TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300354
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 00354/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00371/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 371 del 2020, proposto da A E, rappresentato e difeso dagli avvocati M M N e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento in data 21 maggio 2020, prot. n. 130758/20, adottato dal Capo dell’Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio del Centro Informatico Amministrativo Nazionale (C.I.A.N.) della Guardia di Finanza, con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione del trattamento economico accessorio dell'assegno funzionale di capitano a decorrere dal 13 settembre 2019, in base a quanto previsto dall'art. 45, comma 9, del D.lgs. 95/2017;

nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione del citato assegno e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’importo previsto dalla legge per ogni anno di spettanza e sino al conseguimento del grado di Maggiore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Capitano della Guardia di Finanza A E agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. 130758/20, in data 21 maggio 2020, adottato dal Capo dell’Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’assegno funzionale previsto per gli ufficiali con 10 anni di anzianità nel ruolo dall’art. 45, comma 9, del D.lgs. 29.05.2017 n. 95.



2. Espone il ricorrente di essere in servizio nella Guardia di Finanza dal 31.03.2000;
di essere passato al servizio permanente effettivo il 31.03.2004 nel ruolo degli Appuntati e Finanzieri;
di essere stato nominato sottotenente in data 13.09.2009 dopo aver vinto il 1° Concorso per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata ;
di essere stato nominato tenente nel corso della ferma temporanea con decorrenza, 13.09.2011;
di avere successivamente superato il concorso per titoli ed esami per il reclutamento nell’anno 2011 di 22 Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo;
di essere stato promosso al grado di Capitano in data 12 dicembre 2018 e di ricoprire in atto l’incarico di Comandante del “Gruppo Tu-tela Economia” di Reggio Calabria.

Tanto premesso, ritenendo di avere maturato sin dal 13.09.2019 il requisito di dieci anni di anzianità nel ruolo ufficiali previsto dalla legge per l’attribuzione dell’assegno funzionale di cui al citato art. 45, comma 9, del D.lgs. 29.05.2017 n. 95, in data 6 febbraio 2020 il ricorrente presentava istanza volta ad ottenere la liquidazione citato beneficio economico.

L’amministrazione, con nota prot. 110750 del 28.04.2020, comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, nonostante le osservazioni del ricorrente, definiva il procedimento con provvedimento di diniego prot. 130758 del 21.05.2020, comunicato in pari data e motivato come appresso:



1. aver prestato continuativamente la propria attività lavorativa nel Corpo, a far data dal 31 marzo 2000, peraltro in ruoli diversi e sottordinati a quelli degli ufficiali, non costituisce requisito per l'attribuzione dell'emolumento richiesto;



2. il personale in servizio temporaneo, per il periodo della ferma, è legato alla propria Amministrazione da un rapporto di servizio e non di impiego;



3. il periodo di servizio prestato quale Ufficiale in ferma prefissata - categoria per la quale le disposizioni vigenti non prevedono l'iscrizione in apposito ruolo (l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 69/2001 citato dall'interessato, si riferisce, infatti, al personale in posizione di congedo) - non può essere ritenuto utile ai fini del riconoscimento del compenso in rassegna, stante l'iscrizione nel ruolo ufficiali in servizio permanente soltanto dal 13 dicembre 2012
…”.

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