TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2017-02-27, n. 201702898
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Pubblicato il 27/02/2017
N. 02898/2017 REG.PROV.COLL.
N. 15840/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15840 del 2015, proposto da:
A E C, rappresentato e difeso dagli avvocati G C D G C.F. DGIGNC42P16I697J, A D G C.F. DGINTN80E06H501F, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Mazzini, 27
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A B C.F. BTTNDR62C04H501R, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto in Roma, via Cesare Beccaria, 29
per l’ottemperanza
del giudicatosi formatosi sulla sentenza n. 2624/14 della Corte di Appello di Roma, Sezione controversie lavoro - previdenza e assistenza obbligatorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame A E C chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere il rimborso della quota dei contributi posti a suo carico sulla maggiore retribuzione percepita presso l'Agensud non utili ai fini della ricongiunzione contributiva, come previsto dall’art. 14- bis del d.lgs. n. 96/1993 ed era stato in conseguenza condannato l’Inps alla restituzione della corrispondente somma, con gli interessi legali dalla presentazione della domanda giudiziaria (26 maggio 1999) al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di giudizio quantificate nel titolo in esecuzione.
Si è difeso l’Inps che ha concluso per la reiezione del ricorso.
Con nota depositata il 28 dicembre 2016, il difensore del ricorrente ha dichiarato che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere per avere l’Inps corrisposto il dovuto, ed ha allegato il relativo provvedimento del 15 aprile 2016.
In ragione di tale sopravvenienza va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tenuto conto dello scarto tra le somme quantificate in ricorso e quelle riconosciute nel provvedimento.