TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-07-25, n. 201301185
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01185/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V R, rappresentata e difesa dagli avv. A R e F F T, con domicilio eletto presso Alma Lucia Giuseppina Tarantino in Bari, via Giulio Petroni n. 21;
contro
U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia e Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97;
nei confronti di
A R;
e con l'intervento di
ad opponendum :
M A, M A, M Bndo, Antonio Caputi, Anna Rita Cardigliano, Luisa Cascione, Maria Cianci, Chiara Conte, Maria Conte, Paola Valeria Gasbarro, Piera Ligori, Silvia Madaro Metrangolo, Maria Maggio, Bruno Morena, A R, Lucia Scarcelli, Pasqua Patrizia Savino, Antonietta Scurani, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Ranieri e Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio eletto in Bari, viale Papa Giovanni XXIII n. 2/A;
per l'annullamento, previa sospensione,
- della nota M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - Ufficio IV (Dirigenti Scolastici e Personale della Scuola) prot. 2932/2012 del 4.5.2012, con cui è stata disposta la pubblicazione dell’elenco alfabetico dei candidati ammessi a sostenere le prove orali, nonché il relativo calendario, del “Concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, di n. 236 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative”;
- di detti elenco e calendario;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali e, in particolare: I) del verbale n. 10 del 10.1.2012, relativo alla correzione, tra gli altri, degli elaborati della ricorrente;II) delle annesse schede di valutazione individuale;III) del verbale n. 36 del 28.4.2012;
e con motivi aggiunti:
- della nota M.I.U.R. –Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale - ufficio IV (Dirigenti Scolastici e Personale della Scuola) prot. AOODRPU.5608/2012 del 25.7.2012, con cui, all’esito della correzione degli elaborati disposta dal Tar con ordinanza reg. prov. cau. n. 525/2012, è stata decretata l’attribuzione di “punti 17/30 per la prima prova e punti 14/30 per la seconda prova, come da verbale n. 71 del 20.07.2012”, allegato al decreto unitamente alle due schede di valutazione, con la conseguente mancata ammissione della ricorrente alle prove orali;
- del suddetto verbale n. 71 del 20.7.2012 e delle due schede di valutazione;
- ove occorra: I) della nota M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - ufficio IV (Dirigenti Scolastici e Personale della Scuola) prot. A00DRPU.5673/2012 del 27.7.2012, con la quale è stata disposta la pubblicazione della graduatoria provvisoria generale di merito del concorso;II) nei limiti dell’interesse della ricorrente, della suddetta graduatoria;
e con ulteriori motivi aggiunti:
- del decreto n. A00DRPU5853 del 9.8.2012, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del predetto concorso e sono stati dichiarati i vincitori dello stesso;
- della suddetta graduatoria;
- dei relativi atti di pubblicazione;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale e, ove occorra, del decreto prot. n. A00DRPU5970 del 16.08.2012, di assunzione in servizio dei vincitori in qualità di dirigenti scolastici a far data dall’1.9.2012;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
Visto l’atto di intervento ad opponendum degli interventori come sopra indicati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. O M e uditi per le parti i difensori, avv. Francesco F. Tuccari, anche su delega dell'avv. A. R, avv. dello Stato Giovanni Cassano e avv. Francesco Ranieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Istruzione ha bandito un concorso per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, di cui 236 destinati alla Regione Puglia.
La ricorrente, superata la prova preselettiva, ha sostenuto le prove scritte, consegnando entrambi gli elaborati.
Non avendo conseguito, in entrambi gli elaborati, la valutazione minima di 21/30 (essendole stato attribuito il punteggio di 17/30 per il primo elaborato e di 14/30 per il secondo), non è stata ammessa agli orali.
Venuta a conoscenza del verbale n. 10 del 10.1.2012, dal quale risulta lo svolgimento di una correzione soltanto provvisoria degli elaborati, nonchè del verbale n. 36 del 28.4.2012, dal quale emerge che la commissione ha ritenuto di non dover poi correggere in via definitiva gli elaborati valutati soltanto provvisoriamente, la Prof.ssa R ha quindi impugnato gli atti in epigrafe invocando misure cautelari per ottenenere l’ammissione con riserva alla prova orale.
1.1. Il Tar ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 525/2012, statuendo “il riesame degli elaborati di parte ricorrente da parte dell’altra Sottocommissione, che provvederà alla definitiva valutazione degli stessi”.
In esecuzione di tale ordinanza la seconda Sottocommissione ha provveduto alla definitiva valutazione degli elaborati, attribuendo alla Prof.ssa R gli stessi giudizi di insufficienza formulati in precedenza dall’altra Commissione.