TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-06-08, n. 201001431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2010-06-08, n. 201001431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201001431
Data del deposito : 8 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00887/2008 REG.RIC.

N. 01431/2010 REG.SEN.

N. 00887/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 887 del 2008, proposto da:
ANGIUS ANNARITA, BUSIA MARCO, C SA, C PAOLA, CARBONI ELOISE, CAROTTI PATRIZIA, CARRUS DANIELA, CETRULLO MANUELO ANTONIO, CONGERA LUISA, CONGIU STEFANO, CONTU ROBERTA, COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO, D'ANGELO FRANCESCA, DAMU DANIELA, DEIDDA RITA, ERBA AGATA, ESPOSITO ANNALISA, FIORELLI ALESSANDRA, GANGI DINO SARA, GENTILI ANDREA, GIGLIOTTI MICHELA, LAI FABIANA, LOI FRANCESCO ANTONIO, LOI SIMONE PIETRO, LUNETTA MICHELE, MADAU SALVATORE, MANNONI ANDREA, MIGHELA VALERIA, MORRA ALFONSO, MULVONI CARLA, MUNDULA DANIELE, MURA IVANA, MURTAS GIULIA, ONNI ALESSANDRA, PASSIU ANGELA MARIA, PEZZA CHIARA, PILLONI FRANCESCA, PINNA SABINA, PIRAS ALESSANDRA, PIRAS SIMONE, RUNDEDDU FRANCESCA, SANNA CARLO, SANTACRUZ VALENTINA, SECCHI MARIA CRISTINA, SECHI ANNAMARIA, SIMBULA MANUELA, SOTGIU CARLO, SPANO IGNAZIO, URAS VALENTINA, USAI NICOLETTA, USALLA SILVIA;
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Martelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona, n. 3;

contro

UNIVERSITA' degli STUDI di CAGLIARI -Settore Post Lauream, SCUOLA di SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n.23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del

BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO

2008-2009 - AMMISSIONE SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI - PAGAMENTO TASSE (INDIVIDUAZIONE DEL “QUANTUM”

PER COLORO CHE SI ISCRIVONO AL

2° ANNO).


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' Studi di Cagliari - Settore Post Lauream -Scuola Specializzazione Professioni Legali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/03/2010 il Consigliere dott. G F e uditi per le parti i difensori Martelli e avv. Stato Salis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

La scuola di specializzazione postuniversitaria istituita presso l'Università di Cagliari per professioni legali è strutturata in due anni:

-il primo anno comune, con approfondimento delle materie fondamentali;

-il secondo anno distinta: tra indirizzo "giudiziario-forense" e indirizzo "notarile".

I ricorrenti si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 alla scuola di specializzazione (biennale) per professioni legali (primo anno).

Il bando, al tempo, prevedeva una tassa annuale di iscrizione di € 1032, da versarsi in 3 rate (cfr. articolo 8 del bando di concorso 2007 / 2008, emanato con decreto del Rettore di Cagliari n. 1270 del 13 settembre 2007).

Per l'iscrizione all'anno successivo 2008/2009 (in via implicita, sia per i nuovi iscritti che per coloro che si iscrivevano al secondo anno) il nuovo bando di concorso (per il nuovo anno accademico), all'articolo 7, stabiliva l’ importo di € 1500, da versarsi in 2 rate.

Con note del 3 ottobre e 14 ottobre 2008 gli specializzandi, iscritti al secondo anno, chiedevano il mantenimento della tassazione annua di cui al precedente bando 2007/2008 (€ 1032 annuali), con disapplicazione nei loro confronti del deliberato aumento.

Con ricorso notificato l'11 novembre 2008 e depositato il successivo 18/11, munito di istanza cautelare, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del 29 luglio 2008 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Cagliari nella parte in cui implicitamente autorizza la modifica della tassa d'iscrizione della scuola di specializzazione delle professioni legali "anche" per gli allievi del secondo anno, nonché il bando di concorso emanato l'8 settembre 2008, per l'anno accademico 2008 / 2009, per la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali. Sono state formulate le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 - difetto di motivazione - violazione del principio del legittimo affidamento;

2) violazione dell'articolo 97 della costituzione - violazione dei principi di imparzialità e buon andamento - violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 241/1990- violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza - eccesso di potere per sproporzione, illogicità manifesta e contraddittorietà - mancata valutazione degli interessi coinvolti - sviamento.

