TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-02-15, n. 201900200
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2019
N. 00200/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Bonifacio, via Camporosolo n. 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliata ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
della sanzione disciplinare di n. 7 giorni di consegna, irrogata da parte del -OMISSIS-"-OMISSIS-" con provvedimento del -OMISSIS- poi riconfermata, dopo ricorso gerarchico, con provvedimento n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- presso il comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento Prot. -OMISSIS- con il quale è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della consegna per sette giorni, oltreché il provvedimento del -OMISSIS-di conferma della sanzione, adottato all’esito del ricorso gerarchico promosso dal ricorrente medesimo.
2. Questi i fatti dai quali trae origine la controversia.
2.1 In data-OMISSIS- il ricorrente riceveva comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, contenente la seguente contestazione “ per aver tenuto in più occasioni, e in particolare all’interno di esercizio pubblico sottoposto a possibili controlli di polizia i cui titolari erano a conoscenza del Suo stato di carabiniere, un contegno caratterizzato da assoluta minore serietà e decoro. Tale comportamento oltre a condizionare l’esercizio delle funzioni di militare dell’Arma, ha leso – in pubblico – gravemente il prestigio dell’Istituzione ”.
2.2 Tale procedimento aveva preso avvio da un esposto, presentato presso i Carabinieri di -OMISSIS-, con il quale si era segnalato che l’odierno ricorrente in più occasioni aveva svolto l’attività di -OMISSIS-in alcuni locali del Veneto e che lo stesso aveva alcuni account sui social network, attraverso i quali pubblicizzava tale attività.
L’esposto era accompagnato da materiale fotografico a comprova di quanto dichiarato.
2.3 Il ricorrente rendeva le proprie dichiarazioni a difesa in data -OMISSIS-.
2.4 All’esito del procedimento veniva quindi adottato il provvedimento Prot. -OMISSIS-, con il quale veniva irrogata la sanzione di 7 giorni di consegna, per violazione degli artt. 1346, 1350, 1352 del D.Lgs. n. 66/2010, Codice dell’ordinamento militare, e degli artt. 717 e 732 del d.P.R. n. 90/2010, Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare.
2.5 Il ricorrente proponeva ricorso gerarchico che veniva respinto con provvedimento del -OMISSIS-di conferma della suddetta sanzione disciplinare.
2.6 Avverso tali provvedimenti il ricorrente proponeva il presente ricorso, prospettando sei distinti motivi di censura, graduati secondo l’ordine di importanza, chiedendone quindi l’esame e l’accoglimento nell’ordine indicato.
I) “ Violazione di legge, e, in particolare, Nullità della sanzione in relazione alla mancata indicazione dell’organo a cui inoltrare la richiesta di accesso atti di indagine, violazione del diritto di difesa ”.
La mancata indicazione nel provvedimento di contestazione delle suddette indicazioni avrebbe impedito al ricorrente di poter conoscere tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento disciplinare e di poter approntare un’adeguata difesa.
II) “ Violazione di legge, e in particolare, nullità della sanzione in relazione alla mancata concessione di congruo termine a difesa e violazione del diritto alla difesa ”.
Al ricorrente sono stati concessi solo 10 giorni per rispondere alle contestazioni mosse, in asserita violazione della norma di cui all’art. 6, comma 2 D.M. 690/1996, secondo la quale il termine a difesa dovrebbe essere pari a due terzi del termine complessivo per la conclusione del procedimento disciplinare nel suo complesso. Tale termine, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi perentorio e il mancato rispetto di esso determina necessariamente la violazione del diritto di difesa dell’interessato. Inoltre, nel provvedimento non sono state indicate circostanze particolari che potessero giustificare la riduzione dei termini di legge.
III) “ Violazione di legge e in particolare nullità della sanzione in relazione alla mancata indicazione nell’atto di apertura del procedimento sanzionatorio delle ragioni di tempo e di luogo ”.
Nel provvedimento non è stato indicato il giorno esatto nel quale si è verificato l’evento oggetto della contestazione, ma è stato indicato solo l’anno -OMISSIS-.
Ciò renderebbe il provvedimento sanzionatorio illegittimo poiché le circostanze specifiche di tempo, ad avviso del ricorrente, sono essenziali per poter correttamente inquadrare il comportamento ascritto e per valutarne l’effettiva rilevanza sul piano disciplinare.
IV) “ Violazione di legge e in particolare dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 (mancanza o insufficienza della motivazione), nonché nullità della sanzione irrogata per difetto di motivazione e difetto di contestazione in relazione all’art. 717 del TUROM. Errata e falsa applicazione del medesimo articolo ai fatti imputati quale violazione di norme di comportamento ”.
Il comportamento posto in essere dal ricorrente sarebbe stato erroneamente inquadrato sotto il profilo giuridico.
Da un lato, infatti, nel provvedimento sarebbe contenuto solo un generico riferimento ad un contegno caratterizzato da “ assoluta minore serietà e decoro ”, senza indicare in modo esatto quale dovere e quale norma il ricorrente avrebbe violato.
Dall’altro lato, le norme genericamente richiamate nel provvedimento non sarebbero applicabili al caso di specie. In particolare, il comportamento tenuto dal ricorrente non sarebbe affatto contrario al senso di responsabilità, secondo la definizione di cui all’art. 717 del d.P.R. n. 90/2010, dal momento che lo stesso avrebbe soltanto partecipato ad una festa privata, senza porre in essere comportamenti illeciti, né danneggiare e ostacolare il perseguimento dei fini istituzionali.
V) “ Violazione di legge e in particolare