TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-11-24, n. 201411725
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N. 11725/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02709/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2709 del 2010, proposto da:
Soc Roma Gestioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. F M C, A N, A C, con domicilio eletto presso Studio Legale Cuggiani Necci &Associati in Roma, via del Plebiscito, 107;
contro
Comune di Roma (Xiii), rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via del Tempio di Giove N. 21;
per l'annullamento
1) della Determinazione Dirigenziale n. 2881 del 21/10/2009, notificata in data 29 dicembre 2009, del Dirigente dell 'Unità Organizzativa Tecnica del Municipio XIII del Comune di Roma con la quale è stata disposta, previo " 'annullamento della determinazione dirigenziale n. 462 del 24 febbraio 2009" , "l'immediata demolizione d'ufficio delle opere suddette [indicati in motivazione : installazione di n. 142 case mobili di varie dimensioni munite di ruote sollevate dal suolo ed allacciate all'impianto idrico sanitario ed elettrico] e di ogni altra opera nel frattempo eseguita ed il ripristino del precedente stato dei luoghi " ;
2) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito, con particolare riferimento all'ordinanza n. n. 462 del 24 febbraio 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma (Xiii);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente, impugna la determinazione dirigenziale n. 2881 del 21/10/2009 con la quale il Comune di Roma ha ordinato a parte ricorrente la demolizione di opere abusive consistenti nell'installazione di n. 142 case mobili di varie dimensioni munite di ruote sollevate dal suolo ed allacciate all'impianto idrico sanitario ed elettrico] e di ogni altra opera nel frattempo eseguita ed il ripristino del precedente stato dei luoghi".
Deduce al riguardo le seguenti doglianze:
A) VIOLAZIONE DI LEGGE EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO REGIONE LAZIO 24 OTTOBRE 2008 N. 18, NONCHÉ DELL' ART. 3 COMMA 9 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ART. 27 DEL D.P.R. N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETÀ MANIFESTA.
In subiecta materia è la fonte normativa primaria (ex articolo 117, comma terzo, Cost.), le cui previsioni prevalgono sulla normativa generale e disciplinano anche sotto il profilo edilizio-urbanistico, nonché amministrativo, l' attività delle strutture ricettive all'aria aperta.
Le opere oggetto dell'azione sanzionatoria della P.A. ,entrano nella previsione di cui all' art. 6 del ,regolamento Regione Lazio 24 ottobre 2008 n.18 ("tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento";art. 6 letto B), in base al quale le medesime strutture non sono soggette a permesso di costruzione, DIA o altro titolo abilitativo (art. 6, comma 4 del cit. Regolamento Regiònale).
Inoltre l'art. 7 della stessa fonte ( quale ha codificato il c.d. principio dell'eccedenza dei manufatti rispetto ai limiti percentuali di recettività complessiva) precisa, altresì, che "i campeggi ed i villaggi turistici possono riservare un 'area non superiore al 30 per cento della loro estensione totale al rimessaggio dei propri mezzi e veicoli. compresi quelli per la nautica da diporto, messi a disposizione dei clienti. Durante il periodo di chiusura le strutture di cui al comma 1 possono tenere in custodia i mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti ed i relativi accessori all 'interno di specifiche aree la cui superficie non può essere superiore al 30 per cento della superficie delle strutture stesse".
Da ciò consegue che è attività lecita e comunque non implicante trasformazione o alterazione dei luoghi rilevante ai fini urbanistici, il posizionamento di unità abitative mobili all'interno di un campeggio regolarmente autorizzato ed, a maggior ragione, lo stazionamento delle medesime ove risulti rispettato il limite della superficie complessiva utilizzata in misura non eccedente il 30% dell'estensione totale delle strutture (campeggio o villaggio turistico complessivamente considerati).
Le case mobili oggetto dell'impugnata ed illegittima determina dirigenziale di demolizione hanno i sistemi di rotazione in funzione e gli allacciamenti alle reti tecnologiche e le pertinenze rimovibili in ogni momento, conformemente alla normativa vigente. Tra l'altro, tale circostanza risulta evidenziata dalla stessa P.A. nell'illegittimo provvedimento di causa, laddove si menzionano "case mobili" e comunque "munite di ruote sollevate dal suolo".
Peraltro, come già precisato in premessa, la case mobili di causa, oltre ad essere rimovibili in ogni tempo, occupano una porzione minima dell' intera estensione del campeggio (e per cui vi è autorizzazione all'esercizio dell' attività) ben al di sotto della soglia del 30%, nei limiti della quale è permesso il rimessaggio e la custodia di mezzi propri e/o messi a disposizione dei clienti (art. 7 cit. Reg.).
Alla luce delle considerazioni sm qui riportate appare evidente il travisamento dei fatti e l'erronea interpretazione delle specifiche disposizioni di legge da parte della P .A. che ha ritenuto sussistere i presupposti giuridici per la fattispecie di abuso edilizio, di cui all' art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.
B) VIOLAZIONE DI LEGGE PER OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX ART. 7