TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-03-07, n. 202000166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-03-07, n. 202000166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000166
Data del deposito : 7 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2020

N. 00166/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00279/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2019, proposto da
Società Arco Vallato S.r.l., Società Adriatica Costruzioni S.r.l., Immobiliare Ciemme Snc di Campanelli &
C., rappresentate e difese dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tansella in Ancona, c.so Garibaldi 16;

contro

Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Aicap S.r.l., Gerbe S.r.l., Porta Cappuccina S.r.l., Paolo Ing. Catelli non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pesaro in riferimento all'istanza presentata dalle Società Arco Vallato S.r.l., Adriatica Costruzioni S.r.l. e Immobiliare CIEMME S.n.c. di Campanelli &
C. in data 08.05.2018 (doc. 1), con la quale veniva richiesta l'adozione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, di formale provvedimento di presa d'atto delle opere di urbanizzazione e/o di infrastrutturazione di interesse generale realizzate in conformità alla Convenzione del 25.07.1994 ed agli ulteriori atti e provvedimenti autorizzativi, modificativi/integrativi di tale Convenzione, adottati nel corso dei lavori, ai fini del collaudo delle predette opere e della ammissione al beneficio dello scomputo degli oneri dovuti, con consequenziale ordine al Comune di Pesaro di provvedere in ordine alla medesima istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine che sarà all'uopo fissato ai sensi dell'art. 117 comma 2 C.P.A., con nomina fin da subito di un Commissario ad acta, anche nella persona del Collaudatore Ing. Catelli Paolo, incaricato di provvedere nell'ipotesi di inerzia del Comune perdurante oltre il termine prefissato, con espressa richiesta all'adito Tribunale di pronunciarsi ai sensi dell'art. 31 comma 3 C.P.A. sulla fondatezza della pretesa delle Società ricorrenti e, conseguentemente, di ordinare al Comune di Pesaro di procedere alla approvazione del colludo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pesaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che a verbale della Camera di Consiglio del 4 marzo 2020, il difensore della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il provvedimento richiesto, chiedendo la condanna alle spese dell’Amministrazione, in quanto detto provvedimento è stato adottato dopo la notifica del ricorso, e che il Comune di Pesaro si è opposto alla richiesta.

Ritenuto debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ricorso in epigrafe;

Ritenuto, con riguardo alla richiesta di condanna alle spese, che la stessa non possa essere accolta in quanto la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 2020, con cui il Comune ha provveduto sull’istanza del ricorrente, è il risultato di lunghe e complesse trattative tra le parti, anche successive alla notifica del ricorso (si veda la nota delle ricorrenti del 10 settembre del 2019, in atti);

Ritenuto che, in ragione di quanto sopra, sussistano le ragioni per l’integrale compensazione delle spese di causa.

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