di Messina, in risposta ad una indagine esplorativa diramata da tale ente pubblico ai fini dell’acquisto di beni da destinare ad alloggi e residenze per studenti universitari. A seguito di vari incontri tra le due parti, sono stati concordati: la riduzione del prezzo di vendita, ad euro 4.000.000; l’impegno del venditore ad eseguire alcuni miglioramenti specificati nel redigendo progetto definitivo; l’onere del venditore di produrre una bozza di contratto di opzione di acquisto e di una bozza di contratto di compravendita.
Detta documentazione, successivamente prodotta dalla società venditrice, è stato oggetto di alcune modifiche finalizzate ad adeguarla al parere fornito dall’Avvocatura dello Stato. Si è così giunti in data 9/5/2017 alla stipulazione di un contratto di opzione a titolo gratuito per l’acquisto dell’immobile, con termine di scadenza al 31/12/2017. L’ERSU ha quindi presentato una richiesta di cofinanziamento al MIUR ed alla Cassa Depositi e Prestiti, ma nelle more il termine per l’esercizio dell’opzione è scaduto; conseguentemente, è stato stipulato in data 18/5/2018 un nuovo contratto di opzione a titolo oneroso. Essendo scaduto il termine previsto anche in tale secondo contratto, ne è stato stipulato in data 13/7/2018 un terzo. Con decreto del 12/12/2018 il Ministero ha concesso all’ERSU il cofinanziamento per l’acquisto dell’immobile. Successivamente, l’ERSU ha rallentato il corso delle trattative richiedendo numerose integrazioni documentali e chiarimenti alla parte venditrice; nonché, un parere all’Avvocatura dello Stato in relazione ai titoli di proprietà vantati dalla parte venditrice ed al collaudo dell’edificio. La Deversorium srl ha quindi provveduto a reperire e fornire la documentazione, anche tecnica (verifica tecnica del livello di sicurezza delle strutture) richiesta, e l’ente acquirente si è dichiarato pronto alla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita.
Tuttavia, non si è pervenuti alla stipulazione di alcun negozio, nonostante le diffide della ditta venditrice che ha anche presentato un esposto all’Assessorato Regionale vigilante sull’ERSU.
Di seguito, l’ERSU ha richiesto l’ulteriore produzione di documentazione ritenuta indispensabile per la verifica delle condizioni per procedere alla stipula del preliminare di compravendita, sostenendo di non averla mai ricevuta fino a quel momento dalla parte venditrice.
La Deversorium srl ha quindi inviato una nota in data 23/4/2021 con la quale sottolineava che tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell’acquisto dell’immobile erano stati già precedentemente inviati all’amministrazione, e da questa ritenuti idonei come attestato in numerosi atti ufficiali.
Infine, con delibera n. 34 del 26 maggio 2021 il Consiglio di amministrazione dell’ERSU ha dichiarato definitivamente cessata ogni trattativa per l’acquisto dell’immobile in ragione dell’asserita inottemperanza della ditta Deversorium srl.
Con il ricorso in epigrafe la Deversorium srl ha impugnato la citata delibera n. 34/2021 ritenendo arbitraria, non motivata, ed illogica