TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 2012-06-26, n. 201212381
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 12381/2012 REG.PROV.PRES.
N. 12699/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 12699 del 1995, proposto da:
Soc Samo - Servizi Automobilistici Monterotondo Srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. A B e O C, con domicilio eletto presso A B in Roma, via Dora, 1;
contro
Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R V, con domicilio eletto presso R V in Roma, via Cesare Fracassini, 18;
per l'annullamento
ordinanza n. 24530/95 avente ad oggetto la diffida all'utilizzo di immobile ai fini commerciali non compatibili con le prescrizioni della zona n. 10 del piano di sviluppo e adeguamento comm.le.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visti il ricorso;
Visto gli atti tutti del giudizio;
Considerato che l’avviso alle parti è stato inoltrato nella vigenza dell’art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, nr. 205 e successive modificazione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Visto l’art. 82, cod. proc. amm.;
Considerato che le spese del giudizio restano a carico di ciascuna parte ai sensi dell’art. 83, comma 1, cod. proc. amm..