TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-09-06, n. 202300243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-09-06, n. 202300243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300243
Data del deposito : 6 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2023

N. 00243/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura - U.T.G. di Parma, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

- del decreto della Prefettura – U.T.G. di Parma prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2023, mediante il quale veniva sospeso al ricorrente il porto d’armi per difesa personale in qualità di Guardia particolare giurata;

- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi atti di controllo, pareri, proposte o valutazioni anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – U.T.G. di Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2023 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente, Guardia particolare giurata in servizio presso l’Istituto di Vigilanza “-OMISSIS-”, ha agito in giudizio per l'annullamento del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura di Parma ha disposto la sospensione del porto d’armi per difesa personale.

Il provvedimento è conseguito alla nota nr. -OMISSIS- del 06 aprile 2023 con cui il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- richiedeva alla Prefettura di Parma e alla Questura di Parma di valutare l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ex art. 39 T.U.L.P.S., in materia di detenzione di armi e di titoli a guardia particolare giurata, nei confronti del ricorrente, in quanto destinatario di una querela per il reato di “atti persecutori” ex art. 612 bis c.p., sporta dal signor -OMISSIS-.

Secondo quanto esposto nel provvedimento prefettizio “ -OMISSIS-, mentre percorreva via -OMISSIS-, in -OMISSIS-, a bordo dell'autovettura aziendale, per raggiungere il posto di lavoro, ha iniziato ad incontrare il Sig. -OMISSIS- quasi tutti i giorni e sempre verso le 8,00 circa. In una prima occasione, notava in lontananza, un signore in compagnia di un cane (apprenderà solo in un secondo momento che si trattava del Sig. -OMISSIS-) che rivolgeva diversi gesti a lui indirizzati: di talché, -OMISSIS- si fermava e chiedeva le ragioni di tale comportamento. Il Sig. -OMISSIS- con atteggiamento aggressivo, rispondeva che avrebbe dovuto moderare la velocità su quel tratto di strada. Nelle mattine successive, -OMISSIS- incontrava sempre più spesso -OMISSIS- che, puntualmente, continuava a rivolgergli gesti offensivi e frasi ingiuriose.

In data 02/02/2023, mentre era a bordo della propria autovettura e percorreva la medesima via in direzione della propria abitazione, -OMISSIS- si accorgeva che, in direzione opposta, stava sopraggiungendo una vettura ad elevatissima velocità. Riusciva ad interrompere la marcia evitando l'impatto e, sceso dall'auto contestualmente alla conducente dell'altro veicolo, la invitava a regolare la velocità. La signora, che solo in un momento successivo -OMISSIS- apprenderà essere la figlia del Sig. -OMISSIS-, Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, lo aggrediva verbalmente, poi apriva la sua giacca e mostrava una pistola pronunciando la seguente affermazione "Stammi lontano sennò finisce male".

A seguito di questo episodio, -OMISSIS- continuava ad incontrare il Sig. -OMISSIS-, fino a che il 02/03/2023 quest'ultimo poneva in essere una condotta repentina spostandosi improvvisamente al centro della strada per impedire il passaggio della vettura condotta da -OMISSIS-. Dalla richiesta di spiegazioni di tale comportamento scaturiva un acceso diverbio. Ne seguiva, in data 09/03/2023, la denuncia per minaccia sporta da -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- che, a sua volta, in data 05/04/2023, denunciava -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., atteso che, dall'episodio del 02/03/2023, ritenendo di essere vittima dei comportamenti persecutori del -OMISSIS-, si vedeva costretto a modificare il tragitto di strada percorso per andare a lavoro e viveva in uno stato di ansia ”.

In ragione della querela e dei presupposti fattuali a sostegno della stessa, richiamando il proprio potere di valutazione dell’affidamento nel buon uso delle armi per scongiurare il pericolo di abusi e, quindi, a tutela dell’incolumità collettiva nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’Amministrazione determinava “ in ottica cautelare, di adottare la sola misura della sospensione del porto d'arma per difesa personale in qualità di guardia particolare giurata nelle more della definizione del parallelo procedimento penale ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S. nei confronti del Sig. -OMISSIS-, quale misura idonea a presidiare il rischio di eventuali abusi connessi al porto d'arma e

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