TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-02-28, n. 202000128
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2020
N. 00128/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2008, proposto da
M T, A T e D T, rappresentati e difesi dall'avvocato V M, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Vittorio Veneto, n. 42;
contro
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Venezia n. 4/A;
per la condanna
del Comune di Reggio Calabria alla restituzione, previa riduzione in pristino, dei terreni di proprietà dei ricorrenti illegittimamente detenuti dall’Amministrazione e al risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 7 aprile 2006 Tortorella Marianna, Tortorella Angela e Tortorella Demetrio convenivano in giudizio davanti il Tribunale di Reggio Calabria il Comune di Reggio Calabria e, premesso di essere comproprietari pro indiviso quali successori della propria madre C M, deceduta nel 1981, di un terreno sito in Salice di Reggio Calabria, catastalmente distinto al foglio 3 particelle n. 340 e n. 492, esponevano che parte di tale terreno era stato oggetto di occupazione illegittima da parte del Comune di Reggio Calabria e che tale procedura, volta alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (strade), era stata a sua volta oggetto di altro procedimento civile conclusosi con sentenza n. 47/2004 dello stesso Tribunale che aveva dichiarato l’acquisizione al demanio comunale delle particelle n.1106 e n.1107 (ex 340), n.1118 e 1119 (ex 492) e n.1133 e 1134 (ex 344) del foglio 3 con conseguente condanna dell’Ente al risarcimento dei danni in favore degli attori.
2. Rappresentavano altresì che, ancor prima, con ordinanza n.381 del 21 maggio 1994 il Comune aveva approvato il progetto esecutivo dell'intervento n.43 concernente i lavori della palestra polivalente di Arghillà, fissando i termini di inizio ed ultimazione delle procedure di espropriazione.
Il predetto provvedimento veniva successivamente revocato e sostituito con l’ordinanza n. 337 Gab/Dr del 28 maggio 1998 con cui il Comune approvava in via definitiva il progetto relativo ai lavori della palestra polivalente, dichiarando tale opera di pubblica utilità, urgente e indifferibile, ai sensi dell'art. 2 L. n. 246/89.
Lo stesso Comune, poi, notificava ai sensi dell'art. 10 L. n. 865/71 l’avviso ai comproprietari delle particelle interessate dalla procedura espropriativa, ricadendo in particolare l'area interessata su parte dei terreni di proprietà degli istanti, relativa a mq 330 della particella n. 1105 (ex 3409) e mq 100 della particella n. 1117 (ex 492).
3. In data 01.02.2000 il Comune realizzava l'opera suddetta, dando luogo alla trasformazione irreversibile dei terreni, ma non completava la procedura con l’emanazione del relativo decreto di esproprio.
Per tali ragioni, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni consistenti nel mancato godimento del fondo dall’impossessamento alla loro irreversibile trasformazione, nella perdita del diritto di proprietà e nell’assoluta inutilizzabilità e perdita di produttività per la residua parte di terreno di loro proprietà non oggetto di occupazione da parte dell'amministrazione.
4. La causa veniva decisa con sentenza n. 1238 del 16 settembre 2008 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria declinava la giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
5. Con ricorso notificato in data 28 novembre 2008 e ritualmente depositato, gli attori riassumevano pertanto il giudizio dinanzi a questo TAR, riproponendo le domande già formulate avanti il Giudice Ordinario ovvero: a) la restituzione, previa riduzione in pristino, dei beni illecitamente occupati e trasformati, riportati al foglio 3 del NCT Sezione Salice del Comune di Reggio Calabria, pari a mq. 330 della particella n.1105 (già 340) e di mq. 100 della particella n. 1117 (già 492), mai acquisiti in proprietà dal comune di Reggio Calabria, lamentando violazione e falsa applicazione della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità; b) la condanna del Comune di Reggio Calabria a pagare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, gli interessi composti, dal 01 febbraio 2000 al dì della restituzione del terreno, sul valore dei terreni illegittimamente detenuti dal Comune di Reggio Calabria, per come sarà determinato dall'espletanda C.T.U., annualmente rivalutati, dal 01 febbraio 2000 alla data delle restituzione, con ulteriori interessi sul coacervo, dalla data della restituzione al soddisfo, se non contestuale.
In alternativa, qualora il Comune intendesse disporre l’acquisizione sanante del suolo, i ricorrenti insistono: c) per la condanna al pagamento di una somma pari al valore dei terreni, da determinarsi in sede di CTU o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutata fino al deposito della sentenza, con gli interessi da quella data al soddisfo, nonché, d) a ristoro dell'occupazione illegittima, per la condanna a corrispondere gli interessi composti su detta somma, annualmente rivalutati, dall' l febbraio 2000 alla data del deposito della sentenza, con ulteriori interessi, sul coacervo, dal deposito della sentenza al soddisfo se non contestuale.
In via istruttoria, i ricorrenti instavano per la nomina di un C.T.U. al fine di:
-determinare il valore venale delle aree illegittimamente occupate;
-quantificare il risarcimento per equivalente del danno, in relazione alla destinazione urbanistica dei terreni, per il periodo di occupazione illegittima dal 1.02.2000 alla restituzione, ragguagliato ai frutti civili ovvero agli interessi legali compensativi computati sul valore del bene dal 1.02.2000 alla data di restituzione, annualmente rivalutati secondo gli indici periodici ISTAT;
-accertare il valore venale della residua parte di terreni non occupati dal Comune a fronte della riduzione del valore venale subita dai medesimi, stante l’assoluta inutilizzabilità derivata dall’occupazione illegittima delle altre porzioni.
6. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, trattandosi di intervento realizzato in attuazione di una misura straordinaria promossa dallo Stato per lo sviluppo ed il recupero della Città di Reggio Calabria, con delega al Sindaco per ogni adempimento, solo nei confronti del Funzionario Delegato del Dipartimento per il problema delle Aree Urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle previsioni del c.d. ”Decreto Reggio” (art.2 L. n. 246/1989) andrebbe rivolta l’azione volta ad accertare la illegittimità del procedimento espropriativo con ogni conseguenza di legge. In altre parole, il Comune sarebbe estraneo alla procedura espropriativa posta in essere, perché il Sindaco non aveva agito quale rappresentante legale dell’Amministrazione locale.
Quanto al resto, l’ente insisteva sull’infondatezza nel merito delle domande avversarie.
7. Il ricorso veniva dapprima dichiarato perento con decreto presidenziale n.655 pubblicato in data 22.11.2017 ma, a seguito della riconosciuta fondatezza dell’opposizione tempestivamente interposta, il Collegio con ordinanza n.221 del 27 marzo 2018 fissava termine perentorio al 14 giugno 2018, entro il quale le parti