TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-01-09, n. 202000193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-01-09, n. 202000193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000193
Data del deposito : 9 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2020

N. 00193/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12208/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n.12208 del 2019, proposto da P A e L V rappresentate e difese dagli avv.ti C S ed A E con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliatario;

nei confronti

B T non costituita in giudizio;

per ottenere:

a) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Ministero dell'Istruzione sulle istanze delle ricorrenti tese ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Spagna;

b) il contestuale accertamento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti hanno avviato presso il MIUR il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità nel nostro Paese del titolo di abilitazione conseguito in Spagna.

Stante il silenzio del MIUR sulle istanze de quibus, le ricorrenti hanno proposto il presente gravame per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi;
termine abbondantemente scaduto.

Non può invece accogliersi la domanda volta all’accertamento della fondatezza delle istanze, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione (ex multis, 3590/2018).

In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l’ordine all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione si nomina quale Commissario ad Acta il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulle menzionate istanze nell’ulteriore termine di tre mesi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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