TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-02-20, n. 201801973
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2018
N. 01973/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02172/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2017 proposto dalla PA Istituto Biochimico Italiano - Giovanni NZ, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello presso il cui studio in Roma, Via delle Quattro Fontane n.20, è elettivamente domiciliata;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;
nei confronti di
CO Italia PA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Sonia Selletti, Mauro Putignano, Gabriele Cuonzo, Daniele Ampollini e Fabrizio Paoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paoletti in Roma, Via
Maresciallo Pilsudiski, 118;
per l'annullamento:
- dell'appalto specifico indetto dalla Regione Lazio - tramite la piattaforma SDAPA Farmaci 2 della Consip - con determinazione del Direttore della Direzione centrale Acquisiti n.G16639 del 29.12.2016, pubblicata sul sito della citata Regione in data 30/12/2016 e sul BUR n.3 del 10.1.2017, per la "fornitura di prodotti farmaceutici utilizzati in ambito ospedaliero per la distribuzione diretta occorrenti alla Aziende Sanitaria della Regione Lazio" nella parte in cui per il lotto n.1097 A - Tirofiban - richiede come forma farmaceutica la fiala da 50 ml; a provvedimento del Ministero della Salute n. DGRPROF/1.5.h.a.7.1/, di mancato del rilascio della European Professional Card – EPC n. 18285, del 15.06.2017;
- della determinazione del Direttore Generale della Centrale Acquisti n.G01135 del 6.2.2017 nella parte in cui non inserendo il lotto A tra quelli oggetto di modifica di cui all'All.A - ha confermato quanto prescritto in proposito nella precedente determinazione regionale;
- della lettera di invito e del capitolato di oneri e relativi allegati laddove interpretati nel senso di non ammettere prodotti già commercializzati in sacche già pronte per l'uso;
- del chiarimento del 7.2.2017 con cui la stazione appaltante in relazione al quesito formulato dalla società ricorrente ha affermato che " la TT potrà presentare offerta a parità di concentrazione richiesta nella tabella elenco lotti",
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell'epigrafe del gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della CO PA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, la quale commercializza il farmaco generico Tirofiban Ibisquis a base del principio attivo Tirofiban in sacche da 250 ml ciascuna contenente 12,5 mg del citato principio attivo, con il proposto gravame ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, relativi al lotto 1097 - A della gara indetta dalla regione Lazio, contestando che nel suddetto lotto era prevista la fornitura del principio attivo Tirofiban clorodidrato monoidrato nella sola forma farmaceutica della Fiala, con dosaggio di 50 ml (0,25mg/ml), corrispondente in toto al farmaco Aggrastat 250 mcg/ml concentrato per soluzione per infusione, commercializzato in flaconcini da 50 ml dalla CO PA.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 1, della Direttiva 83/2001/CE. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per insussistenza e falsità dei presupposti. Violazione dei principi di ragionevolezza. Violazione dei principi di concorrenza e di non discriminazione, di imparzialità e di traPArenza, di massima partecipazione alla gare e par condicio. Sviamento di potere. Contraddittorietà.
E' da rilevare in punto di fatto che:
a) nelle more della procedura di gara la Regione Lazio con riferimento ad uno specifico quesito posto dalla società ricorrente relativamente alla formulazione del lotto in questione ha precisato, con il chiarimento, pure gravato in via principale, che la "TT potrà presentare offerte a parità