Con ordinanza di sospensiva n. 470 del 26 novembre 2008 il Tar ha respinto l'istanza cautelare, in considerazione dell'assenza di un danno grave ed irreparabile, in capo i ricorrenti, in riferimento all'aumento degli importi di iscrizione stabiliti dall'università (tassa d'iscrizione annuale aumentata da € 1032 a € 1500).

Si è costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato, che ha sostenuto che la decisione del Consiglio di amministrazione del 29 luglio 2008 era assolutamente necessitata, in considerazione degli aumenti dei costi di funzionamento della scuola, in particolare a causa della necessità di locazione dell'immobile per lo svolgimento dell'attività didattiche (presso altra struttura scolastica vicina), non disponendo strutture sufficienti l'Ateneo e soprattutto in considerazione del fatto che l'importo delle tasse di iscrizione alla Scuola era rimasto del tutto invariato dal 2001. Inoltre, comparando i costi delle analoghe scuole di specializzazioni attivate in diverse università italiane emerge chiaramente che, nonostante il deliberato aumento, la tassa d'iscrizione stabilita dall'Università degli Studi di Cagliari (€ 1500) resta decisamente tra le più basse (in molte università le tasse variano da 1600, 2750, 3300, 3500, 4500, 4700 euro annuali).

Risulta, inoltre, che l'amministrazione, per andare incontro alle esigenze degli studenti, ha concesso il pagamento delle tasse in 3 rate anziché in 2.

All'udienza del 3 marzo 2010 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

Si può prescindere dall'esame dell'eccezione (peraltro formulata in forma dubitativa) di tardività sollevata dall' Avvocatura (stante la pubblicazione nel “sito-web” dell'Università dei provvedimenti impugnati nonché per il collegamento personale, tramite password, per la verifica on-line dei pagamenti delle tasse universitarie, con trasmissione di SMS), in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Il bando 2008 /2009 ha stabilito in € 1500 (da rateizzare) il "quantum" annuale di tasse per la iscrizione/frequenza alla Scuola post universitaria di specializzazione in professioni legali.

I ricorrenti sostengono, in via principale, che la loro iscrizione alla scuola, avvenuta l'anno precedente, dovrebbe “ mantenere” e conservare la ivi prevista quantificazione economica di spesa (per tasse) contenuta nell'originario bando (2007/2008: € 1032, da rateizzare);
in particolare lo studente già iscritto dovrebbe corrispondere, per il secondo anno, non il nuovo importo deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'ateneo, ma quello in precedenza stabilito per l'iscrizione al primo anno.

La censura non è condivisibile in quanto il bando annuale necessariamente deve prendere in considerazione la situazione contabile aggiornata, con rilievo dei bilanci e delle spese che la scuola è costretta ad affrontare per predisporre la complessiva attività didattica. Nessuna disposizione (normativa, regolamentare, generale) consente di sostenere un diritto di coloro che risultano già iscritti alla "conservazione" dell'importo delle tasse stabilite "ab origine", all'atto d'iscrizione al primo anno, con diritto ad una sorta di “ultrattività” di una disposizione che tale connotato non possiede (né in termini impliciti, né in termini espliciti).

L'applicabilità dell'aumento, deliberato dal consiglio di amministrazione il 29 luglio 2008, deve essere letto come generale previsione applicabile sia ai nuovi iscritti, sia agli allievi del secondo anno, trattandosi di un costo di iscrizione / frequenza correlato all'offerta didattica formulata annuale.

Del resto la dizione generica “ tasse e contributi universitari per l'iscrizione alla scuola” (cioè senza distinzione tra iscrizione al primo anno e frequenza all'anno successivo) la si ritrova nell'articolo 3 del decreto interministeriale 21 dicembre 1999 n. 537, ove, ai fini della competenza, si è stabilito che tale quantificazione venga determinata "dal Consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa".

In sostanza la tesi che la tassa per gli iscritti al secondo anno non poteva che essere di importo "uguale" a quella del primo anno non ha fondamento giuridico;
neppure si può sostenere che la nuova previsione leda un principio di "legittimo affidamento", in quanto la possibile e concreta lievitazione delle tasse/costi d'iscrizione e frequenza rientra pienamente nella evidente logica sinallagmatica della prestazione, con necessario rilievo dei maggiori costi sostenuti per l'esercizio dell'attività didattica.

