TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-12-23, n. 201401122

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-12-23, n. 201401122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201401122
Data del deposito : 23 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00708/2014 REG.RIC.

N. 01122/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00708/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2014, proposto da:
OL SP, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Elefante, Domenico Ielo, Silvia Vinci e Alessio Vinci, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio di quest’ultimo, Via G. Deledda n. 74;



contro

il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura - Cipnes, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Amorosino e Benedetto Ballero, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del secondo, Corso Vittorio Emanuele n. 76;
la Gestione Commissariale ex Provincia di Olbia - Tempio, in persona del Commissario p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Bazzoni, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Monica Macciotta, Via San Salvatore Da Civita n.11;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

1) del provvedimento del CIPNES prot. n. 3025/2014 del 24.7.2014, avente a oggetto "provvedimento di riacquisizione di terreni industriali e relative costruzioni ivi realizzate funzionalmente dismessi intestati alla Società OL spa (già Palmera spa) ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, L. 448/98, avviso di esecuzione mediante immissione in possesso per il giorno 12 settembre 2014, alle ore 9.00";

2) in parte qua dei decreti del Commissario straordinario della Provincia di Olbia - Tempio n. 21 e n. 22 del 7.8.2013 e del verbale dell'adunanza deliberativa dell'Assemblea Generale del CIPNES n. 9 del 3.9.2013;

3) nonché degli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compreso, ove occorre possa, il Regolamento del CIPNES, allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 12 novembre 2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura - CIPNES e della Gestione Commissariale ex Provincia di Olbia - Tempio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società OL S.p.a. (già Palmera S.p.a.), quale operatore nella produzione e nella

commercializzazione di conserve ittiche, ha costruito negli anni sessanta, su terreni di sua proprietà acquistati tra il 1962 e il 1963, uno stabilimento industriale.

L’area di cui sopra è collocata in un sito di sviluppo industriale, caratterizzato dalla concentrazione di diverse attività produttive, inserito nella pianificazione territoriale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura – CIPNES..

Nel 2008 la società OL usciva dal mercato delle conserve ittiche e decideva di intraprendere un percorso di riconversione industriale del comprensorio di Olbia.

Nelle more, il 14 aprile 2008 stipulava un contratto di comodato della durata di 22 mesi con cui concedeva le aree e le macchine del predetto stabilimento alla società OS srl, anch’essa attiva nel settore delle conserve ittiche.

Il 2 marzo 2010 il compendio è stato riconsegnato alla OL SP.

Al termine delle valutazioni compiute per lo studio e la predisposizione del percorso di riconversione industriale sopra cennato, OL SPA elaborava un progetto per la realizzazione di un cantiere nautico per il refitting di mega-yacht, prevedendo un investimento di circa 80 milioni di euro.

In data 10 aprile 2014 presentava quindi al SUAP del Comune di Olbia un’istanza per la convocazione di una conferenza di servizi preliminare per verificare la fattibilità del progetto.

La conferenza aveva luogo l’11 giugno 2014 e in tale sede il delegato del CIPNES esprimeva parere negativo circa la fattibilità dell’intervento proposto evidenziando l’esistenza di una procedura espropriativa dei terreni oggetto dell’intervento avviata dal CIPNES con nota n. 4268 del 16.10.2012.

Il provvedimento impugnato con il ricorso in esame è l’atto conclusivo di tale procedimento avviato dal CIPNES per l’acquisizione forzata ex art. 63 della legge n. 448/1998 del compendio immobiliare per cui è causa.

