TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-04-04, n. 202300167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-04-04, n. 202300167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300167
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2023

N. 00167/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00220/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 220 del 2019, proposto da
Imedid S.a.s. di US CI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sulmona, via Ciofano, n. 13;



contro

Inps, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- del provvedimento di rigetto della domanda di integrazione salariale comunicato il 26.02.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in decisione la società ricorrente impugna il rigetto opposto dall’INPS alla sua domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale di seicento ore per tre dipendenti, per il periodo dal 25/06/2018 al 25/07/2018.

Il ricorso è affidato a un unico articolato motivo di “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 legge n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 148/2015- violazione e falsa applicazione della circolare inps n. 197 del 02/12/2015 – eccesso di potere – contraddittorietà - manifesta illogicità – manifesta erroneità - carenza di istruttoria e di motivazione – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – travisamento dei fatti” : secondo la ricorrente, contrariamente a quanto supposto dall’INPS a motivo del rigetto, i tre lavoratori interessati alla domanda erano in possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/2015 (avendo maturato “. . . presso la unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, una anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa

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