TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-12-18, n. 200903868
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03868/2009 REG.SEN.
N. 03110/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3110 del 1999, proposto da L M, rappresentato e difeso dagli avvocati N F e L R, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Zara n. 7;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P T (subentrato agli avvocati R G e P Ferigi), con domicilio eletto presso l’avvocato A C in Firenze, via Masaccio n. 172;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 8493 del 27 agosto 1999, a firma del Dirigente del Settore e Comandante della Polizia Municipale del Comune di Prato, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, e, in particolare, della determinazione n. 1219 del 20-5-1999 del Comune di Prato, (erroneamente indicata, nella predetta nota, con il numero 70, riferito invece alla numerazione della relativa proposta di determinazione), nonchè, per quanto occorrer possa, dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Prato n. 720 del 21-10-1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2009 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il signor Mauro Lassi, operante nel settore della promozione pubblicitaria sia come legale rappresentante della Point Studio s.r.l., sia a titolo individuale come agente pubblicitario, ha presentato in quest’ultima veste al Comune di Prato otto domande di installazione di cartelli pubblicitari in varie zone.
L’Ente ha approvato, con deliberazione consiliare n. 14 del 30/1/1997, il regolamento disciplinante l’installazione di impianti pubblicitari;successivamente, con ordinanza sindacale n. 720 del 21/10/1997, il Comune ha sospeso ogni determinazione in ordine alle istanze di nuove installazioni fino alla approvazione del piano generale degli impianti ex d.lgs. n. 507/1993, approvazione avvenuta con delibera consiliare n. 93 del 3/5/1999.
Il ricorrente è poi venuto a conoscenza dell’adozione della determinazione negativa dell’amministrazione sulle sue istanze. Il provvedimento di diniego è stato erroneamente indirizzato non al richiedente ma alla società Point Studio s.r.l..
Egli pertanto impugna, nella sola parte relativa alle sue richieste di autorizzazione, la nota del 27/8/1999, con la quale il Comune avvisa che le istanze hanno ricevuto parere negativo in applicazione dell’ordinanza n. 720/1997 e della determinazione datata 20/5/1999, secondo la quale l’amministrazione avrebbe considerato solo le domande successive al 1° giugno 1999, e, tra quelle antecedenti, solo le istanze di sanatoria.
Avverso tali atti l’interessato ha proposto le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 507/1993;eccesso di potere per contraddittorietà, errore e travisamento dei fatti;
2) illegittimità derivata dalla determinazione del dirigente del Settore Polizia municipale n. 1219 del 10/5/1999 per: violazione dei principi in materia di azione amministrativa (in particolare, degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990);violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 507/1993;eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia;incompetenza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Prato.
Con ordinanza n. 2 dell’11 gennaio 2000 è stata accolta, ai fini del riesame, l’istanza cautelare.
All’udienza del 12 novembre 2009 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.
Il Comune di Prato eccepisce la tardività del ricorso, rilevando che il ricorrente è venuto a conoscenza in data 30/8/1999 della contestata nota di comunicazione del parere negativo.
L’assunto non è condivisibile.
Il predetto atto reca in calce un timbro con la scritta “ritirata 30 agosto 1999” e, subito sotto, una firma i cui caratteri grafici non indicano il nome del ricorrente, ma, sembrerebbe, fanno riferimento a una certa “Lassi Sonia”. Non sono state indicate le generalità della persona che ha ritirato il documento, né, comunque, la predetta firma lascia trasparire il nome del ricorrente.
Pertanto la parte resistente non ha adempiuto all’onere, posto a suo carico, di provare in modo certo e inequivoco che il ricorrente era a conoscenza dell’impugnato diniego oltre 60 giorni prima della notifica del ricorso.
Il Comune resistente eccepisce altresì la cessazione della materia del contendere, in quanto con sentenza n. 1337/09 è stato annullato il provvedimento oggetto dell’odierno giudizio.
L’eccezione non ha alcun pregio.
Il diniego di cui alla contestata nota del 27/8/1999 è riferito in parte a domande di autorizzazione della Point Studio s.r.l. ed in parte a domande di autorizzazione presentate a titolo personale dal signor L M.
