TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2016-05-26, n. 201600326
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00326/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2015, proposto da:
Ente Parrocchia San Marco, rappresentato e difeso dagli avv. D V, D V, con domicilio eletto presso Avv. D V in L'Aquila, Via XX Settembre, 19;
contro
Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. D D N, A L, con domicilio eletto presso D D N in L'Aquila, Via S. Bernardino 4;
per l'annullamento
dell'atto di cui al prot. n. 0076864 del 01.09.2015 del comune di L'Aquila - settore ricostruzione privata, avente ad oggetto: lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma dell'aquila del 06.04.2009 ente san Marco Evangelista in L'Aquila - aggregato 1313 - diniego richiesta finanziamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’ente parrocchia San Marco impugna il diniego del comune dell’Aquila, reso con comunicazione dell’1.9.2015, in ordine ai richiesti finanziamenti di rafforzamento e miglioramento sismico della casa canonica e della Chiesa di San Marco. Secondo il predetto Comune, in particolare, il finanziamento dei lavori de quibus presenterebbe connotati pubblicistici incompatibili con le procedure della ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma;quanto sopra, in base al disposto dell’art. 11 comma 11 bis del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, secondo cui “le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 20014 n. 42, sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile n. 163, e la scelta dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero delle Attività culturali e del turismo che assumono la veste di stazione appaltante”.
Secondo la ricorrente, tali argomentazioni non avrebbero considerato l’inapplicabilità ratione temporis al caso di specie del D.L. 78/2015, poiché gli interventi in questione (come a suo tempo stabilito dal Commissario delegato per la ricostruzione con apposita circolare) risulterebbero ormai programmati secondo le procedure privatistiche di finanziamento di cui alla