TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300806
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Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 00806/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2018, proposto da
Hotel Lido Uno s.r.l. ed Hotel Lido Uno Gestioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati G A I, R M, S P e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Marco, 3727/A Calle Mandola;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E Z, T M e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, S. Marco 4091;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Venezia, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentanti e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 250 del 6 marzo 2018, avente ad oggetto “ Adozione del nuovo Registro informatico di proprietà navale per le acque interne previsto dall'art. 146 del Codice della Navigazione ”, pubblicata sul BUR n. 28 del 20 marzo 2018;
- di ogni atto ad essa preliminare, connesso o conseguente.
e per la condanna
della Regione Veneto al risarcimento dei danni conseguenti all'approvazione degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto, del Comune di Venezia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Venezia, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le Società ricorrenti gestiscono delle strutture alberghiere site nella laguna di Venezia e sono proprietarie o armatrici di quattro imbarcazioni destinate al trasporto in conto proprio, utilizzate per trasportare gratuitamente il personale e i propri clienti.
Due dei natanti sono immatricolati per portare, compreso l’equipaggio, 32 persone, gli altri due per portare, compreso l’equipaggio, 33 persone.
La Regione Veneto, con deliberazione di Giunta n. 250 del 6 marzo 2018, avente ad oggetto “ Adozione del nuovo Registro informatico di proprietà navale per le acque interne previsto dall’art. 146 del Codice della Navigazione ”, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, ha svolto una ricognizione della normativa applicabile al trasporto in conto proprio, impartendo l’indicazione agli Ispettorati di Porto, in esecuzione delle norme statali e regionali vigenti, di provvedere a limitare, nel certificato di navigabilità e nella licenza di navigazione, in dodici il numero massimo di passeggeri trasportabili con le imbarcazioni adibite al trasporto in conto proprio, salvo che per le unità di navigazione utilizzate per le funzioni istituzionali proprie dagli enti pubblici, per le quali deve ritenersi consentito il trasporto del numero massimo, di passeggeri ed equipaggio, indicato dai documenti di collaudo.
Le Società ricorrenti, ritenendo tale limitazione lesiva allo svolgimento della propria attività, con il ricorso in epigrafe impugnano la deliberazione della Giunta regionale con tre motivi.
Con il primo motivo lamentano la violazione degli articoli 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la carenza di presupposti e di istruttoria, il difetto di motivazione, l’illogicità e l’ingiustizia manifeste con una pluralità di censure.
Con una prima censura le ricorrenti sostengono che la deliberazione è illegittima perché afferma di “ confermare il numero massimo di imbarcati nella modalità di trasporto in conto proprio ”, utilizzando un’espressione inappropriata, perché in realtà fino all’entrata in vigore di tale disposizione non esisteva nessuna previsione normativa applicabile alla fattispecie in esame che consentisse una tale limitazione.
Inoltre le ricorrenti osservano che, dalla lettura della deliberazione, emerge che nella fase preparatoria si è tenuto un apposito tavolo tecnico, al quale hanno partecipato oltre all’Ispettorato di Porto, organo periferico della Regione competente all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna, anche i rappresentanti dei Carabinieri – Nucleo nautico, della Guardia di Finanza, della Questura – Squadra nautica della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, della Motorizzazione civile e degli enti certificatori.
Rispetto all’istituzione di questo tavolo tecnico, le ricorrenti lamentano che la deliberazione deve ritenersi illegittima perché non richiama alcun verbale dei lavori svolti, impedendo di conoscere quali siano effettivamente le valutazioni espresse nel tavolo tecnico dai vari soggetti invitati a parteciparvi.
Inoltre, proseguono le ricorrenti, un ulteriore profilo di illegittimità deriva dal mancato coinvolgimento al tavolo tecnico di tutti i soggetti interessati dall’adozione del provvedimento, o quantomeno, dal mancato invio di una comunicazione di avvio del procedimento a tutti i titolari delle licenze rispetto ad un provvedimento che risulta lesivo delle proprie posizioni individuali.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 146 del codice della navigazione, dell’articolo 32 della legge regionale veneta 30 dicembre 1993, n. 63, lo sviamento, l’illogicità e l’ingiustizia manifeste, in quanto nelle “ note per la trasparenza ” che accompagnano la deliberazione, si afferma che “ vengono approvate le linee guida per la gestione del nuovo Registro informatico del naviglio minore circolante nelle acque interne ”, quando in realtà, oltre a tali linee guida, sono contenute anche altre previsioni, quale ad esempio la limitazione a dodici unità del numero massimo di passeggeri nella categorie del trasporto “ in conto proprio ”.
Con un’ulteriore censura le ricorrenti deducono che la Regione non avrebbe potuto introdurre una limitazione di carattere sostanzialmente normativo mediante una semplice deliberazione amministrativa, tenuto conto che una tale previsione è assente nella legislazione regionale.
Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 41 e dell’articolo 117 della Costituzione, dell’articolo 24 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dell’articolo 1 del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, dell’articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 e dell’articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2008, n. 5, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento, lo sviamento, l’illogicità e l’ingiustizia manifeste, perché le norme regionali e statali richiamate dalla deliberazione per sostenere l’esistenza della limitazione del numero di passeggeri, sono inconferenti.
Le ricorrenti in particolare sottolineano che il richiamo all’art. 34 della legge regionale n. 63 del 1993 riguarda il trasporto in conto proprio delle merci e non di passeggeri, rilevando che la circostanza che l’art. 1 del D.P.R. n. 435 del 1991 - laddove definisce come “ nave da passeggeri ” una “ nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici ” - non comporta alcuna conseguenza in ordine al numero massimo di