I pagamenti dei costi di iscrizione/frequenza effettuate dagli studenti hanno, evidentemente, una finalità , almeno parziale, di copertura delle spese sostenute.

Di "legittimo" affidamento si può affermare l'esistenza giuridica solo qualora vi sia effettivamente una "legittima" convinzione, in capo al titolare, che una determinata situazione giuridica possa mantenere i propri effetti pro futuro;
non così nel caso di specie ove, anzi, la possibilità di lievitazione dell'importo è insita alla logica del bando annuale (del tutto analogamente alla determinazione delle tasse universitarie, anno per anno, suscettibili di aumenti correlati alle esigenze di garantire una determinata quota di entrate nel bilancio universitario).

Se, come afferma la Cassazione, il principio di tutela del legittimo affidamento ( reso esplicito per il contribuente, in materia tributaria dalla l. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1 -Statuto dei diritti del contribuente-) trova origine negli art. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione (espressamente richiamati dall'art. 1 del medesimo statuto), è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa (Cassazione civile , sez. trib., 06 ottobre 2006 , n. 21513), la tutela non può, però, essere accordata –come ha espressamente riconosciuto il giudice comunitario- ove manchi la concorrenza di tre presupposti, cioè ove non sussistano i seguenti elementi:

- che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'amministrazione;

-che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte;

- e che fossero conformi alla disciplina applicabile

(cfr.Tribunale I grado C.e.e., sez. II, 04 febbraio 2009 , n. 145).

Nessun affidamento legittimo può sostenersi sorto, nel caso di specie, in capo ai ricorrenti che si sono iscritti al 2° anno nell’A.A. 2008/2009.

In ogni caso va rilevato anche che l'aumento, quantitativamente, non risulta neppure irragionevole, specie in considerazione del fatto che l'amministrazione aveva mantenuto invariato l'importo dal 2001.

In particolare risulta esservi stato (solo) un "tentativo" di aumento (da 1032 a € 1200 annui) nell'estate 2007, ove il consiglio direttivo della scuola aveva formulato la proposta di aumentare l'importo annuale, proprio per consentire la copertura dei costi complessivi di funzionamento. Ma la richiesta non venne poi concretamente deliberata e formalizzata dall'organo competente.

Solo nell'anno successivo il Rettore, come risulta dall'atto impugnato del 29 luglio 2008, chiedeva al consiglio di amministrazione di aumentare la tassa d'iscrizione alla scuola di specializzazione per le professioni legali determinandone l'importo in € 1500, sulla base di una serie di considerazioni di natura contabile (lievitazione di costi) nonché della programmata partecipazione della Scuola, con il nuovo anno accademico, ad un progetto pilota del Ministero della giustizia per l'istituzione dell'<ufficio per il processo>. Ed in accoglimento di tale proposta il Consiglio di amministrazione ha deliberato in conformità .

Inoltre, come dimostrato, dall' Avvocatura con la produzione (del 25 novembre 2008, docc. nn. 8 in poi, fino al n. 20) degli analoghi bandi per le Scuole di Specializzazione per le professioni legali il "quantum" stabilito nell'estate 2008 dal Università di Cagliari (€ 1500) è di molto inferiore rispetto alla media degli importi richiesti annualmente agli iscritti al secondo anno. In particolare risultano richiesti per l'iscrizione/frequenza i seguenti importi:

(Pavia: € 3108;
Tor vergata 1685;
Milano: 1500;
Milano Cattolica 2750;
Napoli Federico II: 1721;
Trapani “G: Scauduto”: 1698;
Torino: 3511;
Napoli “suor Orsola Benincasa”: 1663;
Roma La Sapienza: 1608 più tassa regionale (118);
Napoli seconda Università: 1799 o 1613;
Salerno: 1617;
Roma Luiss: 4518;
Roma Lumsa (libera università Maria Ss. Assunta): 3418.

In definitiva l'importo annuale stabilito dall'università di Cagliari (consiglio di amministrazione e bando) per l'iscrizione/frequenza all'anno accademico 2007/2008 della scuola di specializzazione corrisponde al costo, attualizzato, per la partecipazione alle attività complessive della scuola.

Il ricorso, essendo infondato, va quindi respinto.

Le spese, in considerazione della natura della controversia, possono essere integralmente compensate fra le parti.

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