La sentenza di questo Tar n. 1337/09 ha puntualizzato che il predetto atto era stato impugnato nella sola parte riguardante le istanze della società Point Studio, tanto che il dispositivo della sentenza di accoglimento precisa che l’annullamento viene pronunciato per la sola parte della nota del 27/8/1999 riferita alla società medesima.
L’odierno ricorrente, coerentemente, ha a sua volta specificato che le censure da lui sollevate riguardano solo la parte del provvedimento riferita alle istanze che egli ha presentato in nome e per conto proprio.
Pertanto, allo stato attuale il provvedimento oggetto della predetta sentenza è tuttora esistente nella parte riferita al signor L M, ed è su tale parte che infatti espressamente si appunta l’impugnazione in epigrafe.
Entrando nel merito della trattazione del gravame si osserva quanto segue.
Con la prima censura il ricorrente deduce che, stando all’ordinanza sindacale del 21/10/1997, a partire dall’entrata in vigore del piano generale degli impianti pubblicitari doveva ritenersi venuta meno la sospensione dei procedimenti autorizzatori pendenti al momento dell’adozione dell’ordinanza stessa, con la conseguenza che appare illogica l’ulteriore decisione di sospendere il rilascio di autorizzazioni chieste prima del 1° giugno 1999 e il parere negativo comunicato con l’impugnata nota del 27/8/1999.
Il motivo è fondato.
Il Sindaco del Comune di Prato, con ordinanza del 21/10/1997, ha disposto la sospensione del rilascio di autorizzazioni fino all’approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, avvenuta il 3/5/1999. Pertanto a tale data la predetta sospensione è venuta meno.
In deroga alla predetta ordinanza il dirigente della Polizia municipale, con determinazione n. 1219 del 20/5/1999 (documento n. 6 depositato in giudizio il 4/1/2000), ha determinato di non considerare le istanze antecedenti al 1° giugno 1999, con la sola eccezione delle domande in sanatoria.
O, l’entrata in vigore del suddetto piano generale ha messo il Comune in condizione di valutare la conformità delle pregresse istanze rispetto alle norme di pianificazione degli impianti pubblicitari, con la conseguenza che l’amministrazione, in linea con il predetto atto del Sindaco, avrebbe dovuto concludere i procedimenti autorizzatori pendenti, già sospesi fino all’adozione del piano stesso.
Nessuna giustificazione può supportare la citata determina del 20/5/1999, essendo palesemente illogico privare ex post di qualsiasi efficacia pregresse domande di autorizzazione che sarebbe invece pienamente possibile valutare alla luce del sopravvenuto piano degli impianti pubblicitari.
Invero l’attività economica dei privati non può essere impedita o procrastinata da ingiustificata inerzia o da atti dilatori del Comune, il quale è tenuto a concludere ciascun procedimento entro il termine stabilito ai sensi dell’art.2 della legge n.241/1990 (TAR Sicilia, Catania, II, 3/3/2009, n.461;TAR Piemonte, I, 9/3/2005, n.431).
Con la seconda censura il ricorrente deduce che la predetta determinazione dirigenziale aggrava inutilmente il procedimento;l’istante si sofferma altresì sull’ingiustizia dell’azione amministrativa in questione, che ha portato a disconoscere il titolo di preferenza a lui spettante in ragione dell’anteriorità della domanda.
Il motivo è fondato.
La predetta determinazione configura una chiara violazione del divieto di aggravare il procedimento, previsto dall’art.1, comma 2, della legge n.241/1990, non sussistendo particolari esigenze istruttorie suscettibili di giustificare gli atti impugnati.
Quest’ultimi, al contrario, si concretano in una ingiustificata azione ostruzionistica dell’Ente comportante per le imprese una defatigante ed inutile riproposizione di istanze già presentate.
In conclusione il ricorso va accolto, restando assorbite le doglianze non esaminate. Per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 3.000 (tremila) oltre IVA e CPA, da porre a carico del Comune di Prato.