Nell’assunto della ricorrente, infatti, tale provvedimento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica – Carenza di potere del Consorzio nella selezione e/o imposizione dello svolgimento di attività produttive su aree private: in quanto non sarebbero sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di riacquisto attivati dal Consorzio, che non potrebbe “bloccare” il progetto che OL SP vuole realizzare su aree di sua proprietà in favore dell’iniziativa di un terzo, non avendo il CIPNES il potere di imporre le modalità di crescita del settore industriale attraverso la selezione di progetti, dovendosi esso, invece, limitare, sulla base della normativa nazionale e regionale, a favorire e promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese industriali;

2) Violazione dell’art. 63 della legge n. 448/1998 – Assenza dei presupposti per l’esercizio della facoltà di riacquisto ivi prevista – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento dell’interesse pubblico: in quanto la potestà di riacquisto si potrebbe esercitare solo su aree precedentemente cedute dal Consorzio all’operatore privato, fattispecie non ricorrente nel caso di specie, in quanto si tratta di aree che OL aveva acquistato da privati;

3) In via subordinata: eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 63 cit., per violazione dell’art. 42 Cost.: ove intesa nel senso di estendere il potere ablatorio dei Consorzi oltre gli ambiti letterali delineati dal legislatore;

4) Eccesso di potere per errore di fatto: in quanto non risponde al vero che sull’area per cui è causa sia cessata da oltre 5 anni qualunque attività produttiva. Almeno fino al 2 marzo 2010, infatti, data di riconsegna da OS srl a OL spa, lo stabilimento era attivo;

5) Violazione di legge – Ulteriore violazione per falsa applicazione dell’art. 63 della legge n. 448/1998 - Eccesso di potere per errore di fatto: per mancanza del presupposto della cessazione dell’attività industriale, che non sussiste nel corso dell’elaborazione di un progetto di riconversione industriale che, al contrario della paralisi dell’attività, evidenzia la volontà di proseguire l’attività industriale sia pure in settori diversi da quelli originari.

6) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e irragionevolezza: con riguardo agli oneri finanziari che il provvedimento comporterebbe a carico del CIPNES, che dovrebbe comunque corrispondere il prezzo attualizzato di acquisto delle aree;

7) Carenza di potere – Incompetenza: in quanto il provvedimento è stato adottato da un organo collegiale che non aveva il potere di adottarlo e che, comunque, era illegittimamente costituito;

8) In via subordinata: Violazione dell’art. 63, comma 3, della legge n. 448/1998: nella parte in cui il Consiglio delibera di non corrispondere alcuna somma per il riacquisto;

9) In via ulteriormente subordinata e gradata: Eccesso di potere per disparità di trattamento – Violazione del principio di imparzialità ex art. 1 della legge n. 241/1990: in quanto anche ammettendo la possibilità da parte dei Consorzi di procedere ad una selezione dei progetti, tale selezione si sarebbe dovuta svolgere con la forma della comparazione e della trasparenza.

Concludeva quindi la società ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il CIPNES che, con difese scritte, dopo aver contro dedotto a tutte le censure della ricorrente confermando la legittimità del provvedimento impugnato, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Si è altresì costituita in giudizio la gestione commissariale dell’ex Provincia di Olbia-Tempio che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 260 del 1° ottobre 2014 il Tribunale, senza sospendere il provvedimento impugnato, ha fissato per la definizione del merito del giudizio l’udienza pubblica del 10 dicembre 2014, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

In tale udienza., dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.



DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva che in data 22 ottobre 2014 è stata depositata dalla ricorrente istanza ex art. 116, comma 2°, del D.lgvo n. 104/2010, per il riconoscimento del diritto di OL SP all’accesso ai documenti di cui alla richiesta inoltrata al CIPNES l’8 agosto 2014.

Risulta agli atti che con nota del 24 ottobre 2014 il CIPNES ha acconsentito all’accesso, consegnando la documentazione richiesta.

Quanto sopra è stato confermato dalla ricorrente che, con nota depositata il 13 novembre 2014, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con riguardo all’accesso, chiedendo la condanna del Consorzio alla refusione delle spese del relativo procedimento.

In relazione a tale vicenda processuale, tuttavia, il Collegio, anche in ragione della controversa sussistenza nella specie dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto di accesso della ricorrente, ritiene, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere su tale domanda, di compensare tra le parti le spese del procedimento di accesso agli atti.

Sempre in via preliminare il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della Gestione Commissariale dell’ex Provincia di Olbia – Tempio, chiamata in causa esclusivamente in relazione all’adozione dei decreti n. 21 e n. 22 del 7.8.2013 per i quali la ricorrente ha

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi